Glossario / Diritto dell’educazione

Protezione dei dati degli allievi

In Svizzera la protezione dei dati degli allievi dipende dal diritto federale e cantonale; le scuole pubbliche sono di regola soggette alle norme cantonali per gli enti pubblici. Le scuole trattano informazioni sensibili come valutazioni, atti disciplinari, dati sanitari, rapporti di pedagogia speciale, immagini e dati di apprendimento digitale. Il trattamento deve fondarsi su una base legale o, quando richiesto, su un consenso valido, perseguire uno scopo scolastico determinato, essere proporzionato e sicuro. Genitori e, secondo età e discernimento, allievi hanno diritti di informazione, accesso, rettifica e limitazione della comunicazione.

Definito nella legge

Non è ancora stato curato alcun riferimento legale che definisca questo concetto.

Discussi nelle decisioni

Non è ancora stata curata alcuna discussione giurisprudenziale per questo concetto.