Glossario / Diritto dei beni e fondiario (avanzato)

Diritto di ritenzione

Il diritto di ritenzione consente al creditore che possiede legittimamente beni mobili o titoli appartenenti ad altri di trattenerli a garanzia di un credito esigibile. Il credito deve avere un nesso sufficiente con il bene trattenuto o con il rapporto giuridico. Nel diritto svizzero non è un rimedio generale di autotutela: il possesso deve essere lecito, devono sussistere connessione ed esigibilità, e la ritenzione non deve essere esclusa da accordo o dalla natura del rapporto. In caso di mancato pagamento può seguire il realizzo del bene.

Definito nella legge

Non è ancora stato curato alcun riferimento legale che definisca questo concetto.

Discussi nelle decisioni

Non è ancora stata curata alcuna discussione giurisprudenziale per questo concetto.