Glossario / Diritto delle obbligazioni

Esecuzione in natura

L’esecuzione in natura obbliga il debitore a compiere quanto promesso, ad esempio consegnare una cosa, trasferire un diritto o astenersi da una condotta vietata. Nel diritto svizzero il creditore ha in linea di principio diritto all’adempimento, salvo impossibilità, sproporzione, limiti delle prestazioni personali e vincoli dell’esecuzione forzata. In alcune situazioni sono più pratici il risarcimento o l’esecuzione sostitutiva. Rispetto a molti sistemi di common law, la pretesa all’adempimento non è considerata eccezionale.

Definito nella legge

Non è ancora stato curato alcun riferimento legale che definisca questo concetto.

Discussi nelle decisioni

Non è ancora stata curata alcuna discussione giurisprudenziale per questo concetto.