Diritto di essere sentito
Il diritto di essere sentito è un elemento centrale di una procedura equa. Nei procedimenti amministrativi e giudiziari svizzeri comprende di regola l’informazione sull’oggetto del procedimento, l’accesso agli atti rilevanti, la possibilità di esprimersi, di proporre prove e di ottenere una decisione motivata. Protegge la persona interessata e consente all’autorità di decidere su una base completa. La sua portata dipende dal tipo di procedimento e dall’urgenza, ma le restrizioni importanti devono essere giustificate. Una violazione può comportare l’annullamento o, in casi limitati, essere sanata in ricorso.
Definito nella legge
Non è ancora stato curato alcun riferimento legale che definisca questo concetto.
Discussi nelle decisioni
Non è ancora stata curata alcuna discussione giurisprudenziale per questo concetto.