Forma scritta semplice
La forma scritta semplice richiede di regola un testo scritto e la firma della parte obbligata, salvo equivalenti elettronici validi.
Nel diritto svizzero, la forma scritta semplice richiede che il contenuto essenziale della dichiarazione sia fissato per scritto e firmato dalla persona che si obbliga. La firma identifica il dichiarante e manifesta l’approvazione definitiva. La forma può essere imposta dalla legge o concordata dalle parti. Una firma elettronica qualificata può in molti casi sostituire la firma autografa, fatte salve condizioni ed eccezioni legali. Se la forma scritta è requisito di validità, la mancanza di una firma corretta esclude di regola l’efficacia vincolante.