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Diritto al silenzio

Il diritto al silenzio protegge l’imputato o l’indagato dall’essere costretto a contribuire alla propria incriminazione.

Nella procedura penale svizzera, la persona imputata deve essere informata che può rifiutarsi di deporre e non deve collaborare alla prova della propria colpevolezza. La garanzia riflette il privilegio contro l’autoincriminazione e vale negli interrogatori di polizia, nell’istruzione e al dibattimento. Il silenzio non equivale a una confessione, benché le autorità valutino il complesso delle prove. Il diritto è particolarmente rilevante prima della consulenza legale e quando una persona passa dallo status di testimone a quello di imputato.