Vendita allo scoperto
La vendita allo scoperto consente a un investitore di beneficiare del calo del prezzo di un titolo vendendo titoli presi a prestito o che intende acquistare successivamente. Può favorire liquidità e formazione dei prezzi, ma se usata in modo abusivo può causare mancate consegne o contribuire a mercati disordinati. La Svizzera non applica un regime generale identico a quello dell’UE, ma possono rilevare regole delle sedi di negoziazione, divieti di abuso di mercato, disciplina del regolamento e misure urgenti di vigilanza. Operazioni transfrontaliere su strumenti UE o sedi UE possono attivare requisiti europei.
Definito nella legge
Non è ancora stato curato alcun riferimento legale che definisca questo concetto.
Discussi nelle decisioni
Non è ancora stata curata alcuna discussione giurisprudenziale per questo concetto.