Illiceità
Nel diritto svizzero della responsabilità civile, l’illiceità è un elemento centrale accanto a danno, causalità e colpa, salvo i casi di responsabilità causale. Sussiste di regola quando è leso un diritto assoluto, come vita, integrità fisica, proprietà o personalità. Per il puro danno patrimoniale occorre in linea di principio la violazione di una specifica norma di protezione. La nozione distingue i danni risarcibili dagli svantaggi che restano senza riparazione aquiliana. Cause di giustificazione come consenso, legittima difesa o stato di necessità possono escludere l’illiceità.
Definito nella legge
Non è ancora stato curato alcun riferimento legale che definisca questo concetto.
Discussi nelle decisioni
Non è ancora stata curata alcuna discussione giurisprudenziale per questo concetto.