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Pignoramento

Il pignoramento è il sequestro esecutivo dei beni realizzabili del debitore da parte dell’ufficio per soddisfare i creditori.

Nell’esecuzione svizzera, il pignoramento è l’apprensione ufficiale dei beni del debitore quando il creditore è legittimato a proseguire la procedura. L’ufficio d’esecuzione individua e inventaria i beni pignorabili, come quote di salario, averi bancari, beni mobili o crediti verso terzi, rispettando i beni necessari al minimo vitale e all’attività professionale. I beni pignorati possono poi essere realizzati e il ricavato distribuito ai creditori. Il pignoramento riguarda soprattutto debitori non soggetti all’esecuzione in via di fallimento, in particolare molte persone fisiche.

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