Glossario / Diritto dei beni e fondiario (avanzato)

Diritto di ricupera

Il diritto di ricupera consente al venditore originario, o a un altro beneficiario, di riacquistare il bene a condizioni prestabilite. È usato per tutelare interessi di lungo periodo, ad esempio in sviluppi fondiari, sistemazioni familiari o operazioni di interesse pubblico. In Svizzera, per gli immobili, occorre disciplinare con cura prezzo, durata, eventi determinanti ed esercizio. Forma prescritta e annotazione nel registro fondiario sono importanti se il diritto deve vincolare successori. Si distingue dalla prelazione perché non richiede una vendita a un terzo.

Definito nella legge

Non è ancora stato curato alcun riferimento legale che definisca questo concetto.

Discussi nelle decisioni

Non è ancora stata curata alcuna discussione giurisprudenziale per questo concetto.