Diritto di essere sentito
Garanzia procedurale che offre alla persona interessata una reale possibilità di partecipare prima di una decisione sfavorevole.
Il diritto di essere sentito è un elemento centrale di una procedura equa. Nei procedimenti amministrativi e giudiziari svizzeri comprende di regola l’informazione sull’oggetto del procedimento, l’accesso agli atti rilevanti, la possibilità di esprimersi, di proporre prove e di ottenere una decisione motivata. Protegge la persona interessata e consente all’autorità di decidere su una base completa. La sua portata dipende dal tipo di procedimento e dall’urgenza, ma le restrizioni importanti devono essere giustificate. Una violazione può comportare l’annullamento o, in casi limitati, essere sanata in ricorso.