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Autorità di cosa giudicata (res judicata)

Effetto vincolante di una decisione definitiva che impedisce alle stesse parti di riaprire la stessa pretesa o questione decisa.

La res judicata corrisponde nel diritto svizzero all’autorità materiale di cosa giudicata. Una decisione definitiva vincola le parti e impedisce che la stessa controversia sia nuovamente giudicata tra loro. La sua portata dipende in particolare dal dispositivo, dalle pretese fatte valere e, in alcuni contesti, dalle questioni necessariamente decise. Serve alla certezza del diritto, all’economia processuale e all’affidamento nelle sentenze. Va distinta dal valore persuasivo di precedenti decisioni e dai termini d’impugnazione: l’effetto preclusivo richiede una decisione finale.