Glossario / Procedura penale

Diritto al silenzio

Nella procedura penale svizzera, la persona imputata deve essere informata che può rifiutarsi di deporre e non deve collaborare alla prova della propria colpevolezza. La garanzia riflette il privilegio contro l’autoincriminazione e vale negli interrogatori di polizia, nell’istruzione e al dibattimento. Il silenzio non equivale a una confessione, benché le autorità valutino il complesso delle prove. Il diritto è particolarmente rilevante prima della consulenza legale e quando una persona passa dallo status di testimone a quello di imputato.

Definito nella legge

Non è ancora stato curato alcun riferimento legale che definisca questo concetto.

Discussi nelle decisioni

Non è ancora stata curata alcuna discussione giurisprudenziale per questo concetto.