Glossario / Procedura civile e contenzioso civile

Ritiro dell’azione

Nel processo civile svizzero, l’attore può ritirare l’azione e porre fine al procedimento pendente senza decisione sul merito. A seconda del momento e delle circostanze, il ritiro può produrre effetti simili alla soccombenza, soprattutto per spese giudiziarie e ripetibili. Può anche incidere sulla possibilità di riproporre la stessa pretesa, in particolare se il diritto processuale attribuisce al ritiro effetto definitivo o se la controparte vi ha fatto affidamento. Il giudice stralcia la causa e decide sulle spese. Il ritiro non è una transazione.

Definito nella legge

Non è ancora stato curato alcun riferimento legale che definisca questo concetto.

Discussi nelle decisioni

Non è ancora stata curata alcuna discussione giurisprudenziale per questo concetto.