Glossario / Diritto delle obbligazioni

Forma scritta semplice

Nel diritto svizzero, la forma scritta semplice richiede che il contenuto essenziale della dichiarazione sia fissato per scritto e firmato dalla persona che si obbliga. La firma identifica il dichiarante e manifesta l’approvazione definitiva. La forma può essere imposta dalla legge o concordata dalle parti. Una firma elettronica qualificata può in molti casi sostituire la firma autografa, fatte salve condizioni ed eccezioni legali. Se la forma scritta è requisito di validità, la mancanza di una firma corretta esclude di regola l’efficacia vincolante.

Definito nella legge

Non è ancora stato curato alcun riferimento legale che definisca questo concetto.

Discussi nelle decisioni

Non è ancora stata curata alcuna discussione giurisprudenziale per questo concetto.