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Diritto alle vacanze

Il diritto alle vacanze garantisce al lavoratore ferie annuali pagate per il riposo, con minimi protetti dal diritto svizzero.

In Svizzera il lavoratore ha diritto a vacanze annuali pagate. La durata minima dipende soprattutto dall’età, mentre contratto individuale o collettivo possono prevedere condizioni migliori. Le vacanze servono al recupero; perciò la sostituzione con denaro durante il rapporto è di regola limitata e ammessa soprattutto alla cessazione, quando il godimento non è più possibile. Il datore di lavoro stabilisce il periodo considerando desideri del lavoratore ed esigenze aziendali. Malattia, infortunio o assenze prolungate possono incidere sul diritto o sulla pianificazione.