Glossario / Diritto degli appalti pubblici

Procedura selettiva

Nel diritto svizzero degli appalti pubblici, la procedura selettiva consente al committente di valutare dapprima l’idoneità dei candidati e poi di invitare quelli selezionati a presentare un’offerta. Si distingue dalla procedura aperta perché non tutti gli interessati possono presentare subito un’offerta completa. I criteri di idoneità, il metodo di selezione e un’eventuale limitazione del numero di offerenti devono essere indicati in anticipo. Restano applicabili parità di trattamento, trasparenza, concorrenza e tutela giuridica.

Definito nella legge

Non è ancora stato curato alcun riferimento legale che definisca questo concetto.

Discussi nelle decisioni

Non è ancora stata curata alcuna discussione giurisprudenziale per questo concetto.