Diritto alle vacanze
In Svizzera il lavoratore ha diritto a vacanze annuali pagate. La durata minima dipende soprattutto dall’età, mentre contratto individuale o collettivo possono prevedere condizioni migliori. Le vacanze servono al recupero; perciò la sostituzione con denaro durante il rapporto è di regola limitata e ammessa soprattutto alla cessazione, quando il godimento non è più possibile. Il datore di lavoro stabilisce il periodo considerando desideri del lavoratore ed esigenze aziendali. Malattia, infortunio o assenze prolungate possono incidere sul diritto o sulla pianificazione.
Definito nella legge
Non è ancora stato curato alcun riferimento legale che definisca questo concetto.
Discussi nelle decisioni
Non è ancora stata curata alcuna discussione giurisprudenziale per questo concetto.