Pignoramento del salario
Nell’esecuzione in via di pignoramento, l’ufficio può pignorare una parte del salario o di altri redditi periodici del debitore. La prassi svizzera tutela il minimo vitale; solo l’eccedenza pignorabile viene incassata e distribuita ai creditori. L’ufficio calcola l’importo in base a reddito, situazione familiare e spese riconosciute, e può adattarlo se le circostanze cambiano. Il datore di lavoro può essere incaricato di versare direttamente la parte pignorata all’ufficio. Alcune prestazioni sono impignorabili.
Definito nella legge
Non è ancora stato curato alcun riferimento legale che definisca questo concetto.
Discussi nelle decisioni
Non è ancora stata curata alcuna discussione giurisprudenziale per questo concetto.