Garanzia per le ripetibili
Nel processo civile svizzero, il convenuto può chiedere che l’attore presti garanzia quando vi è un rischio giuridicamente rilevante che le ripetibili non siano pagate, ad esempio per domicilio all’estero o insolvenza. La misura tutela la controparte e non serve a finanziare le spese del tribunale. Se la garanzia ordinata non è prestata entro il termine, la domanda può essere dichiarata irricevibile o la causa può essere stralciata. Va distinta dall’anticipo delle spese giudiziarie.
Definito nella legge
Non è ancora stato curato alcun riferimento legale che definisca questo concetto.
Discussi nelle decisioni
Non è ancora stata curata alcuna discussione giurisprudenziale per questo concetto.