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Licenziamento illecito

Il licenziamento illecito o abusivo viola norme di protezione e può comportare indennità, nullità o altri rimedi.

Nel diritto privato svizzero del lavoro i concetti più vicini sono il licenziamento abusivo e la disdetta in tempo inopportuno. Un licenziamento può essere abusivo se fondato su motivi vietati, ritorsione, esercizio di diritti costituzionali o contrattuali, oppure comportamento contrario alla buona fede. Una disdetta durante periodi protetti, come determinate situazioni di malattia, infortunio, gravidanza o servizio, può essere nulla o rinviata. I rimedi consistono spesso in un’indennità più che nella reintegrazione, salvo regimi speciali. Termini e atti procedurali sono cruciali.