Principio dell’affidamento nell’interpretazione dei contratti
Criterio svizzero che interpreta dichiarazioni e comportamenti secondo il senso comprensibile per un destinatario ragionevole.
Nel diritto contrattuale svizzero, il principio dell’affidamento si applica quando non è provabile una reale volontà concorde delle parti. Dichiarazioni e comportamenti sono interpretati in modo oggettivo, secondo il significato che un destinatario leale e ragionevole, nelle circostanze concrete, poteva e doveva attribuire loro. Il criterio tutela l’affidamento e la certezza del diritto, ma non prevale su un consenso effettivo dimostrato. Rileva per formazione del contratto, clausole, comunicazioni e portata degli obblighi.