Illiceità
L’illiceità nella responsabilità civile indica che un atto lesivo viola un diritto protetto o un dovere giuridico riconosciuto.
Nel diritto svizzero della responsabilità civile, l’illiceità è un elemento centrale accanto a danno, causalità e colpa, salvo i casi di responsabilità causale. Sussiste di regola quando è leso un diritto assoluto, come vita, integrità fisica, proprietà o personalità. Per il puro danno patrimoniale occorre in linea di principio la violazione di una specifica norma di protezione. La nozione distingue i danni risarcibili dagli svantaggi che restano senza riparazione aquiliana. Cause di giustificazione come consenso, legittima difesa o stato di necessità possono escludere l’illiceità.