Glossario / Diritto dei beni e fondiario (avanzato)

Usufrutto

L’usufrutto attribuisce il diritto di possedere, usare e percepire i frutti o redditi di un bene altrui, senza distruggerne o modificarne sostanzialmente la sostanza. In Svizzera può riguardare immobili, beni mobili, diritti o patrimoni ed è frequente nella pianificazione successoria, nei rapporti familiari e nel passaggio d’impresa. Per gli immobili l’iscrizione nel registro fondiario è di regola decisiva. L’usufruttuario deve conservare il bene e sostenere la manutenzione ordinaria; il proprietario conserva la nuda proprietà.

Definito nella legge

Non è ancora stato curato alcun riferimento legale che definisca questo concetto.

Discussi nelle decisioni

Non è ancora stata curata alcuna discussione giurisprudenziale per questo concetto.