Diritto di sorgente
Il diritto di sorgente riguarda la captazione, la derivazione o l’uso dell’acqua che sgorga da una sorgente, soprattutto quando essa si trova su un fondo altrui. Nel diritto svizzero può assumere la forma di una servitù o di un altro diritto reale iscritto nel registro fondiario; possono rilevare anche norme pubbliche sulle acque e sull’ambiente. Il contenuto dipende dall’atto costitutivo: quantità d’acqua, modalità d’uso, accesso per manutenzione, condotte e tutela del fondo serviente. Va distinto da una semplice fornitura contrattuale d’acqua.
Definito nella legge
Non è ancora stato curato alcun riferimento legale che definisca questo concetto.
Discussi nelle decisioni
Non è ancora stata curata alcuna discussione giurisprudenziale per questo concetto.