Pignoramento
Nell’esecuzione svizzera, il pignoramento è l’apprensione ufficiale dei beni del debitore quando il creditore è legittimato a proseguire la procedura. L’ufficio d’esecuzione individua e inventaria i beni pignorabili, come quote di salario, averi bancari, beni mobili o crediti verso terzi, rispettando i beni necessari al minimo vitale e all’attività professionale. I beni pignorati possono poi essere realizzati e il ricavato distribuito ai creditori. Il pignoramento riguarda soprattutto debitori non soggetti all’esecuzione in via di fallimento, in particolare molte persone fisiche.
Definito nella legge
Non è ancora stato curato alcun riferimento legale che definisca questo concetto.
Discussi nelle decisioni
Non è ancora stata curata alcuna discussione giurisprudenziale per questo concetto.