Glossario / Diritto dei beni e fondiario (avanzato)

Diritto di abitazione

Il diritto di abitazione è una servitù personale del diritto reale svizzero. Conferisce a una persona determinata il diritto di occupare un’abitazione o una parte definita di un edificio, spesso vita natural durante, ed è iscritto nel registro fondiario quando grava un fondo. A differenza della locazione, è un diritto reale e vincola di regola anche i successivi proprietari. Normalmente non è cedibile né ereditabile, salvo uso limitato ammesso per familiari o conviventi. La sua estensione risulta dall’atto costitutivo e dall’iscrizione.

Definito nella legge

Non è ancora stato curato alcun riferimento legale che definisca questo concetto.

Discussi nelle decisioni

Non è ancora stata curata alcuna discussione giurisprudenziale per questo concetto.