Lexipedia

0.101.2

Regolamento
della Corte europea dei diritti dell’uomo1

RU 2006 3961

Traduzione

del 4 novembre 1998 (Stato 28 aprile 2024)

La Corte europea dei diritti dell’uomo,

vista la Convenzione del 4 novembre 1950 2 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e i suoi Protocolli 3 ,

adotta il presente regolamento:

Art. 1 Definizioni

Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, e a meno che non risulti diversamente dal contesto:

  1. il termine «Convenzione» indica la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e i suoi Protocolli;
  2. l’espressione «Corte plenaria» indica la Corte europea dei diritti dell’uomo riunita in Assemblea plenaria;
  3. il termine «Grande Camera» indica la Grande Camera di diciassette giudici costituita in applicazione dell’articolo 26 paragrafo 1 della Convenzione;
  4. il termine «Sezione» indica una camera costituita dalla Corte plenaria per un periodo determinato ai sensi dell’articolo 25 lettera b della Convenzione, e l’espressione «presidente della Sezione» indica il giudice nominato presidente della suddetta Sezione dalla Corte plenaria ai sensi dell’articolo 25 lettera c della Convenzione;
  5. il termine «Camera» indica una camera di sette giudici costituita ai sensi dell’articolo 26 paragrafo 1 della Convenzione e l’espressione «presidente della Camera» indica il giudice che presiede tale «Camera»;
  6. il termine «Comitato» indica un comitato di tre giudici costituito in applicazione dell’articolo 26 paragrafo 1 della Convenzione;
  7. l’espressione «composizione di giudice unico» indica una composizione costituita in applicazione dell’articolo 26 paragrafo 1 della Convenzione;
  8. il termine «Corte» indica indifferentemente la Corte plenaria, la Grande Camera, una Sezione, una Camera, un Comitato, un giudice unico o il collegio di cinque giudici di cui all’articolo 43 paragrafo 2 della Convenzione e all’articolo 2 del Protocollo n. 16 della Convenzione;
  9. l’espressione «giudice ad hoc» indica ogni persona scelta in applicazione dell’articolo 26 paragrafo 4 della Convenzione e conformemente all’articolo 29 del presente Regolamento per far parte della Grande Camera o di una Camera;
  10. i termini «giudice» e «giudici» indicano i giudici nominati dall’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa e i giudici ad hoc;
  11. il termine «giudice relatore» designa un giudice nominato per adempiere alle funzioni di cui agli articoli 48 e 49 del presente regolamento;
  12. l’espressione «relatore non giudiziario» indica un membro della cancelleria incaricato di assistere la Corte nella composizione di giudice unico prevista dall’articolo 24 paragrafo 2 della Convenzione;
  13. il termine «delegato» indica un giudice nominato dalla Camera per far parte di una delegazione; l’espressione «capo della delegazione» indica il delegato nominato dalla Camera per dirigere la delegazione;
  14. il termine «delegazione» indica un organo composto di delegati, di membri della cancelleria e di tutte le altre persone nominate dalla Camera per assistere la delegazione;
  15. il termine «cancelliere» indica, a seconda del contesto, il cancelliere della Corte o il cancelliere di una Sezione;
  16. i termini «parte» e «parti» indicano:–le Parti contraenti ricorrenti o convenute,–il ricorrente (persona fisica, organizzazione non governativa o gruppo di privati) che ha adito la Corte giusta l’articolo 34 della Convenzione;
  17. l’espressione «terzo interveniente» indica ogni Parte contraente o ogni persona interessata o il Commissario per i diritti dell’uomo del Consiglio d’Europa che, in virtù dell’articolo 36 paragrafi 1, 2 e 3 della Convenzione, ha esercitato il suo diritto di presentare osservazioni per scritto e di partecipare a un’udienza, o vi è stato invitato;
  18. i termini «udienza» e «udienze» indicano i dibattimenti tenuti sulla ricevibilità e/o sul merito di un ricorso o di una domanda di revisione, di interpretazione o di un parere consultivo, una richiesta d’interpretazione presentata da una parte o dal Comitato dei Ministri, o una questione di inadempimento sulla quale la Corte possa essere adita in virtù dell’articolo 46 paragrafo 4 della Convenzione;
  19. l’espressione «Comitato dei Ministri» indica il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa;
  20. i termini «vecchia Corte» e «Commissione» designano, rispettivamente, la Corte e la Commissione europea dei diritti dell’uomo istituite giusta il vecchio articolo 19 della Convenzione.

Titolo I Dell’organizzazione e del funzionamento della Corte

Capitolo I Dei giudici

Art. 2 Computo della durata del mandato

Quando il seggio è vacante alla data dell’elezione del giudice o quando l’elezione ha luogo meno di tre mesi prima che il seggio divenga vacante, il mandato comincia a decorrere dalla data di assunzione dell’incarico, che deve avvenire entro tre mesi dalla data dell’elezione.

Quando l’elezione di un giudice ha luogo più di tre mesi prima che il seggio divenga vacante, il mandato comincia a decorrere dalla data in cui il seggio diviene vacante.

Conformemente all’articolo 23 paragrafo 3 della Convenzione, il giudice eletto rimane in carica fino al momento in cui il suo successore presta il giuramento o rende la dichiarazione previsti nell’articolo 3 del presente regolamento.

Art. 3 Giuramento o dichiarazione solenne

Prima di entrare in carica, ogni giudice eletto deve, nel corso della prima riunione della Corte plenaria alla quale assiste dopo la sua elezione o, in caso di necessità, davanti al presidente della Corte, prestare il giuramento o rendere la dichiarazione solenne che segue:

  1. «Giuro» – o «Dichiaro solennemente» – «che eserciterò le mie funzioni con onestà, indipendenza ed imparzialità e che osserverò il segreto delle deliberazioni».

Il giuramento o la dichiarazione solenne sono verbalizzati.

Art. 4 Incompatibilità

Ai sensi dell’articolo 21 paragrafo 3 della Convenzione, durante il loro mandato i giudici non possono esercitare nessuna attività politica o amministrativa né nessuna attività professionale incompatibile con il loro dovere di indipendenza ed imparzialità o con la disponibilità richiesta dal loro mandato esercitato a tempo pieno. Ciascun giudice segnala ogni sua attività secondaria al presidente della Corte. Sulle questioni sorte in caso di dissenso fra quest’ultimo e il giudice interessato decide la Corte plenaria.

Un ex giudice non può rappresentare, a nessun titolo, una parte o un terzo interveniente in un procedimento dinanzi alla Corte relativo a un ricorso presentato in data antecedente a quella in cui il giudice ha cessato di esercitare le sue funzioni. Un ex giudice non può rappresentare, a nessun titolo, una parte o un terzo interveniente in un procedimento dinanzi alla Corte relativo a un ricorso presentato in data successiva a quella in cui il giudice ha cessato di esercitare le sue funzioni, prima che siano decorsi due anni da tale data.

Art. 5 Precedenza

I giudici eletti prendono posto dopo il presidente e i vicepresidenti della Corte e dopo i presidenti di Sezione, in ordine di data di assunzione dell’incarico a norma dell’articolo 2 paragrafi 1 e 2 del presente regolamento.

I vicepresidenti della Corte preposti a tale funzione il medesimo giorno prendono posto in relazione alla durata delle loro funzioni di giudice. In caso di parità, prendono posto in relazione all’età. La stessa regola vale per i presidenti di Sezione.

I giudici la cui durata delle funzioni è la medesima prendono posto in relazione all’età.

I giudici ad hoc prendono posto in relazione all’età, dopo i giudici eletti.

Art. 6 Dimissioni

La dimissione di un giudice è indirizzata al presidente della Corte, che la trasmette al Segretario Generale del Consiglio d’Europa. Fatta salva l’applicazione degli articoli 24 paragrafo 4 in fine e 26 paragrafo 3 del presente regolamento, essa comporta vacanza di seggio.

Art. 7 Revoca

Un giudice può essere sollevato dalle sue funzioni solo se gli altri giudici eletti in carica, riuniti in seduta plenaria, decidono, a maggioranza dei due terzi, che egli non soddisfa più i requisiti richiesti. Deve previamente essere sentito dalla Corte plenaria. Ogni giudice può dare inizio al procedimento di revoca. Il giudice contro il quale è avviato un tale procedimento deve avere accesso ai documenti relativi all’apertura del procedimento di revoca e deve essere sentito dalla Corte plenaria. Egli non ha accesso ai documenti relativi alla prosecuzione del procedimento dinanzi alla Corte plenaria e nel quadro del procedimento di revoca non assiste alle deliberazioni né partecipa al voto.

Art. 7a Revoca dell’immunità

Conformemente all’articolo 4 del Sesto Protocollo addizionale all’Accordo generale concernente i privilegi e le immunità del Consiglio d’Europa 4 , la Corte plenaria è la sola legittimata a pronunciare la revoca dell’immunità di un giudice. Tale decisione deve essere presa a maggioranza assoluta dei giudici eletti in carica, ad eccezione del giudice oggetto della richiesta di revoca dell’immunità. Il giudice contro il quale è avviato un tale procedimento deve avere accesso ai documenti relativi all’apertura del procedimento di revoca dell’immunità e deve essere sentito dalla Corte plenaria. Egli non ha accesso ai documenti relativi alla prosecuzione del procedimento dinanzi alla Corte plenaria e nel quadro del procedimento di revoca dell’immunità non assiste alle deliberazioni e non partecipa al voto finale.

Le disposizioni del presente articolo si applicano, mutatis mutandis , al procedimento concernente l’esame di una questione legata all’immunità di cui godono i coniugi e i figli minori dei giudici ai sensi dell’articolo 2 del Sesto Protocollo addizionale all’Accordo generale concernente i privilegi e le immunità del Consiglio d’Europa e all’immunità di cui beneficiano i giudici dopo la conclusione del loro mandato conformemente all’articolo 3 del Sesto Protocollo addizionale all’Accordo generale concernente i privilegi e le immunità del Consiglio d’Europa.

Capitolo II Presidenza della Corte e ruolo dell’ufficio

Art. 8 Elezione del presidente e dei vicepresidenti della Corte e dei presidenti e vicepresidenti di Sezione

La Corte plenaria elegge il suo presidente e i due vicepresidenti per un periodo di tre anni e i presidenti delle Sezioni per un periodo di due anni, senza che tali periodi possano eccedere la durata del mandato di giudice degli interessati.

Ciascuna Sezione elegge del pari un vicepresidente per un periodo di due anni, senza che tale periodo possa eccedere la durata del mandato di giudice dell’interessato.

Un giudice eletto conformemente ai paragrafi 1 o 2 può essere rieletto una sola volta allo stesso livello di funzioni.

I presidenti e i vicepresidenti restano in carica fino all’elezione dei loro successori.

Le elezioni previste nel paragrafo 1 del presente articolo si svolgono a scrutinio segreto; vi partecipano soltanto i giudici eletti presenti. Se nessun candidato raggiunge la maggioranza assoluta dei voti espressi, si procede a uno o più turni addizionali di scrutinio fino a quando un candidato abbia raggiunto la maggioranza assoluta. Alla fine del primo turno, i candidati che hanno raccolto meno di cinque voti sono eliminati e lo scrutinio prosegue per i restanti candidati. Se nessun candidato ha raccolto meno di cinque voti alla fine del primo turno, è eliminato colui che ha ottenuto il minor numero di voti. Alla fine di ogni turno successivo, è eliminato il candidato che ha ottenuto il minor numero di voti. Se restano in lizza solo due candidati e nessuno di essi ha raggiunto la maggioranza assoluta dei voti espressi alla fine di due turni di scrutinio, è eletto il candidato che al turno successivo raggiunge la maggioranza dei voti espressi, una volta escluse le schede bianche e quelle non valide. In caso di parità dei voti tra due candidati nel turno finale di scrutinio, è data preferenza al giudice che ha la precedenza a norma dello stesso articolo 5.

Le regole stabilite nel paragrafo precedente si applicano alle elezioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Tuttavia, qualora sia necessario più di un turno di scrutinio affinché un candidato raggiunga la maggioranza richiesta, viene eliminato dopo ogni turno soltanto il candidato che ha ricevuto il minor numero di voti.

Art. 9 Funzioni del presidente della Corte

Il presidente della Corte dirige i lavori e gli uffici della Corte. Rappresenta la Corte e, in particolare, ne assicura le relazioni con le autorità del Consiglio d’Europa.

Presiede le Assemblee plenarie della Corte, le sedute della Grande Camera e quelle del collegio di cinque giudici.

Non partecipa all’esame dei casi trattati dalle Camere, salvo se è il giudice eletto a titolo di una Parte contraente interessata.

Art. 9a Ruolo dell’ufficio
  1. a) La Corte istituisce un ufficio, composto del presidente e dei vicepresidenti della Corte e dei presidenti di Sezione. Quando un vicepresidente della Corte o un presidente di Sezione è impossibilitato a partecipare a una riunione dell’ufficio, egli è sostituito dal vicepresidente di Sezione o, in mancanza di quest’ultimo, dal membro della Sezione che prende posto immediatamente dopo di lui, ai sensi dell’articolo 5 del presente regolamento.
  2. L’ufficio può convocare alle sue riunioni ogni altro membro della Corte o ogni altra persona la cui presenza sia ritenuta necessaria.

L’ufficio è assistito dal cancelliere e dai cancellieri aggiunti.

L’ufficio assiste il presidente nell’adempimento delle sue funzioni di direzione dei lavori e dei servizi della Corte. A tal fine, il presidente può sottoporgli ogni questione amministrativa o extragiudiziale di sua competenza.

L’ufficio agevola inoltre il coordinamento tra le Sezioni della Corte.

Il presidente può consultare l’ufficio prima di emanare istruzioni pratiche giusta l’articolo 32 del presente regolamento e prima di approvare le istruzioni generali predisposte dal cancelliere giusta l’articolo 17 paragrafo 4 del presente regolamento.

L’ufficio può fare rapporto su qualunque questione alla Corte plenaria e sottoporle proposte.

Di ogni riunione dell’ufficio è steso un rendiconto e distribuito ai giudici in entrambe le lingue ufficiali della Corte. Il segretario dell’ufficio è nominato dal cancelliere d’intesa con il presidente.

Art. 10 Funzioni dei vicepresidenti della Corte

I vicepresidenti della Corte assistono il presidente della Corte. Lo sostituiscono in caso di impedimento o di vacanza della presidenza, o su sua richiesta. Svolgono anche le mansioni dei presidenti di Sezione.

Art. 11 Sostituzione del presidente e dei vicepresidenti della Corte

Nell’ipotesi di contestuale impedimento del presidente e dei vicepresidenti della Corte, o di contestuale vacanza della carica, la presidenza viene assunta da uno dei presidenti di Sezione o, se nessuno di essi è disponibile, da un altro giudice eletto, secondo l’ordine di precedenza stabilito nell’articolo 5 del presente regolamento.

Art. 12 Presidenza delle Sezioni e delle Camere

I presidenti di Sezione presiedono le sedute della Sezione o delle Camere di cui fanno parte e dirigono il lavoro delle Sezioni. I vicepresidenti delle Sezioni li sostituiscono nell’ipotesi di impedimento o di vacanza della presidenza della Sezione, o su richiesta del presidente della Sezione. In mancanza, sono sostituiti dai membri della Sezione o delle Camere, secondo l’ordine di precedenza stabilito nell’articolo 5 del presente regolamento.

Art. 13 Impossibilità di esercizio

I membri della Corte non possono assumere la presidenza in un caso nel quale è parte una Parte contraente della quale sono cittadini o a titolo della quale sono stati eletti o in un caso in cui siedono in qualità di giudici designati in virtù dell’articolo 29 paragrafo 1 lettera a o dell’articolo 30 paragrafo 1 del presente regolamento.

Art. 14 Rappresentanza equilibrata dei sessi

Nelle nomine disciplinate dal presente capitolo e dal capitolo seguente, la Corte persegue una politica volta a una equilibrata rappresentanza dei sessi.

Capitolo III Della cancelleria

Art. 15 Elezione del cancelliere

La Corte plenaria elegge il suo cancelliere. I candidati devono godere della più alta considerazione morale e possedere le conoscenze giuridiche, amministrative e linguistiche nonché l’esperienza richieste per l’esercizio di tale funzione.

Il cancelliere è eletto per cinque anni ed è rieleggibile. Può essere sollevato dalle sue funzioni solo se i giudici, riuniti in seduta plenaria, decidono, a maggioranza dei due terzi dei giudici eletti in carica, che l’interessato non soddisfa più i requisiti richiesti. Deve essere previamente sentito dalla Corte plenaria. Ogni giudice può dare inizio al procedimento di revoca.

Le elezioni previste nel presente articolo avvengono per scrutinio segreto; vi partecipano solo i giudici eletti presenti. Se nessun candidato ha raggiunto la maggioranza assoluta, si procede a uno o più scrutini supplementari fino a quando un candidato ottenga la maggioranza assoluta. All’esito di ciascuna votazione, i candidati che hanno ottenuto meno di cinque voti sono eliminati. Se restano ancora in lizza più di due candidati che hanno ottenuto almeno cinque voti, è eliminato anche colui che ha ottenuto il minor numero di voti. In caso di parità di voti, la preferenza è accordata anzitutto alla candidata, se ve n’è una, e poi al candidato più anziano.

Il giuramento o la dichiarazione solenne sono verbalizzati.

Prima di entrare in carica, il cancelliere deve, davanti alla Corte plenaria o, in caso di necessità, davanti al presidente della Corte, prestare il giuramento o rendere la dichiarazione solenne che segue:

  1. «Giuro» – o «Dichiaro solennemente» – «che eserciterò con lealtà, discrezione e coscienza le funzioni che mi sono state conferite nella mia qualitàdi cancelliere della Corte europea dei diritti dell’uomo».
Art. 16 Elezione dei cancellieri aggiunti

La Corte plenaria elegge anche uno o più cancellieri aggiunti alle condizioni, nel modo e per la durata definiti nell’articolo precedente. Il procedimento previsto per la revoca del cancelliere si applica anche alla revoca dei cancellieri aggiunti. La Corte consulta previamente il cancelliere.

Prima di entrare in carica, un cancelliere aggiunto deve, davanti alla Corte plenaria o, in caso di necessità, davanti al presidente, prestare giuramento o rendere una dichiarazione analoga a quelle previste per il cancelliere. Il giuramento o la dichiarazione sono verbalizzati.

Art. 17 Funzioni del cancelliere

Il cancelliere assiste la Corte nell’adempimento delle sue funzioni. È responsabile dell’organizzazione e delle attività della cancelleria, sotto l’autorità del presidente della Corte.

Custodisce gli archivi della Corte e funge da tramite per le comunicazioni e le notifiche a essa indirizzate o da essa provenienti, in relazione a casi deferitile o da deferirle.

Il cancelliere, fatto salvo il dovere di discrezione connesso alle sue funzioni, risponde alle richieste di informazioni sull’attività della Corte, in particolare a quelle della stampa.

Istruzioni generali predisposte dal cancelliere e approvate dal presidente della Corte disciplinano il funzionamento della cancelleria.

Art. 18 Organizzazione della cancelleria

La cancelleria è composta dalle cancellerie di Sezione, in numero pari a quello delle Sezioni costituite dalla Corte, e dagli uffici necessari per fornire alla Corte le prestazioni amministrative e giuridiche richieste.

Il cancelliere di Sezione assiste la Sezione nell’adempimento delle sue funzioni. Può essere coadiuvato da un cancelliere aggiunto di Sezione.

I funzionari della cancelleria sono nominati dal cancelliere sotto l’autorità del presidente della Corte. La nomina del cancelliere e dei cancellieri aggiunti è disciplinata dagli articoli 15 e 16 del presente regolamento.

Art. 18a Relatori non giudiziari

Nelle sedute in composizione di giudice unico, la Corte è assistita da relatori non giudiziari, che agiscono sotto l’autorità del presidente della Corte. Essi fanno parte della cancelleria della Corte.

I relatori non giudiziari sono designati dal presidente della Corte su proposta del cancelliere. I cancellieri di Sezione e i cancellieri aggiunti di Sezione di cui all’articolo 18 paragrafo 2 del presente regolamento svolgono di diritto le funzioni di relatori non giudiziari.

Art. 18b Giureconsulto

Ai fini della qualità e della coerenza della sua giurisprudenza, la Corte è assistita da un giureconsulto. Costui fa parte della cancelleria. Fornisce pareri e informazioni, in particolare ai collegi giudicanti e ai membri della Corte.

Capitolo IV Del funzionamento della Corte

Art. 19 Sede della Corte

La sede della Corte è Strasburgo, sede del Consiglio d’Europa. La Corte può tuttavia, qualora lo ritenga utile, esercitare le sue funzioni in altri luoghi del territorio degli Stati membri del Consiglio d’Europa.

La Corte può decidere, in qualsiasi fase dell’istruttoria di un ricorso, che è necessario che essa stessa o uno o più dei suoi membri procedano a un’indagine o adempiano a ogni altro compito in altri luoghi.

Art. 20 Assemblea plenaria della Corte

Su convocazione del suo presidente, la Corte si riunisce in Assemblea plenaria tutte le volte che lo richiede l’esercizio delle funzioni che le competono ai sensi della Convenzione e del presente regolamento. Il presidente procede a tale convocazione se almeno un terzo dei membri lo richiedano, e comunque una volta l’anno per l’esame di questioni amministrative.

Il quorum dei due terzi dei giudici eletti in carica è richiesto per il funzionamento della Corte plenaria.

Se il quorum non è raggiunto, il presidente aggiorna la seduta.

Art. 21 Altre sessioni della Corte

La Grande Camera, le Camere e i Comitati funzionano permanentemente. Tuttavia, su proposta del presidente, la Corte stabilisce annualmente il ciclo delle sessioni.

Al di fuori dei suddetti periodi, la Grande Camera e le Camere possono essere convocate dal loro presidente in caso di urgenza.

Art. 22 Deliberazioni

La Corte delibera in Camera di consiglio. Le sue deliberazioni sono segrete.

Soltanto i giudici prendono parte alle deliberazioni. Sono presenti in Camera di consiglio il cancelliere o la persona designata per sostituirlo, nonché gli altri funzionari della cancelleria e gli interpreti la cui assistenza appare necessaria. Non può esservi ammessa nessun’altra persona se non in virtù di una speciale decisione della Corte.

Prima della votazione su una questione sottoposta alla Corte, il presidente invita i giudici a esprimere la loro opinione.

Art. 23 Votazioni

Le decisioni della Corte sono adottate a maggioranza dei voti dei giudici presenti. In caso di parità di voti, la votazione viene ripetuta e, se vi è sempre parità, il voto del presidente è preponderante. Il presente paragrafo si applica salvo disposizione contraria del presente regolamento.

Le decisioni e le sentenze della Grande Camera e delle Camere sono adottate a maggioranza dei giudici effettivi. Non sono consentite astensioni per le votazioni definitive concernenti la ricevibilità o il merito di un caso.

In linea generale, le votazioni si effettuano per alzata di mano. Il presidente può decidere di procedere a una votazione per appello nominale, nell’ordine inverso di precedenza.

Ogni questione messa ai voti deve essere formulata in termini precisi.

Art. 23a Decisione per tacito accordo

Se la Corte deve risolvere una questione di procedura o ogni altra questione al di fuori di una riunione programmata, il presidente può dare istruzioni di far circolare tra i giudici un progetto di decisione e di fissare loro un termine per la formulazione di osservazioni. In assenza di obiezioni da parte dei giudici, la proposta è ritenuta adottata alla scadenza di tale termine.

Capitolo V Delle formazioni

Art. 24 Composizione della Grande Camera

La Grande Camera si compone di diciassette giudici e di almeno tre giudici supplenti.

  1. a) Fanno parte della Grande Camera il presidente e i vicepresidenti della Corte, nonché i presidenti delle Sezioni. Se il vicepresidente della Corte o il presidente di una Sezione non può sedere alla Grande Camera, è sostituito dal vicepresidente della Sezione interessata.
  2. Il giudice eletto a titolo di una Parte contraente interessata o, all’occorrenza, il giudice nominato ai sensi dell’articolo 29 o dell’articolo 30 del presente regolamento è membro di diritto della Grande Camera, conformemente a quanto stabilito nell’articolo 26 paragrafi 4 e 5 della Convenzione.
  3. Per i casi deferiti ai sensi dell’articolo 43 della Convenzione, nella Grande Camera non siede nessun giudice della Camera che ha emesso la sentenza concernente il caso deferito, ad eccezione del presidente di questa Camera e del giudice che sedeva a titolo dell’Alta Parte interessata, né nessun giudice della Camera o delle Camere che si sono pronunciate sulla ricevibilità del ricorso.
  4. I giudici e i giudici supplenti chiamati a completare la Grande Camera ogni volta che un caso le è deferito sono designati fra i rimanenti giudici dal presidente della Corte con estrazione a sorte in presenza del cancelliere. Le modalità dell’estrazione a sorte sono stabilite dalla Corte plenaria, che si adopera affinché sia assicurata una composizione geograficamente equilibrata e rappresentativa dei diversi sistemi giuridici esistenti nelle Parti contraenti.
  5. Per l’esame di una domanda presentata ai sensi dell’articolo 46 paragrafo 4 della Convenzione, la Grande Camera comprende, oltre ai giudici di cui al paragrafo 2 lettere a e b del presente articolo, i membri del Comitato o della Camera che ha emesso la sentenza in questione. Se la sentenza è stata emessa da una Grande Camera, essa è composta dagli stessi giudici della Camera originaria. In tutti i casi, compresi quelli in cui non è possibile convocare la Grande Camera originaria, i giudici e i giudici supplenti chiamati a completare la Grande Camera sono designati conformemente al paragrafo 2 lettera d del presente articolo.
  6. Quando esamina una richiesta di parere consultivo ai sensi dell’articolo 47 della Convenzione, la Grande Camera è costituita conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo 2 lettere a ed e del presente articolo.
  7. Quando esamina una richiesta di parere consultivo ai sensi del Protocollo n. 16 alla Convenzione, la Grande Camera è costituita conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo 2 lettere a, b e d del presente articolo e comprende il giudice designato come giudice relatore ai sensi dell’articolo 93 paragrafo 1.1 lettera b.

Qualora un giudice non possa sedere alla Grande Camera, egli è sostituito da un giudice supplente secondo l’ordine di designazione previsto al paragrafo 2 lettera e del presente articolo. Finché i giudici interessati non sono stati sostituiti, i giudici supplenti non possono partecipare al voto.

I giudici e i giudici supplenti designati conformemente alle disposizioni succitate rimangono membri della Grande Camera fino alla chiusura del procedimento. Se hanno già partecipato all’esame di merito, continuano a trattare il caso anche dopo la fine del loro mandato. Queste disposizioni si applicano parimenti alla procedura relativa ai pareri consultivi.

  1. a) Il collegio di cinque giudici della Grande Camera chiamata a esaminare una domanda presentata giusta l’articolo 43 della Convenzione si compone:–del presidente della Corte; se il presidente della Corte si trova impedito, è sostituito dal vicepresidente che ha la precedenza;–di due presidenti di Sezione designati per rotazione; se il presidente di una Sezione così designata si trova impedito, è sostituito dal vicepresidente della sua Sezione;–di due giudici designati a rotazione tra i giudici eletti in seno alle restanti Sezioni per far parte del collegio per un periodo di sei mesi;–di almeno due giudici supplenti designati a rotazione tra i giudici eletti in seno alle Sezioni per far parte del collegio per un periodo di sei mesi.
  2. Quando esamina una domanda di rinvio, il collegio non include alcun giudice che ha preso parte all’esame della ricevibilità o del merito del caso in questione.
  3. Un giudice eletto a titolo di una Parte contraente interessata a una domanda di rinvio o cittadino di una tale Parte non può sedere nel collegio quando quest’ultimo esamina la domanda. Parimenti, un giudice eletto designato dalla Parte contraente interessata in virtù dell’articolo 29 o dell’articolo 30 del presente regolamento non può partecipare all’esame della domanda.
  4. Se un membro del collegio si trova impedito per uno dei motivi indicati nella lettera b o c, egli è sostituito da un giudice supplente designato a rotazione tra i giudici eletti in seno alle sezioni per far parte del collegio per un periodo di sei mesi.
  5. Quando è adito di una richiesta di parere consultivo sottoposta in virtù dell’articolo 1 del Protocollo n. 16 alla Convenzione, il collegio è composto conformemente alle disposizioni dell’articolo 93 del presente regolamento.
Art. 25 Costituzione delle Sezioni

Le Camere previste nell’articolo 25 lettera b della Convenzione (e chiamate «Sezioni» nel presente regolamento) sono costituite dalla Corte plenaria, su proposta del presidente, per un periodo di tre anni a far data dall’elezione dei titolari delle funzioni presidenziali previsti nell’articolo 8 del presente regolamento. Vi sono almeno quattro Sezioni.

Ciascun giudice è membro di una Sezione. La composizione delle Sezioni deve essere equilibrata sia sotto il profilo geografico sia sotto il profilo della rappresentanza dei sessi e deve tener conto dei differenti sistemi giuridici esistenti nelle Parti contraenti.

Qualora un giudice cessi di far parte della Corte prima della scadenza del periodo per il quale la Sezione è costituita, il suo successore in Corte lo sostituisce come membro della Sezione.

Il presidente della Corte può eccezionalmente modificare la composizione delle Sezioni se le circostanze lo richiedono.

Su proposta del presidente, la Corte plenaria può costituire una Sezione supplementare.

Art. 26 Costituzione delle Camere

Le Camere di sette giudici previste nell’articolo 26 paragrafo 1 della Convenzione per l’esame dei casi deferiti alla Corte sono costituite come segue, a cominciare dalle Sezioni.

  1. Fatti salvi il paragrafo 2 del presente articolo e l’articolo 28 paragrafo 4 ultimo periodo del presente regolamento, per ciascun caso la Camera comprende il presidente della Sezione e il giudice eletto a titolo di ciascuna Parte contraente in causa. Qualora quest’ultimo non sia membro della Sezione alla quale il ricorso è stato attribuito conformemente agli articoli 51 o 52 del presente regolamento, vi partecipa come membro di diritto della Camera conformemente all’articolo 26 paragrafo 4 della Convenzione. Se il giudice non può parteciparvi o si astiene, si applica l’articolo 29 del presente regolamento.
  2. Gli altri membri della Camera sono designati dal presidente della Sezione, per rotazione, tra i membri della Sezione.
  3. I membri della Sezione che non sono così designati partecipano all’esame del caso in qualità di supplenti.

Il giudice eletto a titolo di ogni Parte contraente interessata o, all’occorrenza, il giudice eletto o ad hoc designato conformemente all’articolo 29 o all’articolo 30 del presente regolamento, può essere dispensato dal presidente della Camera dall’assistere alle riunioni dedicate alle questioni preparatorie o procedurali. Ai fini di tali riunioni, partecipa il primo giudice supplente.

Anche dopo la scadenza del suo mandato, il giudice continua a trattare i casi per i quali ha partecipato all’esame di merito.

Art. 27 Comitati

Comitati di tre giudici appartenenti alla medesima Sezione sono costituiti, in applicazione dell’articolo 26 paragrafo 1 della Convenzione. Previa consultazione dei presidenti delle Sezioni, il presidente della Corte decide sul numero di Comitati da istituire.

I Comitati sono costituiti per un periodo di dodici mesi, per rotazione fra i membri di ciascuna Sezione ad esclusione del presidente.

I membri della Sezione, compreso il presidente della Sezione, che non sono membri di un Comitato possono, se del caso, essere chiamati a parteciparvi. Possono anche sostituire i membri impediti a parteciparvi.

Ciascun Comitato è presieduto dal membro che ha la precedenza in seno alla Sezione.

Art. 27a Composizione di giudice unico

I giudici unici sono istituiti in applicazione dell’articolo 26 paragrafo 1 della Convenzione. Dopo aver consultato l’ufficio, il presidente della Corte decide il numero di giudici unici da istituire e procede alle designazioni richieste a titolo di una o più Parti contraenti.

Partecipano anche in qualità di giudici unici:

  1. i presidenti di Sezione quando esercitano le competenze loro attribuite dall’articolo 54 paragrafi 2 lettera b e 3 del presente regolamento;
  2. i vicepresidenti di Sezione designati per decidere sulle richieste di misure provvisorie conformemente all’articolo 39 paragrafo 4 del presente regolamento.

Conformemente all’articolo 26 paragrafo 3 della Convenzione, un giudice non può decidere in qualità di giudice unico in merito a un ricorso presentato contro la Parte contraente a titolo della quale è stato eletto. Inoltre, un giudice non può decidere in qualità di giudice unico in merito a un ricorso presentato contro una Parte contraente di cui è cittadino.

I giudici unici sono designati per un periodo di dodici mesi. Continuano ad assumere gli altri incarichi nelle Sezioni di cui fanno parte conformemente all’articolo 25 paragrafo 2 del presente regolamento.

In applicazione dell’articolo 24 paragrafo 2 della Convenzione, ogni giudice unico delibera con l’assistenza di un relatore non giudiziario.

Art. 28 Impedimento e ricusazione

Ogni giudice è tenuto a partecipare a tutti i casi assegnatigli, salvo che, per una delle ragioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, non possa partecipare all’esame del caso.

Nessun giudice può partecipare all’esame di un caso:

  1. se vi ha un interesse personale, ad esempio un legame coniugale o di parentela, un altro legame di prossima parentela, uno stretto legame personale o professionale, o un legame di subordinazione con una delle parti;
  2. se vi è in precedenza intervenuto, sia come agente, avvocato o consulente di una parte o di una persona avente un interesse nel caso, sia, a livello nazionale o a livello internazionale, come membro di un’altra giurisdizione o di una commissione d’inchiesta, o a qualsiasi altro titolo;
  3. se, allorquando è giudice ad hoc o giudice eletto e continua a partecipare ai sensi dell’articolo 26 paragrafo 3 del presente regolamento, s’impegna in un’attività politica o amministrativa, o in un’attività professionale incompatibile con la sua indipendenza o con la sua imparzialità;
  4. se ha espresso in pubblico, attraverso i media, per scritto, con azioni pubbliche o con ogni altro mezzo, opinioni che sono oggettivamente di natura tale da nuocere alla sua imparzialità;
  5. se, per qualsiasi altra ragione, la sua indipendenza o la sua imparzialità possono legittimamente essere messe in dubbio.

Ogni giudice che per una delle ragioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo ritenga di essere impedito a partecipare a un caso particolare per il quale è stato convocato deve, se si tratta di un caso assegnato a una composizione di Comitato o di Camera, darne comunicazione, nel più breve tempo possibile, al presidente della Sezione, che deciderà se occorre dispensarlo dal partecipare. In caso di dubbio da parte del giudice interessato o del presidente circa l’esistenza di una delle cause di astensione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, decide la Camera. Essa sente il giudice interessato, poi delibera e vota in assenza di quest’ultimo. Ai fini delle deliberazioni e del voto in questione, l’interessato è sostituito dal primo giudice supplente della Camera. Lo stesso avviene se il giudice siede a titolo di ogni Parte contraente in virtù degli articoli 29 e 30 del presente regolamento.

Solo le Parti alla procedura possono, per una delle ragioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, chiedere la ricusazione di un giudice chiamato a partecipare al caso in questione. Ogni domanda di questo tipo deve essere debitamente motivata e presentata nel più breve tempo possibile, non appena il suo autore viene a conoscenza dell’esistenza di queste ragioni. La Camera decide in merito a tale domanda secondo la procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Le Parti sono informate dell’accettazione o del rifiuto della domanda.

Le precedenti disposizioni si applicano, mutatis mutandis , ai casi deferiti alla Grande Camera, e – sotto l’autorità del presidente della Corte – ai giudici chiamati a partecipare come giudici unici in virtù dell’articolo 27 della Convenzione o come giudice di turno in virtù dell’articolo 39 del presente regolamento.

Art. 29 Giudici ad hoc
  1. a) Se il giudice eletto a titolo di una Parte contraente interessata si trova impedito a sedere in una Camera, si astiene o è dispensato, o se tale giudice non si presenta, il presidente della Camera designa un giudice ad hoc che possa partecipare all’esame della causa conformemente all’articolo 28 del presente regolamento, selezionandolo da un elenco presentato previamente dalla Parte contraente e contenente da tre a cinque nomi di persone che soddisfino i criteri di cui al paragrafo 1 lettera c del presente articolo e da essa designate come possibili giudici ad hoc per un periodo di quattro anni rinnovabile.
  2. All’elenco, nel quale devono essere rappresentati entrambi i sessi, deve essere allegata una nota biografica delle persone che lo compongono. Queste ultime non possono rappresentare, a nessun titolo, una parte o un terzo interveniente dinanzi alla Corte.
  3. La procedura descritta nel paragrafo 1 lettera a del presente articolo si applica se la persona così designata si trova impedita o si astiene.
  4. Un giudice ad hoc deve essere in possesso delle qualifiche richieste nell’articolo 21 paragrafo 1 della Convenzione e deve essere in grado di soddisfare le esigenze di disponibilità e di presenza enunciate nel paragrafo 5 del presente articolo. Per la durata del suo mandato un giudice ad hoc non può rappresentare, a nessun titolo, una parte o un terzo interveniente dinanzi alla Corte.

Il presidente della Camera designa un altro giudice eletto per partecipare in qualità di giudice ad hoc quando:

  1. al momento della comunicazione del ricorso a titolo dell’articolo 54 paragrafo 2 lettera b del regolamento, la Parte contraente interessata non aveva fornito al cancelliere l’elenco previsto dal paragrafo 1 lettera a) del presente articolo; o
  2. ritiene che meno di tre fra le persone designate nell’elenco rispondano ai requisiti stabiliti dal paragrafo 1 lettera c del presente articolo.

Il presidente della Camera può decidere di designare un giudice ad hoc conformemente al paragrafo 1 lettera a o 2 del presente articolo soltanto nel momento in cui il ricorso è portato a conoscenza della Parte contraente in virtù dell’articolo 54 paragrafo 2 del presente regolamento. In attesa della decisione del presidente della Camera, partecipa il primo giudice supplente.

In apertura della prima seduta consacrata all’esame del caso dopo la sua nomina, il giudice ad hoc presta il giuramento o rende la dichiarazione solenne prevista nell’articolo 3 del presente regolamento. Il giuramento o la dichiarazione solenne sono verbalizzati.

I giudici ad hoc devono tenersi a disposizione della Corte e, con riserva dell’articolo 26 paragrafo 2 del presente regolamento, assistere alle riunioni della Camera.

Le disposizioni del presente articolo si applicano mutatis mutandis alla procedura seguita dinanzi a un Collegio della Grande Camera riguardo a una richiesta di parere consultivo sottoposta in virtù dell’articolo 1 del Protocollo n. 16 alla Convenzione e alla procedura seguita dinanzi alla Grande Camera costituita per esaminare le richieste accettate dal Collegio.

Art. 30 Comunione di interessi

Se due o più Parti contraenti ricorrenti o convenute hanno un interesse comune, il presidente della Camera può invitarle ad accordarsi per designare, quale giudice della comunione di interessi, uno solo dei giudici eletti a loro titolo, il quale sarà chiamato di diritto a partecipare; in mancanza d’accordo, egli estrae a sorte tra i giudici proposti quello che parteciperà in qualità di giudice della comunione di interessi.

Il presidente della Camera può decidere di invitare le Parti contraenti interessate a procedere alla designazione prevista nel paragrafo 1 del presente articolo soltanto dopo che il ricorso sia stato portato a conoscenza delle Parti contraenti convenute conformemente all’articolo 54 paragrafo 2 del presente regolamento.

In caso di contestazione sull’esistenza di una comunione di interessi o su ogni altra questione connessa, decide la Camera, all’occorrenza dopo aver raccolto le osservazioni scritte delle Parti contraenti interessate.

Titolo II Procedura

Capitolo I Norme generali

Art. 31 Possibilità di particolari deroghe

Le disposizioni del presente titolo non ostano a che la Corte possa derogarvi per l’esame di un caso particolare, se del caso previa consultazione delle parti.

Art. 32 Istruzioni pratiche

Il presidente della Corte può emanare istruzioni pratiche, segnatamente in ordine a questioni quali la comparizione alle udienze e il deposito di osservazioni per scritto o di altri documenti.

Art. 33 Pubblicità dei documenti

Tutti i documenti depositati in cancelleria dalle parti o da terzi intervenienti e relativi a un ricorso, ad eccezione a ) di quelli presentati nell’ambito di trattative volte a raggiungere una composizione amichevole come previsto nell’articolo 62 del presente regolamento, o b) di quelli presentati nell’ambito di un procedimento condotto in base all’articolo 44 f del presente regolamento sono accessibili al pubblico, secondo le modalità pratiche stabilite dal cancelliere, sempre che il presidente della Camera non decida diversamente per le ragioni indicate nel paragrafo 2 del presente articolo, sia d’ufficio sia su istanza di una parte o d’ogni altra persona interessata.

L’accesso del pubblico a un documento o a parte di esso può essere vietato nell’interesse della morale, dell’ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della sfera privata delle parti o di altre persone interessate oppure, nella misura ritenuta strettamente necessaria dal presidente della Camera, quando, in circostanze speciali, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.

Ogni richiesta di riservatezza formulata conformemente al paragrafo 1 deve essere motivata e deve indicare se concerne tutti i documenti o soltanto parte di essi.

Art. 34 Uso delle lingue

Le lingue ufficiali della Corte sono il francese e l’inglese.

Quando è presentato un ricorso ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione, tutte le comunicazioni con il ricorrente o con il suo rappresentante e tutte le osservazioni orali o scritte presentate dal ricorrente o dal suo rappresentante, se esse non si fanno o non sono redatte in una delle lingue ufficiali della Corte, devono farsi o essere redatte in una delle lingue ufficiali delle Parti contraenti fino a che il ricorso non è stato portato a conoscenza di una Parte contraente in virtù del presente regolamento. Se una Parte contraente è informata di un ricorso o se un ricorso è portato alla sua conoscenza in virtù del presente regolamento, il ricorso e i suoi allegati devono esserle comunicati nella lingua in cui il ricorrente li ha depositati in cancelleria.

  1. a) Tutte le comunicazioni al ricorrente o al suo rappresentante e tutte le osservazioni depositate dal ricorrente o dal suo rappresentante relative a un’udienza, o che intervengono dopo che il caso è stato portato a conoscenza di una Parte contraente, devono essere effettuate o redatte in una delle lingue ufficiali della Corte, salvo se il presidente della Camera autorizza l’uso della lingua ufficiale di una Parte contraente.
  2. Qualora venga concessa tale autorizzazione, il cancelliere adotta le disposizioni necessarie per l’interpretazione o la traduzione, integrale o parziale, in francese o in inglese delle osservazioni orali o scritte del ricorrente quando il presidente della Camera ritiene tale misura nell’interesse della buona conduzione della procedura.
  3. Eccezionalmente, il presidente della Camera può subordinare la concessione dell’autorizzazione alla condizione che il ricorrente sopporti in tutto o in parte le spese così cagionate.
  4. Salvo decisione contraria del presidente della Camera, ogni decisione adottata in virtù del presente paragrafo rimane applicabile a tutte le successive fasi della procedura, ivi comprese quelle conseguenti alla presentazione di una domanda di rinvio alla Grande Camera o di una domanda d’interpretazione o di revisione della sentenza ai sensi rispettivamente degli articoli 73, 79 e 80 del presente regolamento.
  5. a) Tutte le comunicazioni con una Parte contraente che è parte nella controversia e tutte le osservazioni orali o scritte provenienti da tale Parte devono farsi o essere redatte in una delle lingue ufficiali della Corte. Il presidente della Camera può autorizzare la Parte contraente interessata a impiegare la sua lingua ufficiale o una delle sue lingue ufficiali per le sue osservazioni, orali o scritte.
  6. Se tale autorizzazione è accordata, la parte che l’ha sollecitata deve:i)depositare una traduzione in francese o in inglese delle osservazioni scritte entro il termine fissato dal presidente della Camera; il cancelliere mantiene la possibilità di adottare le disposizioni necessarie per far tradurre il documento a spese della Parte convenuta se quest’ultima non ha fornito la traduzione nel termine impartito;ii)sostenere le spese afferenti all’interpretazione in francese o in inglese delle sue osservazioni orali; il cancelliere si incarica di adottare le disposizioni necessarie per garantire tale interpretazione.
  7. Il presidente della Camera può ingiungere a una Parte contraente che è parte nella controversia di fornire entro un determinato termine una traduzione o un riassunto in francese o in inglese dell’insieme o di alcuni allegati alle sue osservazioni scritte o di ogni altro atto pertinente, o estratti di tali documenti.
  8. Le lettere a–c del presente paragrafo si applicano anche, mutatis mutandis, ai terzi intervenienti ai sensi dell’articolo 44 del presente regolamento e all’impiego di una lingua non ufficiale da parte di un terzo interveniente.

Il presidente della Camera può invitare la Parte contraente convenuta a fornire una traduzione delle sue osservazioni scritte nella sua lingua ufficiale o in una delle sue lingue ufficiali al fine di facilitarne la comprensione al ricorrente.

Ogni teste, perito o altra persona che compare davanti alla Corte può utilizzare la propria lingua se non conosce sufficientemente nessuna delle due lingue ufficiali. In tal caso, il cancelliere adotta le disposizioni necessarie per l’interpretazione o la traduzione.

La richiesta di parere consultivo sottoposta alla Corte da una giurisdizione in virtù dell’articolo 1 del Protocollo n. 16 alla Convenzione, e nel rispetto delle condizioni descritte all’articolo 92 del presente regolamento, può essere formulata nella lingua nazionale ufficiale impiegata nella procedura interna. Se la lingua in questione non è una lingua ufficiale della Corte, una traduzione in inglese o in francese della richiesta deve essere depositata entro un termine per la cui fissazione è competente il presidente della Corte.

Art. 35 Rappresentanza delle Parti contraenti

Le Parti contraenti sono rappresentate da agenti, che possono farsi assistere da avvocati o consulenti.

Art. 36 Rappresentanza dei ricorrenti

Le persone fisiche, le organizzazioni non governative o i gruppi di privati di cui all’articolo 34 della Convenzione possono inizialmente introdurre i ricorsi sia personalmente sia tramite un rappresentante.

Dopo la notifica del ricorso alla Parte contraente convenuta come previsto nell’articolo 54 paragrafo 2 lettera b del presente regolamento, il ricorrente deve essere rappresentato conformemente al paragrafo 4 del presente articolo, salvo decisione contraria del presidente della Camera.

Il ricorrente deve essere in tal modo rappresentato a ogni udienza fissata dalla Camera, salvo se il presidente della Camera lo autorizza eccezionalmente a esporre egli stesso la sua causa, con riserva, all’occorrenza, che egli sia assistito da un avvocato o da un altro rappresentante autorizzato.

  1. a) Il rappresentante che agisce per conto del ricorrente ai sensi dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo deve essere un avvocato abilitato all’esercizio della professione in una qualsiasi Parte contraente e residente nel territorio di una di esse, o qualsiasi altra persona autorizzata dal presidente della Camera.
  2. Se il rappresentante di una parte formula osservazioni abusive, frivole, vessatorie, ingannatrici o prolisse, il presidente della Camera può rifiutare di ammettere in tutto o in parte le osservazioni in questione o può emettere qualsiasi ordinanza che egli ritenga appropriata, senza pregiudizio dell’articolo 35 paragrafo 3 della Convenzione.
  3. In circostanze eccezionali e in qualsiasi fase del procedimento relativo a un determinato ricorso, il presidente della Camera, qualora ritenga che le circostanze o la condotta dell’avvocato o di altra persona designata conformemente alla lettera a) del presente articolo lo giustifichino, può decidere che tale avvocato o tale persona non possa più rappresentare o assistere il ricorrente nel quadro del procedimento e che l’interessato debba dotarsi di un altro rappresentante. Al rappresentante in questione deve essere offerta la possibilità di esprimersi prima dell’adozione di tale decisione.
  4. a) L’avvocato o l’altro rappresentante autorizzato del ricorrente, nonché quest’ultimo se richiede l’autorizzazione ad assumere personalmente la difesa dei propri interessi, devono, anche se ottengono l’autorizzazione di cui alla lettera b, conoscere sufficientemente una delle lingue ufficiali della Corte.
  5. Se essi non hanno conoscenze sufficienti per esprimersi in una delle lingue ufficiali della Corte, il presidente della Camera può, ai sensi dell’articolo 34 paragrafo 3 del presente regolamento, concedere loro l’autorizzazione a utilizzare una delle lingue ufficiali delle Parti contraenti.
Art. 37 Comunicazioni, notifiche e citazioni

Le comunicazioni e le notifiche indirizzate agli agenti o agli avvocati delle parti si ritengono indirizzate alle parti.

Qualora, per una comunicazione, notifica o citazione destinata a persona diversa dagli agenti o dagli avvocati delle parti, la Corte ritenga necessario il concorso del Governo dello Stato sul cui territorio la comunicazione, la notifica o la citazione deve produrre effetti, il presidente della Corte si rivolge direttamente a tale Governo per ottenere le facilitazioni necessarie.

Art. 38 Osservazioni per scritto

Le osservazioni per scritto o altri documenti devono essere depositati unicamente entro il termine fissato, a seconda del caso, dal presidente della Camera o dal giudice relatore conformemente al presente regolamento. Le osservazioni per scritto o altri documenti depositati oltre tale termine o in spregio a un’istruzione pratica prescritta ai sensi dell’articolo 32 del presente regolamento non possono essere acquisiti nel fascicolo, salvo diversa decisione del presidente della Camera.

Per il computo del termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo viene presa in considerazione la data certificata dell’invio del documento o, in assenza, la data del ricevimento in cancelleria.

Art. 38a Esame delle questioni di procedura

Le questioni di procedura che rendono necessaria una decisione della Camera sono trattate al momento dell’esame del caso, salvo decisione contraria del presidente della Camera.

Art. 39 Misure cautelari

La Camera o, se del caso, il presidente della Sezione o un giudice di turno designato conformemente al paragrafo 4 del presente articolo può, su istanza di parte o dei terzi interessati oppure d’ufficio, indicare alle parti le misure cautelari che ritiene debbano essere adottate nell’interesse delle parti o della corretta conduzione del procedimento.

Se del caso, il Comitato dei Ministri è immediatamente informato delle misure adottate nell’ambito di una causa.

La Camera o, se del caso, il presidente della Sezione o un giudice di turno designato conformemente al paragrafo 4 del presente articolo può invitare le parti a informarla di ogni questione relativa all’attuazione delle misure cautelari da essa indicate.

Il presidente della Corte può designare dei vicepresidenti di Sezione in qualità di giudici di turno per decidere sulle richieste di misure cautelari.

Art. 40 Comunicazione urgente di un ricorso

In caso d’urgenza, fatta salva ogni altra misura procedurale, il cancelliere può, previa autorizzazione del presidente della Camera e con ogni mezzo disponibile, informare la Parte contraente interessata dell’introduzione di un ricorso e sommariamente del suo oggetto.

Art. 41 Ordine di trattazione dei ricorsi

Per determinare l’ordine di trattazione dei ricorsi, la Corte tiene conto dell’importanza e dell’urgenza delle questioni sollevate secondo criteri da essa definiti. La Camera e il suo presidente possono tuttavia derogare a tali criteri e decidere di trattare un ricorso prioritariamente.

Art. 42 Connessione ed esame contestuale dei ricorsi
(ex art. 43)

La Camera può, su istanza di parte o d’ufficio, disporre la connessione di due o più ricorsi.

Il presidente della Camera può, previa consultazione delle parti, disporre che si proceda contestualmente all’istruttoria di ricorsi assegnati alla medesima Camera, senza pregiudizio per la decisione della Camera sulla connessione dei ricorsi.

Art. 43 Stralcio dal ruolo e nuova iscrizione al ruolo
(ex art. 44)

In ogni momento della procedura, la Corte può decidere di stralciare un ricorso dal ruolo conformemente alle condizioni dell’articolo 37 della Convenzione.

Qualora una Parte contraente ricorrente comunichi al cancelliere la sua volontà di desistere, la Camera può stralciare il ricorso dal ruolo della Corte conformemente all’articolo 37 della Convenzione se l’altra Parte contraente o le altre Parti contraenti in causa accettino la desistenza.

In caso di composizione amichevole ai sensi dell’articolo 39 della Convenzione, la Corte stralcia il ricorso dal ruolo mediante una decisione. Conformemente all’articolo 39 paragrafo 4 della Convenzione, tale decisione è trasmessa al Comitato dei Ministri, che controlla l’esecuzione dei termini della composizione amichevole che figurano nella decisione. Negli altri casi previsti dall’articolo 37 della Convenzione, il ricorso è stralciato dal ruolo mediante una sentenza se è stato dichiarato ricevibile, o mediante una decisione se non è stato dichiarato ricevibile. Nel caso in cui il ricorso sia stralciato dal ruolo mediante una sentenza, una volta che questa è divenuta definitiva, il presidente della Camera la comunica al Comitato dei Ministri per consentirgli di sorvegliare, conformemente all’articolo 46 paragrafo 2 della Convenzione, l’esecuzione degli obblighi ai quali possono essere subordinate la desistenza, la composizione amichevole o la soluzione della controversia.

Qualora un ricorso sia stato stralciato dal ruolo in virtù dell’articolo 37 della Convenzione, le spese sono lasciate alla valutazione della Corte. Se sono state assegnate con una decisione di stralcio dal ruolo di un ricorso dichiarato irricevibile, il presidente della Camera trasmette la decisione al Comitato dei Ministri.

Qualora un ricorso sia stato stralciato dal ruolo in virtù dell’articolo 37 della Convenzione, la Corte può decidere di iscriverlo di nuovo al ruolo, se ritiene che circostanze eccezionali lo giustifichino.

Art. 44 Intervento di terzi
  1. a) Quando un ricorso presentato ai sensi dell’articolo 33 o 34 della Convenzione è portato alla conoscenza della Parte contraente convenuta in virtù dell’articolo 51 paragrafo 1 o 54 paragrafo 2 lettera b del presente regolamento, il cancelliere comunica simultaneamente una copia del ricorso a ogni altra Parte contraente di cui un ricorrente in causa sia cittadino. Se del caso, egli notifica anche a tale Parte contraente la decisione di tenere un’udienza nella causa.
  2. Se una Parte contraente desidera esercitare il diritto riconosciutole nell’articolo 36 paragrafo 1 della Convenzione di presentare osservazioni scritte o di prendere parte a un’udienza, essa deve darne notizia per scritto al cancelliere al più tardi dodici settimane dopo la comunicazione o la notifica prevista nella lettera a. Il presidente della Camera può, in via eccezionale, fissare un ulteriore termine.
  3. 2. Se il Commissario per i diritti dell’uomo del Consiglio d’Europa intende esercitare il diritto riconosciutogli dall’articolo 36 paragrafo 3 della Convenzione di presentare osservazioni scritte, deve avvisarne il cancelliere per scritto entro dodici settimane dalla pubblicazione in HUDOC (la banca dati che raccoglie la giurisprudenza della Corte) dell’informazione che il ricorso è stato portato alla conoscenza della Parte contraente convenuta. Se il Commissario per i diritti dell’uomo del Consiglio d’Europa intende esercitare il diritto riconosciutogli dall’articolo 36 paragrafo 3 della Convenzione di prendere parte a un’udienza tenuta da una Camera, deve avvisarne il cancelliere per scritto entro quattro settimane dalla pubblicazione sul sito web della Corte dell’informazione relativa alla decisione adottata dalla Camera di tenere un’udienza. Il presidente della Camera può, in via eccezionale, fissare un altro termine.
  4. Nel caso in cui il Commissario per i diritti dell’uomo non possa partecipare personalmente alla procedura dinanzi alla Corte, indica il nominativo del o dei membri del suo ufficio che ha designato per rappresentarlo. A tal fine può farsi assistere da un avvocato.
  5. a) Dopo che il ricorso è portato alla conoscenza della Parte contraente convenuta in virtù degli articoli 51 paragrafo 1 o 54 paragrafo 2 lettera b del presente regolamento, il presidente della Camera può, nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia, come previsto nell’articolo 36 paragrafo 2 della Convenzione, invitare o autorizzare ogni Parte contraente non parte nella procedura, o ogni persona interessata diversa dal ricorrente, a presentare delle osservazioni scritte o, in circostanze eccezionali, a prendere parte all’udienza.
  6. Le domande d’autorizzazione a tal fine devono essere debitamente motivate e presentate per scritto in una delle lingue ufficiali, come previsto nell’articolo 34 paragrafo 4 del presente regolamento. Le domande d’autorizzazione a presentare osservazioni scritte devono essere presentate entro dodici settimane dalla pubblicazione in HUDOC (la banca dati che raccoglie la giurisprudenza della Corte) dell’informazione che il ricorso è stato portato alla conoscenza della Parte contraente convenuta. Le domande d’autorizzazione a prendere parte a un’udienza tenuta da una Camera devono essere presentate entro quattro settimane dalla pubblicazione sul sito web della Corte dell’informazione relativa alla decisione adottata dalla Camera di tenere un’udienza. Il presidente della Camera può, in via eccezionale, fissare un altro termine.
  7. a) Con riferimento ai casi che devono essere esaminati dalla Grande Camera, i termini fissati nei paragrafi precedenti decorrono a partire dalla pubblicazione sul sito web della Corte dell’informazione relativa alla decisione adottata dalla Camera in virtù dell’articolo 72 paragrafo 1 del presente regolamento per la rimessione in favore della Grande Camera, o dalla decisione adottata dal collegio della Grande Camera in virtù dell’articolo 73 paragrafo 2 del presente regolamento di accogliere la domanda di rinvio davanti alla Grande Camera presentata da una parte.
  8. I termini fissati nel presente articolo possono eccezionalmente essere prorogati dal presidente della Camera se sono prospettati argomenti sufficienti per giustificare una simile misura.

L’invito o l’autorizzazione menzionati al paragrafo 2 lettera a del presente articolo sono corredate delle condizioni, ivi compreso il termine, fissate dal presidente della Camera. In caso di mancato rispetto di queste condizioni, il presidente può decidere di non inserire le osservazioni nel dossier o di limitare la partecipazione all’udienza nella misura che egli reputa appropriata.

Le osservazioni scritte presentate in ottemperanza al presente articolo devono essere redatte in una delle lingue ufficiali, come previsto nell’articolo 34 paragrafo 4 del presente regolamento. Il cancelliere le trasmette alle parti, che, con riserva delle condizioni, ivi compreso il termine, fissate dal presidente della Camera, sono autorizzate a rispondervi per scritto o, all’occorrenza, in udienza.

Le disposizioni del presente articolo si applicano mutatis mutandis alla procedura seguita quando la Grande Camera deve dare un parere consultivo in virtù dell’articolo 2 del Protocollo n. 16 alla Convenzione. Il presidente della Grande Camera stabilisce i termini impartiti ai terzi intervenienti.

Art. 44a Obbligo di cooperare con la Corte

Le parti hanno l’obbligo di cooperare pienamente nella conduzione del procedimento e, in particolare, di adottare le disposizioni in loro potere che la Corte ritiene necessarie per la buona amministrazione della giustizia. Questo obbligo si applica parimenti, all’occorrenza, alle Parti contraenti che non sono parti al procedimento.

Art. 44b Mancato rispetto di un’ordinanza della Corte

Quando una parte non ottempera a un’ordinanza della Corte riguardante la conduzione del procedimento, il presidente della Camera può adottare ogni misura che ritiene appropriata.

Art. 44c Mancanza di partecipazione effettiva

Quando una parte omette di presentare le prove o le informazioni richieste dalla Corte o di divulgare di sua propria volontà informazioni pertinenti, o quando essa dimostra una mancanza di partecipazione effettiva al procedimento, la Corte può trarre dal suo comportamento le conclusioni che ritiene appropriate.

L’astensione o il rifiuto da parte di una Parte contraente convenuta di partecipare effettivamente alla procedura non costituisce di per sé per la Camera una ragione per interrompere l’esame del ricorso.

Art. 44d Divieto di rappresentanza o di assistenza delle parti dinanzi alla Corte

In circostanze eccezionali il presidente della Corte, qualora ritenga che la condotta dell’avvocato o di altra persona designata conformemente all’articolo 36 paragrafo 4 lettera a) del presente regolamento lo giustifichi, può decidere che tale avvocato o tale persona non possa più rappresentare o assistere alcuna parte dinanzi alla Corte. La decisione di esclusione può essere di durata determinata o indeterminata.

La decisione di esclusione deve essere motivata e adottata su proposta di una Camera nonché dopo che la persona oggetto dell’esclusione e ogni Governo o foro interessato abbiano avuto la possibilità di presentare osservazioni. La persona oggetto dell’esclusione e ogni Governo o foro interessato devono essere informati della decisione.

Su domanda motivata della persona esclusa in virtù del paragrafo 1, il presidente della Corte, se del caso previa consultazione della Camera menzionata al paragrafo 2 nonché di ogni Governo o foro interessato, può ristabilire i diritti di rappresentanza soppressi. La persona oggetto dell’esclusione e ogni Governo o foro interessato devono essere informati della decisione.

Art. 44e Non mantenimento di un ricorso

Come previsto nell’articolo 37 paragrafo 1 lettera a della Convenzione, se una Parte contraente ricorrente o un individuo ricorrente non intende più mantenere il suo ricorso, la Camera può stralciarlo dal ruolo della Corte, conformemente all’articolo 43 del presente regolamento.

Art. 44f Trattamento di dati altamente sensibili

a) Nel quadro del presente articolo, il termine «documento» comprende ogni informazione o materiale, in forma fisica o elettronica, nonché ogni elemento di un tale documento. I termini «parte» e «parti» indicano:

  1. nel quadro del presente articolo, il termine «Comitato» indica un collegio di tre giudici costituito al fine di esaminare conformemente al paragrafo 4 del presente articolo una richiesta presentata in virtù del presente articolo.

Qualora, in qualsiasi fase del procedimento, una Parte contraente ritenga che la divulgazione di un determinato documento a una parte o al pubblico pregiudicherebbe i suoi interessi di sicurezza nazionale o qualora il ricorrente ritenga che tale divulgazione pregiudicherebbe qualsiasi altro suo interesse ugualmente imperativo, su richiesta della parte interessata, tale documento non deve essere divulgato e la parte interessata ha il diritto di intervenire perché la questione venga risolta conformemente al presente articolo. Non è necessario presentare il documento in questione contestualmente alla richiesta.

Questa regola si applica anche quando una persona invitata a produrre un documento sulla base dell’articolo A1 dell’allegato al presente regolamento (relativo ai provvedimenti istruttori), si è rifiutata di farlo o ha rinviato la questione a una parte con la motivazione che la divulgazione avrebbe pregiudicato gli interessi di quest’ultima.

Una richiesta presentata da una parte sulla base del paragrafo 2 del presente articolo è attribuita al Comitato composto di giudici non membri della Camera incaricata di decidere sulla ricevibilità o sul merito di un caso; il Comitato può indicare tutti i provvedimenti che ritiene necessari per fornire alla Camera gli elementi appropriati che le permettono di continuare l’esame del caso in virtù del paragrafo 7 del presente articolo e facilitare l’attuazione di tali provvedimenti.

Quando una parte ritiene che la divulgazione di un documento pregiudicherebbe i suoi interessi, adotta, agendo di concerto con la Camera o il Comitato e, se del caso, con qualsiasi altra parte e nel rispetto degli obblighi derivanti dall’articolo 38 e dall’articolo 44a del presente regolamento, tutti i provvedimenti adeguati per cercare di risolvere la questione in maniera cooperativa entro un congruo termine. Tali provvedimenti (adottati singolarmente o in combinazione) possono comprendere:

  1. la modifica o il chiarimento della richiesta di cui al paragrafo 2 del presente articolo;
  2. una decisione della Corte o del Comitato in merito alla pertinenza dei documenti richiesti;
  3. un accordo sulle condizioni alle quali potrebbe essere fornita assistenza, compresi segnatamente, presentazione di sintesi o redazioni rettificate, limiti alla divulgazione, uso di procedimenti a porte chiuse o ex parte, o applicazione di altre misure di protezione; o
  4. un accordo sulle garanzie pratiche e procedurali per la conservazione e la consultazione del documento in cancelleria.

Se sono stati adottati tutti i ragionevoli provvedimenti per cercare di risolvere la questione in maniera cooperativa e la parte interessata ritiene che non vi siano né mezzi né condizioni per produrre o divulgare il documento senza pregiudicare i suoi interessi, essa ne informa la Camera o il Comitato indicando i motivi che l’hanno portata a questa posizione, a meno che un esposto preciso di tali motivi possa di per sé già pregiudicare tali interessi.

In seguito, e solo se la Camera considera che il documento in questione è rilevante per l’esame del caso:

  1. la Camera può, in deroga al principio del contraddittorio e nella misura in cui le appaia strettamente necessario a una buona amministrazione della giustizia, prendere in considerazione il documento in una forma approvata dalla parte interessata, se tale documento si trova in suo possesso. In questo quadro, la Camera deve tenere in considerazione che l’altra parte non ha avuto la possibilità di esprimersi su tale documento. Quando la Camera adotta la propria sentenza o decisione, deve tenere debitamente conto del carattere sensibile di ogni documento così esaminato;
  2. in qualsiasi altra circostanza, la Camera può trarre le conclusioni che ritiene appropriate.

Capitolo II Dell’introduzione dell’istanza

Art. 45 Firme

Ogni ricorso formulato in base agli articoli 33 o 34 della Convenzione deve essere presentato per scritto e sottoscritto dal ricorrente o dal suo rappresentante.

Qualora il ricorso venga presentato da un’organizzazione non governativa o da un gruppo di privati, deve essere sottoscritto dai legali rappresentanti dell’organizzazione o del gruppo. La Camera o il Comitato competenti decidono ogni questione relativa alla legittimazione delle persone che hanno sottoscritto il ricorso.

Qualora il ricorrente sia rappresentato conformemente all’articolo 36 del presente regolamento, il suo o i suoi rappresentanti devono produrre una procura scritta.

Art. 46 Contenuto di un ricorso statale

La o le Parti contraenti che desiderano introdurre un ricorso davanti alla Corte ai sensi dell’articolo 33 della Convenzione ne depositano il testo in cancelleria, fornendo:

  1. il nome della Parte contraente contro la quale il ricorso è introdotto;
  2. un’esposizione dei fatti;
  3. l’esposizione della o delle pretese violazioni della Convenzione e le pertinenti argomentazioni;
  4. una dichiarazione sull’osservanza dei criteri di ricevibilità (esaurimento dei ricorsi interni e rispetto del termine dei sei mesi) enunciati nell’articolo 35 paragrafo 1 della Convenzione;
  5. l’oggetto del ricorso e un’indicazione generale della o delle richieste di equa soddisfazione eventualmente formulate ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione per conto della o delle parti presumibilmente lese;
  6. il nome e l’indirizzo della o delle persone designate come agenti;
  7. e allegando
  8. le copie di tutti i documenti pertinenti, nonché di ogni elemento di prova, e in particolare delle decisioni, giudiziarie e non, relative all’oggetto del ricorso (accompagnate da una traduzione in una delle lingue ufficiali della Corte se questi atti non sono disponibili in nessuna di queste lingue).
Art. 47 Contenuto di un ricorso individuale

3.2. I documenti a sostegno del ricorso devono essere indicati in ordine cronologico in un elenco, numerati progressivamente e chiaramente identificati.

Ogni ricorso depositato ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione è presentato sul formulario fornito dalla cancelleria, salvo che la Corte decida diversamente. Esso deve contenere tutte le informazioni richieste nelle parti pertinenti del formulario di ricorso, e indicare:

  1. il nome, la data di nascita, la nazionalità e l’indirizzo del ricorrente e, qualora il ricorrente sia una persona giuridica, la denominazione completa, la data di costituzione o di registrazione, il numero ufficiale di registrazione (ove presente) e l’indirizzo ufficiale della stessa;
  2. se del caso, il nome e l’indirizzo, i numeri di telefono e di fax e l’indirizzo di posta elettronica del suo rappresentante;
  3. se il ricorrente ha un rappresentante, la data e la firma originale del ricorrente nel riquadro del formulario di ricorso riservato alla delega; nello stesso riquadro deve essere apposta anche la firma originale del rappresentante da cui si evince che quest’ultimo ha accettato di agire in nome del ricorrente; la Corte può accettare una copia delle firme o di altre deleghe valide nel diritto interno delle Parti contraenti se sono presentati motivi imperativi per l’inosservanza di tali obblighi e se il formulario di delega fornito dalla Corte, munito delle firme originali, è comunicato alla Corte entro un congruo termine;
  4. la o le Parti contraenti contro le quali è introdotto il ricorso;
  5. un’esposizione dei fatti concisa e leggibile;
  6. un’esposizione concisa e leggibile della o delle pretese violazioni della Convenzione e le pertinenti argomentazioni; e
  7. un’esposizione concisa e leggibile che conferma l’osservanza da parte del ricorrente dei criteri di ricevibilità enunciati nell’articolo 35 paragrafo 1 della Convenzione.
  8. a) Tutte le informazioni di cui alle lettere e–g del paragrafo 1 del presente articolo devono essere esposte nella parte pertinente del formulario di ricorso ed essere sufficienti per consentire alla Corte di determinare, senza dover consultare altri documenti, la natura e l’oggetto del ricorso.
  9. Il ricorrente può tuttavia completare queste informazioni allegando al formulario di ricorso un documento di non più di 20 pagine che esponga in dettaglio i fatti, le pretese violazioni della Convenzione e gli argomenti pertinenti.

3.1. Il formulario di ricorso deve essere firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante e corredato di:

  1. copie dei documenti inerenti alle decisioni o alle misure contestate, giudiziarie o di altro tipo;
  2. copie dei documenti e delle decisioni da cui si evinca che il ricorrente ha esaurito le vie di ricorso interne e rispettato il termine imposto dall’articolo 35 paragrafo 1 della Convenzione;
  3. se del caso, copie dei documenti relativi ad altre procedure internazionali di inchiesta o di composizione;
  4. se il ricorrente è una persona giuridica, come previsto dal paragrafo 1 lettera a del presente articolo, il (i) documento(i) da cui risulti che la persona che presenta il ricorso ha la qualità per rappresentare il ricorrente o è stata delegata a tale scopo.

Il ricorrente che desidera conservare l’anonimato deve precisarlo ed esporre i motivi che giustificano una deroga alla normale regola della pubblicità del procedimento davanti alla Corte. Quest’ultima può autorizzare l’anonimato o decidere di accordarlo d’ufficio. 5.2. La Corte può sempre chiedere a un ricorrente di produrre, entro un termine stabilito, ogni informazione o documento utile nella forma o con le modalità ritenute appropriate.

5.1. In caso di inosservanza degli obblighi previsti nei paragrafi 1–3 del presente articolo, il ricorso non è esaminato dalla Corte salvo che:

  1. il ricorrente abbia fornito una spiegazione soddisfacente per l’inosservanza in questione;
  2. il ricorso riguardi una richiesta di misure cautelari;
  3. la Corte decida diversamente, d’ufficio o su richiesta di un ricorrente.
  1. a) Ai fini dell’articolo 35 paragrafo 1 della Convenzione, di norma, il ricorso si considera presentato alla data in cui viene inviato alla Corte un formulario di ricorso che soddisfi i requisiti stabiliti nel presente articolo; a tale scopo fa fede il timbro postale.
  2. Se lo ritiene giustificato, la Corte può tuttavia decidere di prendere in considerazione un’altra data.

Il ricorrente deve informare la Corte di ogni cambiamento di indirizzo e di ogni fatto pertinente per l’esame del suo ricorso.

Capitolo III Dei giudici relatori

Art. 48 Ricorsi statali

Quando la Corte viene adita ai sensi dell’articolo 33 della Convenzione, la Camera costituita per l’esame del caso nomina giudice relatore uno o più dei suoi membri che incarica di predisporre un rapporto sulla ricevibilità, dopo aver ricevuto le osservazioni delle Parti contraenti interessate.

I giudici relatori presentano alla Camera rapporti, bozze di testi e altri documenti che possono essere d’ausilio a essa e al suo presidente per l’assolvimento delle loro funzioni.

Art. 49 Ricorsi individuali

Quando gli elementi presentati dal ricorrente sono di per sé sufficienti a rilevare che il ricorso è irricevibile o che dovrebbe essere stralciato dal ruolo, questo è esaminato da un Comitato, fatta salva una speciale ragione per procedere diversamente.

Quando la Corte è investita a norma dell’articolo 34 della Convenzione, e il ricorso sembra giustificare un esame da parte di una Camera, il presidente della Sezione cui il caso è attribuito nomina il giudice che esaminerà il ricorso in qualità di giudice relatore.

Nel corso del suo esame, il giudice relatore:

  1. può chiedere alle parti di fornire, entro un termine prestabilito, informazioni sui fatti, i documenti e gli elementi che ritiene pertinenti;
  2. decide se il ricorso debba essere esaminato da un Comitato o da una Camera, fermo restando che il presidente della Sezione può disporre che il caso venga deferito a una Camera;
  3. sottopone rapporti, bozze di testi e altri documenti utili alla Camera o al suo presidente per assolvere le loro funzioni.
Art. 50 Procedimento davanti alla Grande Camera

Qualora un caso sia stato deferito alla Grande Camera ai sensi dell’articolo 30 o dell’articolo 43 della Convenzione, il presidente della Grande Camera designa giudice relatore uno o – nell’ipotesi di ricorso statale – uno o più dei suoi membri.

Capitolo IV Del procedimento dell’esame di ricevibilità

Ricorsi statali

Art. 51 Assegnazione dei ricorsi e procedura successiva

Quando un ricorso è introdotto ai sensi dell’articolo 33 della Convenzione, il presidente della Corte lo comunica immediatamente alla Parte contraente convenuta e lo assegna a una delle Sezioni.

Conformemente all’articolo 26 paragrafo 1 lettera a del presente regolamento, i giudici eletti a titolo delle Parti contraenti ricorrenti e convenute fanno parte di diritto della Camera costituita per l’esame del caso. L’articolo 30 del presente regolamento si applica se il ricorso è stato introdotto da più Parti contraenti o se ricorsi con il medesimo oggetto e introdotti da più Parti contraenti sono esaminati congiuntamente in applicazione dell’articolo 42 del presente regolamento.

Una volta assegnato il caso a una Sezione, il presidente di questa costituisce la Camera conformemente all’articolo 26 paragrafo 1 del presente regolamento e invita la Parte contraente convenuta a presentare per scritto le sue osservazioni sulla ricevibilità del ricorso. Il cancelliere comunica le osservazioni così ottenute alla Parte contraente ricorrente, che può replicare per scritto.

Prima che sia pronunciata la decisione sulla ricevibilità del ricorso, la Camera o il suo presidente può decidere di invitare le parti a presentare per scritto osservazioni complementari.

Un’udienza sulla ricevibilità è organizzata se la Camera decide in tal senso. Può farlo d’ufficio o su richiesta di una o più Parti contraenti interessate.

Prima di fissare la procedura scritta e, se del caso, la procedura orale, il presidente della Camera consulta le parti.

Una volta che il ricorso è portato a conoscenza della Parte contraente convenuta e che le Parti contraenti sono in seguito invitate a presentare osservazioni per scritto sul ricorso conformemente al presente articolo, la Camera può parimenti decidere di esaminare congiuntamente la ricevibilità e il merito conformemente all’articolo 29 paragrafo 2 della Convenzione.

Ricorsi individuali

Art. 52 Assegnazione di un ricorso a una Sezione

Il presidente della Corte assegna a una Sezione il ricorso introdotto ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione, vigilando su una ripartizione equa del carico di lavoro tra le Sezioni.

La Camera di sette giudici prevista nell’articolo 26 paragrafo 1 della Convenzione è costituita dal presidente della Sezione interessata, conformemente all’articolo 26 paragrafo 1 del presente regolamento.

In attesa della costituzione di una Camera conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, il presidente della Sezione esercita le funzioni che il presente regolamento conferisce al presidente della Camera.

Art. 52a Procedimento davanti a un giudice unico

Conformemente all’articolo 27 della Convenzione un giudice unico può dichiarare irricevibile o stralciare dal ruolo un ricorso introdotto ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione, nei casi in cui tale decisione può essere presa senza ulteriore esame. La decisione è definitiva. È motivata sommariamente. È notificata al ricorrente.

Se non adotta alcuna decisione secondo il paragrafo 1 del presente articolo, il giudice unico trasmette il ricorso per esame a un Comitato o a una Camera.

Art. 53 Procedimento davanti a un Comitato

Conformemente all’articolo 28 paragrafo 1 lettera a della Convenzione, il Comitato può, all’unanimità e in ogni fase della procedura, dichiarare irricevibile un ricorso o stralciarlo dal ruolo della Corte, qualora tale decisione possa essere adottata senza ulteriore esame.

Se alla luce delle osservazioni sottoposte dalle Parti secondo l’articolo 54 paragrafo 2 lettera b del presente regolamento il Comitato ritiene che la causa debba essere esaminata secondo la procedura prevista all’articolo 28 paragrafo 1 lettera b della Convenzione, esso pronuncia all’unanimità una sentenza che comprende la sua decisione sulla ricevibilità e, se del caso, sulla questione dell’equa soddisfazione.

Se il giudice eletto a titolo della Parte contraente interessata non è membro del Comitato, quest’ultimo può, all’unanimità e in ogni fase della procedura, invitarlo a sedere al posto di uno dei suoi membri, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti, compresa l’eventualità che tale Parte abbia contestato l’applicazione della procedura di cui all’articolo 28 paragrafo 1 lettera b della Convenzione.

Le decisioni e le sentenze pronunciate ai sensi dell’articolo 28 paragrafo 1 della Convenzione sono definitive. Sono motivate. Le decisioni possono contenere una motivazione soltanto sommaria se sono adottate dopo essere state trasmesse da un giudice unico conformemente all’articolo 52 a paragrafo 2 del presente regolamento.

Il cancelliere notifica la decisione del Comitato al ricorrente e alla Parte o alle Parti contraenti interessate, sempre che queste siano state in precedenza informate del ricorso in applicazione del presente regolamento.

Se il Comitato non adotta né una decisione né una sentenza, trasmette il ricorso alla Camera costituita conformemente all’articolo 52 paragrafo 2 del presente regolamento per la trattazione della causa.

Le disposizioni degli articoli 42 paragrafo 1 e 79–81 del presente regolamento si applicano, mutatis mutandis, ai procedimenti davanti a un Comitato.

Art. 54 Procedimento davanti a una Camera

La Camera può dichiarare immediatamente il ricorso irricevibile o stralciarlo dal ruolo della Corte. La decisione della Camera può riguardare tutto il ricorso o parte di esso.

In caso contrario, la Camera o il presidente della Sezione può:

  1. chiedere alle parti di fornire chiarimenti su fatti, documenti od ogni altro elemento ritenuti pertinenti;
  2. informare del ricorso o di parte di esso la Parte contraente convenuta, invitarla a depositare osservazioni per scritto al riguardo e, ricevute queste ultime, invitare il ricorrente a replicarvi;
  3. invitare le parti a depositare osservazioni supplementari per scritto.

Nell’esercizio delle competenze conferitegli dal paragrafo 2 lettera b del presente articolo, il presidente della Sezione, in qualità di giudice unico, può dichiarare subito una parte del ricorso irricevibile o stralciare una parte del ricorso dal ruolo della Corte. Tale decisione è definitiva. È corredata di una motivazione sommaria. È notificata al ricorrente e alla Parte o alle Parti contraenti interessate tramite una lettera che illustra la motivazione.

Il paragrafo 2 del presente articolo si applica anche ai vicepresidenti di Sezione designati come giudici di turno conformemente all’articolo 39 paragrafo 4 del presente regolamento per decidere sulle richieste di misure cautelari. Una decisione di irricevibilità di una richiesta è corredata di una motivazione sommaria. È notificata al ricorrente tramite una lettera che illustra la motivazione.

Prima di decidere sulla ricevibilità, la Camera può decidere, su istanza di parte o d’ufficio, di tenere un’udienza se lo reputa necessario per l’assolvimento delle sue funzioni secondo della Convenzione. In tal caso, le parti sono invitate a pronunciarsi anche sulle questioni di merito sollevate dal ricorso, a meno che in via eccezionale la Camera non decida diversamente.

Art. 54a Esame congiunto della ricevibilità e del merito

Quando decide di informare del ricorso la Parte contraente convenuta in virtù dell’articolo 54 paragrafo 2 lettera b del presente regolamento, la Camera può parimenti decidere di esaminarne congiuntamente la ricevibilità e il merito, come previsto nell’articolo 29 paragrafo 3 della Convenzione. In simile caso, le parti sono invitate a pronunciarsi nelle loro osservazioni sulla questione dell’equa soddisfazione e, all’occorrenza, a includervi le loro proposte nella prospettiva di una composizione amichevole. Si applicano mutatis mutandis le condizioni fissate negli articoli 60 e 62 del presente regolamento.

Se le parti non raggiungono una composizione amichevole o un’altra soluzione e la Camera è convinta, alla luce dei loro rispettivi argomenti, che la causa è ricevibile e matura per il giudizio, essa pronuncia immediatamente una sentenza che comprende la sua decisione sulla ricevibilità.

Quando la Camera lo ritiene appropriato, essa può, dopo averne informato le parti, pronunciare immediatamente una sentenza che comprende la sua decisione sulla ricevibilità, senza aver preventivamente applicato la procedura prevista al paragrafo 1 del presente articolo.

Ricorsi statali e individuali

Art. 55 Eccezioni di irricevibilità

Se la Parte contraente convenuta intende sollevare un’eccezione di irricevibilità, deve farlo, per quanto consentito dalla natura dell’eccezione e dalle circostanze, nelle osservazioni scritte od orali sulla ricevibilità del ricorso presentate ai sensi, secondo il caso, dell’articolo 51 o dell’articolo 54 del presente regolamento.

Art. 56 Decisione della Camera

La decisione della Camera indica se è stata adottata all’unanimità o a maggioranza; è motivata.

La decisione della Camera è comunicata dal cancelliere al ricorrente. Se la Parte o le Parti contraenti interessate e, all’occorrenza, il terzo o i terzi intervenienti, compreso il Commissario per i diritti dell’uomo del Consiglio d’Europa, sono stati in precedenza informati del ricorso in applicazione del presente regolamento, la decisione deve essere loro parimenti comunicata. In caso di composizione amichevole, la decisione di stralciare un ricorso dal ruolo è trasmessa al Comitato dei Ministri conformemente all’articolo 43 paragrafo 3 del presente regolamento.

Art. 57 Lingua della decisione

La Corte rende tutte le sue decisioni in francese o in inglese, a meno che non decida di rendere una decisione in entrambe le lingue ufficiali. Le decisioni della Grande Camera sono tuttavia rese in entrambe le lingue ufficiali; le due versioni linguistiche fanno ugualmente fede.

Capitolo V Del procedimento successivo alla decisione di ricevibilità

Art. 58 Ricorsi statali

Qualora la Camera decida di accogliere un ricorso introdotto ai sensi dell’articolo 33 della Convenzione, il presidente della Camera, previa consultazione delle Parti contraenti in causa, fissa i termini per il deposito delle osservazioni scritte sul merito e per la produzione di eventuali prove supplementari. Il presidente può tuttavia, con il consenso delle Parti contraenti in causa, decidere di non dar luogo a un procedimento scritto.

Un’udienza sul merito è organizzata se la Camera decide in tal senso. Può farlo d’ufficio o su richiesta di una o più Parti contraenti interessate. Il presidente della Camera fissa il procedimento orale.

Art. 59 Ricorsi individuali

Dopo che un ricorso presentato secondo l’articolo 34 della Convenzione è stato dichiarato ricevibile, la Camera o il suo presidente può invitare le parti a presentare elementi di prova od osservazioni scritte complementari.

Salvo decisione contraria, il termine fissato per la presentazione delle osservazioni è identico per ciascuna delle parti.

La Camera può decidere, sia su istanza di parte sia d’ufficio, di tenere un’udienza sul merito se essa lo reputa necessario per l’assolvimento delle sue funzioni ai sensi della Convenzione.

Il presidente della Camera fissa, se del caso, il procedimento scritto e orale.

Art. 60 Domanda di equa soddisfazione

Ogni ricorrente che desidera che la Corte gli accordi un’equa soddisfazione secondo l’articolo 41 della Convenzione deve, in caso d’accertamento di una violazione dei suoi diritti da essa derivante, formulare una domanda specifica a tal fine.

Salvo decisione contraria del presidente della Camera, il ricorrente deve esporre le sue pretese, quantificate e prospettate per rubrica e accompagnate dai giustificativi pertinenti, entro il termine impartitogli per la presentazione delle sue osservazioni sul merito.

Se il ricorrente non rispetta le condizioni summenzionate, la Camera può rigettare in tutto o in parte le sue pretese.

Le pretese del ricorrente sono trasmesse per osservazioni alla Parte contraente.

Art. 61 Procedura della sentenza pilota

La Corte può decidere di applicare la procedura della sentenza pilota e adottare una sentenza pilota quando i fatti all’origine di un ricorso presentato innanzi a essa rivelano l’esistenza, nella Parte contraente interessata, di un problema strutturale o sistemico o di un’altra disfunzione simile che ha dato luogo o potrebbe dare luogo alla presentazione di ricorsi analoghi.

  1. a) Prima di decidere di applicare la procedura della sentenza pilota, la Corte deve invitare le parti a comunicare se, a loro avviso, all’origine del ricorso da esaminare vi è un problema o una disfunzione di questo tipo nella Parte contraente interessata e se il ricorso si presta a questa procedura.
  2. La Corte può decidere di applicare la procedura della sentenza pilota d’ufficio o su richiesta di una o di entrambe le parti.
  3. Ai ricorsi per i quali si è deciso di applicare la procedura della sentenza pilota deve essere riservato un trattamento prioritario ai sensi dell’articolo 41 del regolamento della Corte.

La Corte deve indicare nella sentenza pilota da essa adottata la natura del problema strutturale o sistemico o della disfunzione da essa constatata e il tipo di misure riparatorie che la Parte contraente interessata deve adottare a livello interno in applicazione del dispositivo della sentenza.

La Corte, nel dispositivo della sentenza pilota da essa adottata, può fissare un termine per l’adozione delle misure menzionate al precedente paragrafo 3, tenendo conto della natura delle misure richieste e della rapidità con cui è possibile porre rimedio, a livello interno, al problema da essa constatato.

Quando adotta una sentenza pilota, la Corte può riservarsi in tutto o in parte l’esame della questione dell’equa soddisfazione, in attesa che la Parte contraente convenuta adotti le misure individuali e generali indicate nella sentenza.

  1. a) All’occorrenza, la Corte può rinviare l’esame di tutti i ricorsi che traggono origine da uno stesso motivo in attesa dell’adozione delle misure riparatorie indicate nel dispositivo della sentenza pilota.
  2. I ricorrenti interessati sono informati della decisione di rinvio nella forma che conviene. Se necessario, viene loro notificato ogni nuovo elemento riguardante la loro causa.
  3. La Corte può in qualsiasi momento esaminare un ricorso rinviato se ciò è necessario nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia.

Quando le parti in una causa pilota giungono a una composizione amichevole, quest’ultima deve contenere una dichiarazione della Parte contraente convenuta riguardante l’attuazione delle misure generali indicate nella sentenza e delle misure riparatorie in favore degli altri ricorrenti, dichiarati o potenziali.

Se la Parte contraente interessata non si conforma al dispositivo della sentenza pilota, la Corte, salvo decisione contraria, riprende l’esame dei ricorsi che sono stati rinviati in applicazione del precedente paragrafo 6.

Il Comitato dei Ministri, l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, il Segretario generale del Consiglio d’Europa e il Commissario per i diritti dell’uomo del Consiglio d’Europa sono informati sistematicamente dell’adozione di una sentenza pilota o di qualsiasi altra sentenza in cui la Corte segnali l’esistenza di un problema strutturale o sistemico all’interno di una Parte contraente.

Le informazioni riguardanti la decisione di trattare un ricorso seguendo la procedura della sentenza pilota, l’adozione di una sentenza pilota, la sua esecuzione e la chiusura della procedura sono pubblicate sul sito Internet della Corte.

Art. 62 Composizione amichevole

Accolto il ricorso, il cancelliere, basandosi sulle istruzioni della Camera o del suo presidente, si mette a disposizione delle parti al fine di pervenire a una composizione amichevole, conformemente all’articolo 39 paragrafo 1 della Convenzione. La Camera adotta tutte le misure necessarie per facilitare la conclusione di tale composizione.

Ai sensi dell’articolo 39 paragrafo 2 della Convenzione le trattative condotte per giungere a una composizione amichevole sono riservate e senza pregiudizio per le osservazioni delle parti nel procedimento contenzioso. Nessuna comunicazione scritta od orale, nessuna proposta o concessione intervenute nel corso delle suddette trattative possono essere menzionate o invocate nel procedimento contenzioso.

Qualora la Camera venga informata dal cancelliere che le parti accettano la composizione amichevole e dopo essersi assicurata che tale composizione si fondi sul rispetto dei diritti dell’uomo quali riconosciuti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli, stralcia il caso dal ruolo conformemente all’articolo 43 paragrafo 3 del presente regolamento.

I paragrafi 2 e 3 si applicano mutatis mutandis alla procedura prevista nell’articolo 54 a del presente regolamento.

Art. 62a Dichiarazione unilaterale
  1. a) Nel caso in cui il ricorrente rifiuti i termini di una proposta di composizione amichevole fatta in virtù dell’articolo 62 del presente regolamento, la Parte contraente interessata può presentare alla Corte una richiesta di stralcio dal ruolo basata sull’articolo 37 paragrafo 1 della Convenzione.
  2. Tale richiesta è accompagnata da una dichiarazione che riconosce chiaramente che vi è stata violazione della Convenzione nei confronti del ricorrente e dall’impegno della Parte contraente interessata a fornire una riparazione adeguata e, eventualmente, ad adottare le necessarie misure correttive.
  3. Una dichiarazione ai sensi del paragrafo 1 lettera b del presente articolo deve essere fatta nell’ambito di una procedura pubblica e in contraddittorio, condotta separatamente dall’eventuale procedura di composizione amichevole prevista dall’articolo 39 paragrafo 2 della Convenzione e dall’articolo 62 paragrafo 2 del presente regolamento e nel rispetto della riservatezza stessa.

Se ciò è giustificato da circostanze eccezionali, la richiesta e la dichiarazione che la accompagna possono essere presentate alla Corte anche se non è stato messo in atto in via preliminare alcun tentativo di composizione amichevole.

Se ritiene che la dichiarazione sia sufficiente per concludere che, per il rispetto dei diritti dell’uomo sanciti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli, non è necessario che essa prosegua l’esame del ricorso, la Corte può stralciare il ricorso dal ruolo, in tutto o in parte, anche qualora il ricorrente auspichi che essa prosegua l’esame del ricorso.

Il presente articolo si applica, mutatis mutandis , alla procedura prevista dall’articolo 54 a del presente regolamento.

Capitolo VI Dell’udienza

Art. 63 Pubblicità delle udienze

L’udienza è pubblica, a meno che, in virtù del paragrafo 2 del presente articolo, la Camera non decida diversamente a causa di circostanze eccezionali, sia d’ufficio, sia su istanza di una parte o d’ogni altra persona interessata.

L’accesso all’aula d’udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante la totalità o una parte dell’udienza, nell’interesse della morale, dell’ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della sfera privata delle parti in causa, o nella misura ritenuta strettamente necessaria dalla Camera, quando, in circostanze speciali, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.

Ogni richiesta d’udienza a porte chiuse formulata in conformità al paragrafo 1 del presente articolo deve essere motivata e deve indicare se riguarda l’integralità o soltanto una parte del dibattimento.

Art. 64 Direzione dei dibattimenti

Il presidente della Camera organizza e dirige il dibattimento; determina l’ordine in cui i comparenti sono chiamati a prendere la parola.

Ogni giudice può porre domande a ogni persona che si presenta davanti alla Camera.

Art. 65 Mancata comparizione

Quando una parte od ogni altra persona che dovrebbe comparire non si presenta o si rifiuta, la Camera può nondimeno proseguire l’udienza se ciò le sembra compatibile con una buona amministrazione della giustizia.

Art. 66a 69

Abrogati

Art. 70 Rendiconto delle udienze

Se la Camera decide in tal senso, viene steso un rendiconto delle udienze a cura del cancelliere. Il rendiconto contiene:

  1. la composizione della Camera;
  2. l’elenco dei comparenti;
  3. il testo delle osservazioni formulate, delle domande poste e delle risposte acquisite;
  4. il testo di ogni decisione pronunciata in udienza.

Qualora tutto o parte del rendiconto sia redatto in una lingua non ufficiale, il cancelliere adotta le disposizioni necessarie per farlo tradurre in una delle lingue ufficiali.

Ai rappresentanti delle parti viene comunicata una copia del rendiconto per poterla correggere, sotto il controllo del cancelliere o del presidente della Camera, senza tuttavia alterare il senso e la portata di quanto è stato detto in udienza. Il cancelliere fissa, su indicazione del presidente della Camera, i termini di cui all’uopo dispongono i rappresentanti delle parti.

Dopo le correzioni, il rendiconto è firmato dal presidente della Camera e dal cancelliere; fa fede il suo contenuto.

Capitolo VII Del procedimento davanti alla Grande Camera

Art. 71 Applicabilità delle disposizioni procedurali

Le disposizioni che disciplinano il procedimento davanti alle Camere si applicano mutatis mutandis a quello davanti alla Grande Camera.

I poteri conferiti alle Camere dagli articoli 54 paragrafo 5 e 59 paragrafo 3 del presente regolamento in materia di conduzione delle udienze possono, nei procedimenti davanti alla Grande Camera, essere esercitati anche dal presidente della Grande Camera.

Art. 72 Rimessione alla Grande Camera

Quando una causa pendente davanti a una Camera solleva gravi problemi di interpretazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, la Camera, fino a quando non abbia pronunciato la sua sentenza, può rimettere il caso alla Grande Camera, a meno che una delle parti non vi si opponga conformemente al paragrafo 4 del presente articolo.

Quando la soluzione di una questione sottoposta a una Camera può entrare in contraddizione con la giurisprudenza della Corte, la Camera deve rimettere il caso alla Grande Camera, a meno che una delle parti non si opponga conformemente al paragrafo 4 del presente articolo.

La decisione di rimessione non necessita di motivazione.

Il cancelliere comunica alle parti l’intenzione della Camera di declinare la sua competenza. Le parti dispongono di un mese di tempo dalla data di tale comunicazione per depositare per scritto in cancelleria un’obiezione debitamente motivata. Ogni obiezione che non soddisfa tali condizioni sarà ritenuta invalida dalla Camera.

Art. 73 Rinvio alla Grande Camera su istanza di parte

Ai sensi dell’articolo 43 della Convenzione, ogni parte può in situazioni eccezionali, nel termine di tre mesi a far data dalla pronuncia della sentenza resa da una Camera, depositare per scritto in cancelleria un’istanza di rinvio alla Grande Camera, specificando i gravi problemi di interpretazione o di applicazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, o una grave questione di carattere generale che, a suo giudizio, merita di essere esaminata dalla Grande Camera.

Un collegio di cinque giudici della Grande Camera costituito conformemente all’articolo 24 paragrafo 5 del presente regolamento esamina la domanda sulla sola base del fascicolo esistente. La accoglie solo se ritiene che il caso sollevi una simile questione. La decisione di rigetto dell’istanza non necessita di motivazione.

Se il collegio accoglie l’istanza, la Grande Camera si pronuncia con sentenza.

Capitolo VIII Delle sentenze

Art. 74 Contenuto della sentenza

Ogni sentenza di cui agli articoli 28, 42 e 44 della Convenzione comprende:

  1. il nome del presidente e degli altri giudici che compongono la Camera, del cancelliere o del cancelliere aggiunto;
  2. la data della sua adozione e quella della sua pronuncia;
  3. l’indicazione delle parti;
  4. il nome degli agenti, degli avvocati e dei consulenti delle parti;
  5. il resoconto del procedimento;
  6. i fatti di causa;
  7. una sintesi delle conclusioni delle parti;
  8. i motivi di diritto;
  9. il dispositivo;
  10. se necessario, la decisione adottata in ordine alle spese processuali;
  11. l’indicazione del numero dei giudici che hanno costituito la maggioranza;
  12. se necessario, l’indicazione del testo che fa fede.

Ogni giudice che ha partecipato all’esame del caso ha il diritto di allegare alla sentenza sia l’esposizione della sua opinione individuale, concordante o dissenziente, sia una semplice dichiarazione di dissenso.

Art. 75 Decisione sulla questione dell’equa soddisfazione

Qualora la Camera constati una violazione della Convenzione, essa statuisce con la stessa sentenza sull’applicazione dell’articolo 41 della Convenzione se una domanda specifica è stata sottoposta conformemente all’articolo 60 del presente regolamento e se la questione sia matura per la decisione; in caso contrario, la riserva, integralmente o parzialmente, e fissa il successivo procedimento.

Per decidere sull’applicazione dell’articolo 41 della Convenzione, la Camera si riunisce, per quanto possibile, nella medesima composizione dell’esame di merito del caso. Qualora si riveli impossibile riunire la Camera nella sua composizione iniziale, il presidente della Corte completa o costituisce la Camera mediante sorteggio.

Se concede un’equa soddisfazione ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione, la Camera può decidere che, qualora il pagamento non intervenga nel termine indicato, saranno dovuti gli interessi moratori sulle somme concesse.

Nell’ipotesi in cui la Corte riceva comunicazione di un accordo intervenuto tra la parte lesa e la Parte contraente responsabile, accerta che sia equo e, se lo ritiene tale, cancella il caso dal ruolo conformemente all’articolo 43 paragrafo 3 del presente regolamento.

Art. 76 Lingua della sentenza

La Corte rende tutte le sue sentenze in inglese o in francese, a meno che non decida di rendere la sentenza in entrambe le lingue ufficiali. Le sentenze della Grande Camera sono tuttavia rese in entrambe le lingue ufficiali; le due versioni linguistiche fanno ugualmente fede.

Art. 77 Firma, pronuncia e comunicazione della sentenza

La sentenza è firmata dal presidente della Camera o del Comitato e dal cancelliere.

La sentenza resa da una Camera può essere letta in pubblica udienza dal presidente della Camera o da un altro giudice da questo designato. Gli agenti e i rappresentanti delle parti sono debitamente avvisati della data dell’udienza. Se la sentenza suddetta non viene letta in pubblica udienza e nel caso delle sentenze emesse da un comitato, la comunicazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo equivale a pronuncia.

La sentenza è trasmessa al Comitato dei Ministri. Il cancelliere ne comunica copia alle parti, al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, ai terzi intervenienti, ivi compreso il Commissario per i diritti dell’uomo del Consiglio d’Europa, e a ogni altra persona direttamente interessata. L’originale, debitamente firmato, viene depositato negli archivi della Corte.

Art. 78

Abrogato

Art. 79 Richiesta di interpretazione di una sentenza

Ciascuna parte può chiedere l’interpretazione della sentenza nell’anno successivo alla pronuncia.

La domanda deve essere depositata in cancelleria. Deve indicare con precisione i punti del dispositivo della sentenza la cui interpretazione è richiesta.

La Camera che ha trattato il caso può decidere d’ufficio di respingerla per assenza di motivi che ne giustifichino l’esame. Qualora non sia possibile riunire la Camera nella sua composizione iniziale, il presidente della Corte costituisce o completa la Camera mediante sorteggio.

Se la Camera non rigetta la domanda, il cancelliere la comunica a tutte le parti interessate, invitandole a presentare le loro eventuali osservazioni per scritto nel termine fissato dal presidente della Camera. Quest’ultimo fissa anche la data di udienza qualora la Camera decida di tenerne una. La Camera decide con sentenza.

Art. 80 Domanda di revisione di una sentenza

In caso di scoperta di un fatto che, per la sua natura, avrebbe potuto esercitare un’influenza decisiva sull’esito di un caso già deciso e che, al momento della sentenza, era ignoto alla Corte e non poteva ragionevolmente essere conosciuto da una parte, quest’ultima può, nel termine di sei mesi a far data dal momento in cui è venuta a conoscenza del fatto, adire la Corte con una domanda di revisione della sentenza in questione.

La domanda deve specificare la sentenza della quale si richiede la revisione, deve contenere le indicazioni necessarie ad accertare la sussistenza delle condizioni previste nel paragrafo 1 ed essere accompagnata da una copia dei documenti a sostegno. Deve essere depositata in cancelleria con gli allegati.

La Camera che ha trattato il caso può decidere d’ufficio di respingerla per assenza di motivi che ne giustifichino l’esame. Qualora non sia possibile riunire la Camera nella sua composizione iniziale, il presidente della Corte costituisce o completa la Camera mediante sorteggio.

Se la Camera non rigetta la domanda, il cancelliere la comunica a tutte le parti interessate, invitandole a presentare le loro eventuali osservazioni per scritto nel termine fissato dal presidente della Camera. Quest’ultimo fissa anche la data di udienza qualora la Camera decida di tenerne una. La Camera decide con sentenza.

Art. 81 Rettifica di errori nelle decisioni e nelle sentenze

Senza pregiudizio per le disposizioni relative alla revisione delle sentenze e per la nuova iscrizione al ruolo dei ricorsi, gli errori materiali o di calcolo e le inesattezze palesi possono essere rettificate dalla Corte sia d’ufficio sia su istanza di parte se tale istanza viene presentata entro un mese dalla data della pronuncia della decisione o della sentenza.

Capitolo IX Pareri consultivi ai sensi degli articoli 47, 48 e 49 della Convenzione

Art. 82

In materia di pareri consultivi richiesti dal Comitato dei Ministri, la Corte applica, oltre alle disposizioni degli articoli 47, 48, 49 della Convenzione, le disposizioni seguenti. Nella misura che ritiene opportuna, applica anche le altre disposizioni del presente regolamento.

Art. 83

Deve essere allegato alla richiesta ogni documento utile a chiarire la questione.

La richiesta di parere consultivo è indirizzata al cancelliere. Deve indicare in termini esaustivi e precisi la questione sulla quale è richiesto il parere della Corte e, inoltre:

  1. la data alla quale il Comitato dei Ministri ha adottato la decisione prevista nell’articolo 47 paragrafo 3 della Convenzione;
  2. il nome e l’indirizzo delle persone designate dal Comitato dei Ministri per fornire alla Corte tutte le spiegazioni che potrebbe richiedere.
Art. 84

Dal momento del ricevimento della domanda, il cancelliere invia a tutti i membri della Corte un esemplare di tale domanda nonché degli allegati.

Informa le Parti contraenti che possono sottoporre alla Corte osservazioni scritte sulla domanda.

Art. 85

Il presidente della Corte fissa i termini per il deposito delle osservazioni scritte o degli altri documenti.

Le osservazioni scritte o gli altri documenti sono indirizzati al cancelliere. Il cancelliere li trasmette a tutti i membri della Corte, al Comitato dei Ministri e a ognuna delle Parti contraenti.

Art. 86

Concluso il procedimento scritto, il presidente della Corte decide sull’opportunità di consentire alle Parti contraenti che hanno presentato osservazioni per scritto di svilupparle oralmente nel corso di un’udienza fissata a tale scopo.

Art. 87

Una Grande Camera è costituita per esaminare la domanda di parere consultivo.

Se la Grande Camera reputa che la richiesta di parere esula dalla propria competenza consultiva, quale definita nell’articolo 47 della Convenzione, ne dà atto con decisione motivata.

Art. 88

Decisioni motivate e pareri consultivi sono emessi a maggioranza dei voti dalla Grande Camera. Riportano il numero dei giudici che hanno costituito la maggioranza. 1B. Decisioni motivate e pareri consultivi sono resi in entrambe le lingue ufficiali della Corte; le due versioni linguistiche fanno ugualmente fede.

Ogni giudice può, qualora lo desideri, allegare alla decisione motivata o al parere consultivo della Corte sia l’esposizione della sua opinione individuale, concordante o dissenziente, sia una semplice dichiarazione di dissenso.

Art. 89

La decisione motivata o il parere consultivo possono essere letti in udienza pubblica, in una delle due lingue ufficiali, dal presidente della Corte o da un altro giudice da lui delegato, previo avviso del Comitato dei Ministri e di ciascuna Parte contraente. In caso contrario, si provvede alla notifica prevista nell’articolo 90 del regolamento.

Art. 90

La decisione motivata o il parere consultivo sono firmati dal presidente della Grande Camera e dal cancelliere. L’originale, debitamente firmato, viene depositato negli archivi della Corte. Il cancelliere ne trasmette copia autenticata al Comitato dei Ministri, alle Parti contraenti e al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

Capitolo X Pareri consultivi ai sensi del Protocollo n. 16 della Convenzione

Art. 91 Generalità

Nelle procedure relative alle richieste di pareri consultivi presentate dalle giurisdizioni designate dalle Parti contraenti conformemente all’articolo 10 del Protocollo n. 16 della Convenzione, la Corte applica, oltre alle disposizioni di tale protocollo, le disposizioni seguenti. Nella misura che ritiene opportuna, applica anche le altre disposizioni del presente regolamento.

Art. 92 Presentazione di una domanda di parere consultivo

In virtù dell’articolo 1 del Protocollo n. 16 alla Convenzione, alcune giurisdizioni delle Parti contraenti di tale protocollo possono rivolgere alla Corte richieste di pareri consultivi su questioni di principio relative all’interpretazione o all’applicazione dei diritti e delle libertà definiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli. Ogni domanda di parere consultivo va inviata al cancelliere della Corte. 2.2. La giurisdizione che presenta la richiesta sottopone ogni altro documento pertinente per il contesto giuridico e di fatto del caso pendente. 2.3. La giurisdizione che ha presentato la richiesta ne notifica l’eventuale ritiro al cancelliere. Ricevuta tale notifica, la Corte chiude il procedimento.

2.1. La richiesta deve essere motivata ed esporre:

  1. l’oggetto del caso interno nonché il contesto giuridico e di fatto pertinente;
  2. le disposizioni giuridiche interne pertinenti;
  3. le questioni pertinenti relative alla Convenzione, in particolare i diritti o le libertà in gioco;
  4. se pertinente, una sintesi degli argomenti delle parti alla procedura interna sulla questione; e
  5. se possibile e opportuno, un’esposizione da parte della giurisdizione da cui emana la richiesta di parere consultivo del suo parere sulla questione, compresa ogni analisi che ha compiuto della questione.
Art. 93 Esame di una richiesta da parte del Collegio

1.2. Un giudice che siede nel collegio continua a sedervi se ha partecipato all’esame di una richiesta di parere consultivo e non è stata presa alcuna decisione definitiva all’espirazione del periodo per il quale è stato designato per sedere nel collegio.

1.1. La richiesta di parere consultivo è esaminata da un Collegio di cinque giudici della Grande Camera. Il Collegio si compone:

  1. del presidente della Corte; se si trova impedito, il presidente della Corte è sostituito dal vicepresidente che ha la precedenza;
  2. di un giudice designato come giudice relatore conformemente all’articolo 91 e, mutatis mutandis, all’articolo 49 del presente regolamento;
  3. di due presidenti di Sezione designati per rotazione; se si trova impedito, un presidente di Sezione così designato è sostituito dal vicepresidente della sua Sezione;
  4. di un giudice eletto a titolo della Parte contraente da cui dipende la giurisdizione che ha presentato la richiesta o, all’occorrenza, di un giudice designato conformemente all’articolo 29 del presente regolamento; e
  5. di almeno due giudici supplenti designati per rotazione tra i giudici eletti in seno alle Sezioni per sedere nel collegio per un periodo di sei mesi.

Le richieste di parere consultivo devono essere trattate in modo prioritario ai sensi dell’articolo 41 del presente regolamento.

Il Collegio della Grande Camera accetta la richiesta se ritiene che soddisfa i requisiti dell’articolo 1 del Protocollo n. 16 alla Convenzione.

Il rifiuto del Collegio di accettare una richiesta è motivato.

Il rifiuto o l’accettazione della richiesta da parte del Collegio è notificato alla giurisdizione che l’ha presentata e alla Parte contraente dalla quale tale giurisdizione dipende.

Art. 94 Procedura successiva all’accettazione di una richiesta di parere consultivo da parte del Collegio

Quando il Collegio accetta una domanda di parere consultivo ai sensi dell’articolo 93, una Grande Camera è costituita conformemente all’articolo 24 paragrafo 2 lettera g del presente regolamento per esaminare la domanda e dare un parere consultivo.

Il presidente della Grande Camera può invitare la giurisdizione che ha presentato la richiesta a sottoporre alla Corte ogni informazione complementare ritenuta necessaria per precisare l’oggetto della richiesta o il parere della giurisdizione interessata sulla questione sollevata dalla richiesta.

Il presidente della Grande Camera può invitare le parti alla procedura interna a presentare osservazioni scritte e, all’occorrenza, a partecipare all’udienza.

Le osservazioni scritte o gli altri documenti sono indirizzati al cancelliere nei termini impartiti dal presidente della Grande Camera, trascorsi i quali la procedura scritta si considera conclusa.

Le disposizioni degli articoli 59 paragrafo 3 e 71 paragrafo 2 si applicano mutatis mutandis alla procedura seguita quando la Grande Camera deve dare un parere consultivo in virtù dell’articolo 2 del Protocollo n. 16 alla Convenzione. Al più tardi al termine della procedura scritta, il presidente della Grande Camera decide se occorre tenere un’udienza.

Una copia delle osservazioni scritte depositate conformemente alle disposizioni dell’articolo 44 del presente regolamento è trasmessa alla giurisdizione che ha presentato la richiesta, la quale può prendere posizione al riguardo.

I pareri consultivi della Grande Camera sono emessi alla maggioranza dei voti. Menzionano il numero dei giudici che costituiscono tale maggioranza. 7B. I pareri consultivi sono resi in entrambe le lingue ufficiali della Corte; le due versioni linguistiche fanno ugualmente fede.

Ogni giudice può, se lo desidera, allegare al parere consultivo della Corte l’esposizione della sua opinione separata, concordante o dissenziente, o una semplice dichiarazione di dissenso.

Il parere consultivo è firmato dal presidente della Grande Camera e dal cancelliere. L’esemplare originale, debitamente firmato, è depositato negli archivi della Corte. Il cancelliere ne comunica una copia certificata conforme alla giurisdizione che ha presentato la richiesta e alla Parte contraente da cui quest’ultima dipende.

Una copia del parere consultivo è pure comunicata ai terzi intervenienti che hanno partecipato alla procedura in virtù dell’articolo 3 del Protocollo n. 16 alla Convenzione e dell’articolo 44 del presente regolamento.

Art. 95 Spese processuali relative alla procedura di parere consultivo e assistenza giudiziaria

Quando il presidente della Grande Camera ha invitato, in virtù dell’articolo 44 paragrafo 7 e dell’articolo 94 paragrafo 3 del presente regolamento, una parte alla procedura interna a intervenire nella procedura di parere consultivo, la questione del rimborso delle spese processuali fatte valere da tale parte non è decisa dalla Corte, ma è regolata conformemente al diritto e alla prassi dell’Alta parte contraente da cui dipende la giurisdizione che ha presentato la richiesta.

Le disposizioni del capitolo XII si applicano mutatis mutandis quando il presidente della Grande Camera ha invitato, in virtù dell’articolo 44 paragrafo 7 e dell’articolo 94 paragrafo 3 del presente regolamento una parte alla procedura interna a intervenire nella procedura di parere consultivo e che questa parte non ha mezzi sufficienti per sostenere, in tutto o in parte, le spese insorte.

Capitolo XI Procedure ai sensi dell’articolo 46 paragrafi 3, 4 e 5 della Convenzione

Procedura ai sensi dell’articolo 46 paragrafo 3 della Convenzione

Art. 96 (ex art. 91)

Le domande d’interpretazione presentate ai sensi dell’articolo 46 paragrafo 3 della Convenzione sono trasmesse al cancelliere. Esse devono recare l’indicazione esaustiva e precisa della natura e dell’origine della questione d’interpretazione che ha ostacolato l’esecuzione della sentenza a cui si riferisce la domanda e sono corredate di:

  1. informazioni relative alla procedura d’esecuzione dinanzi al Comitato dei Ministri, eventualmente in corso, della sentenza in questione;
  2. copia della decisione di cui all’articolo 46 paragrafo 3 della Convenzione;
  3. nome e indirizzo della o delle persone designate dal Comitato dei Ministri al fine di fornire alla Corte tutte le spiegazioni che essa potrebbe richiedere.
Art. 97 (ex art. 92)

La domanda d’interpretazione è esaminata dalla Grande Camera, dalla Camera o dal Comitato che ha pronunciato la sentenza a cui si riferisce.

Quando non è possibile riunire la Grande Camera, la Camera o il Comitato originario, il presidente della Corte completa o compone la formazione con estrazione a sorte.

Art. 98 (ex art. 93)

La decisione con cui la Corte si pronuncia sulla questione di interpretazione di cui è stata investita dal Comitato dei Ministri è definitiva. Non può costituire oggetto di alcuna opinione separata dei giudici. Una copia della decisione è trasmessa al Comitato dei Ministri e alle parti interessate nonché al terzo interveniente, compreso il Commissario per i diritti dell’uomo del Consiglio d’Europa.

Procedura ai sensi dell’articolo 46 paragrafi 4 e 5 della Convenzione

Art. 99 (ex art. 94)

Quando è investita di una questione volta a stabilire se una Parte contraente abbia o meno violato l’obbligo derivante dall’articolo 46 paragrafo 1 della Convenzione, la Corte applica, oltre alle disposizioni dell’articolo 31 lettera b e dell’articolo 46 paragrafi 4 e 5 della Convenzione, le disposizioni che seguono. Applica anche altre disposizioni del regolamento, nella misura in cui lo ritiene opportuno.

Art. 100 (ex art. 95)

Ogni domanda presentata ai sensi dell’articolo 46 paragrafo 4 della Convenzione deve essere motivata e trasmessa al cancelliere. Essa è corredata di:

  1. la sentenza a cui si riferisce;
  2. le informazioni relative alla procedura di esecuzione, dinanzi al Comitato dei Ministri, della sentenza a cui si riferisce, comprese eventualmente le osservazioni scritte formulate dalle parti interessate nell’ambito della stessa procedura e le comunicazioni a cui quest’ultima ha dato luogo;
  3. una copia della messa in mora notificata alla o alle Parti contraenti e copia della decisione di cui all’articolo 46 paragrafo 4 della Convenzione;
  4. il nome e indirizzo della o delle persone designate dal Comitato dei Ministri per fornire alla Corte tutte le spiegazioni che essa potrebbe richiedere;
  5. una copia di ogni altro documento idoneo a chiarire la questione.
Art. 101 (ex art. 96)

Per esaminare la questione sottoposta alla Corte è costituita una Grande Camera conformemente all’articolo 24 paragrafo 2 lettera e del regolamento.

Art. 102 (ex art. 97)

Il presidente della Grande Camera informa il Comitato dei Ministri e le parti interessate che possono presentare osservazioni scritte sulla questione di cui la Corte è investita.

Art. 103 (ex art. 98)

Il presidente della Grande Camera fissa i termini per il deposito delle osservazioni scritte o degli altri documenti.

La Grande Camera può decidere di tenere un’udienza.

Art. 104 (ex art. 99)

La Grande Camera delibera con sentenza. Copia della sentenza è comunicata al Comitato dei Ministri e alle parti interessate nonché ai terzi intervenienti, compreso il Commissario per i diritti dell’uomo del Consiglio d’Europa.

Capitolo XIa Pubblicazione delle sentenze, delle decisioni e dei pareri consultivi

Art. 104a Pubblicazione nella banca dati giurisprudenziale della Corte

Tutte le sentenze, tutte le decisioni e tutti i pareri consultivi sono pubblicati, sotto l’autorità del cancelliere, in HUDOC, la banca dati che raccoglie la giurisprudenza della Corte. Tuttavia, questa regola non si applica alle decisioni che, in virtù dell’articolo 52 a paragrafo 1 del presente regolamento, sono adottate da un giudice unico, alle decisioni che, in virtù dell’articolo 54 paragrafi 3 e 4 del presente regolamento, sono adottate da un presidente di Sezione o da un vicepresidente di Sezione in qualità di giudice unico e alle decisioni del Comitato che, in virtù dell’articolo 52 a paragrafo 2 del presente regolamento, richiedono soltanto una motivazione sommaria; la Corte rende periodicamente accessibili al pubblico informazioni generali su queste decisioni.

Art. 104b Casi chiave

Inoltre, il cancelliere mette in evidenza, in modo idoneo, le sentenze, le decisioni e i pareri consultivi che l’ufficio considera relativi a casi chiave.

Capitolo XII Gratuito patrocinio

Art. 105 (ex art. 100)

Il presidente della Camera può, sia su istanza di un ricorrente che ha introdotto un ricorso ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione, sia d’ufficio, concedere il gratuito patrocinio a tale ricorrente per la difesa della sua causa dopo che, conformemente all’articolo 54 paragrafo 2 lettera b del presente regolamento, la Parte contraente convenuta ha presentato per scritto le sue osservazioni sulla ricevibilità del ricorso o che il termine concessogli a tal fine è decorso.

Fatto salvo l’articolo 96 del presente regolamento, il ricorrente cui è stato concesso il gratuito patrocinio per la difesa della sua causa davanti alla Camera continua a beneficiarne davanti alla Grande Camera.

Art. 106 (ex art. 101)

Il gratuito patrocinio può essere concesso solo se il presidente della Camera constata:

  1. che la sua concessione è necessaria per una corretta conduzione del caso davanti alla Camera;
  2. che il ricorrente non dispone di mezzi finanziari sufficienti a far fronte integralmente o parzialmente ai costi che deve sopportare.
Art. 107 (ex art. 102)

Al fine di accertare se il ricorrente disponga o meno di mezzi finanziari sufficienti a far fronte integralmente o parzialmente ai costi che deve sopportare, egli è invitato a compilare una dichiarazione che specifichi le sue risorse, i suoi capitali, i suoi impegni finanziari nei confronti delle persone a carico e ogni altro obbligo pecuniario. La dichiarazione deve essere autenticata dalle autorità interne competenti.

Il presidente della Camera può invitare la Parte contraente interessata a presentare le sue osservazioni per scritto.

Dopo aver acquisito le informazioni di cui al paragrafo 1, il presidente della Camera decide per la concessione o il diniego del gratuito patrocinio. Il cancelliere ne informa le parti interessate.

Art. 108 (ex art. 103)

Gli onorari possono essere versati soltanto ad un avvocato o ad altra persona designata conformemente all’articolo 36 paragrafo 4 del presente regolamento. Possono, se del caso, coprire i servizi di più di un rappresentante così definito.

Oltre agli onorari, il gratuito patrocinio può coprire le spese di viaggio e di soggiorno nonché altri esborsi necessari esposti dal ricorrente o dal suo rappresentante designato.

Art. 109 (ex art. 104)

Una volta accordato il gratuito patrocinio, il cancelliere stabilisce:

  1. l’entità degli onorari da versare conformemente al tariffario vigente;
  2. la somma da versare a titolo di spese.
Art. 110 (ex art. 105)

Se è persuaso che le condizioni enunciate nell’articolo 92 del presente regolamento non sono più soddisfatte, il presidente della Camera può in qualsiasi momento revocare o modificare il beneficio del gratuito patrocinio.

Titolo III Disposizioni transitorie

Art. 111 Rapporti tra la Corte e la Commissione
(ex art. 106)

Per i casi deferiti alla Corte ai sensi dell’articolo 5 paragrafi 4 e 5 del Protocollo n. 11 alla Convenzione, la Corte può invitare la Commissione a delegare uno o più dei suoi membri per partecipare all’esame del caso davanti alla Corte.

Per i casi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Corte tiene conto del rapporto adottato dalla Commissione ai sensi del vecchio articolo 31 della Convenzione.

Salvo decisione contraria del presidente della Camera, il rapporto è reso pubblico dal cancelliere della Corte nel più breve tempo possibile dopo che è stata adita la Corte.

Per i casi deferiti alla Corte ai sensi dell’articolo 5 paragrafi 2–5 del Protocollo n. 11, gli altri documenti che compongono il fascicolo della Commissione, incluse tutte le memorie e le osservazioni, restano riservati, a meno che il presidente della Camera non decida diversamente.

Per i casi nei quali la Commissione ha acquisito testimonianze ma non è riuscita ad adottare un rapporto ai sensi del vecchio articolo 31 della Convenzione, la Corte prende in considerazione i rendiconti integrali, la documentazione e il parere adottato dalle delegazioni della Commissione a conclusione delle indagini.

Art. 112 Procedimento davanti a una Camera e alla Grande Camera
(ex art. 107)

Quando un caso viene deferito alla Corte in base all’articolo 5 paragrafo 4 del Protocollo n. 11 alla Convenzione, un collegio di giudici della Grande Camera, costituito conformemente all’articolo 24 paragrafo 6 del presente regolamento, decide, sulla sola base del fascicolo, se debba essere deciso da una Camera o dalla Grande Camera.

Qualora il caso venga deciso da una Camera, la sentenza di quest’ultima è definitiva, conformemente all’articolo 5 paragrafo 4 del Protocollo n. 11, e l’articolo 73 del presente regolamento non si applica.

I casi trasmessi alla Corte ai sensi dell’articolo 5 paragrafo 5 del Protocollo n. 11 sono deferiti alla Grande Camera dal presidente della Corte.

Per ciascun caso trasmesso in base all’articolo 5 paragrafo 5 del Protocollo n. 11, la Grande Camera è completata da giudici designati per rotazione in seno a uno dei gruppi menzionati nell’articolo 24 paragrafo 3 del presente regolamento, essendo i casi attribuiti alternativamente a ciascuno dei gruppi.

Art. 113 Concessione del gratuito patrocinio
(ex art. 108)

Fatto salvo l’articolo 101 del presente regolamento, nei casi deferiti alla Corte in applicazione dell’articolo 5 paragrafi 2–5 del Protocollo n. 11 alla Convenzione, un ricorrente al quale è stato concesso il beneficio del gratuito patrocinio nel procedimento davanti alla Commissione o alla vecchia Corte continua a beneficiarne per la difesa della sua causa davanti alla Corte.

Art. 114 Domanda di revisione della sentenza
(ex art. 109)

Qualora una parte presenti una domanda di revisione di una sentenza resa dalla vecchia Corte, il presidente della Corte la trasmette a una delle Sezioni conformemente alle condizioni previste dagli articoli 51 o 52 del presente regolamento, a seconda del caso.

Nonostante l’articolo 80 paragrafo 3 del presente regolamento, il presidente della Sezione interessata costituisce una nuova Camera per l’esame della domanda.

La Camera che deve essere costituita comprende di diritto:

  1. il presidente della Sezione;
  2. e, che appartengano o meno alla Sezione interessata,
  3. il giudice eletto a titolo della Parte contraente in causa o, se impedito, ogni giudice designato in applicazione dell’articolo 29 del presente regolamento;
  4. ciascun membro della Corte che abbia fatto parte della Camera iniziale della vecchia Corte che ha reso la sentenza.
  5. a) Il presidente di Sezione sorteggia gli altri membri della Camera fra i membri della Sezione interessata.
  6. I membri della Sezione non designati in tal modo partecipano come giudici supplenti.

Titolo IV Norme finali

Art. 115 Sospensione di un articolo
(ex art. 110)

L’applicazione delle disposizioni relative al funzionamento interno della Corte può essere immediatamente sospesa su proposta di un giudice, a condizione che la decisione sia presa all’unanimità dalla Camera interessata. La sospensione così decisa produce i suoi effetti solo per le necessità del caso particolare per cui è stata proposta.

Art. 116 Emendamento di un articolo
(ex art. 111)

Ogni emendamento alle disposizioni del presente regolamento deve essere adottato dalla maggioranza dei giudici della Corte, riuniti in Assemblea plenaria, dietro preliminare presentazione di una proposta. La proposta di emendamento, formulata per scritto, deve pervenire al cancelliere almeno un mese prima della sessione nella quale sarà esaminata. Quando riceve tale proposta, il cancelliere ne informa nel più breve tempo possibile tutti i membri della Corte.

L’applicazione delle disposizioni relative al funzionamento interno della Corte può essere immediatamente sospesa su proposta di un giudice, a condizione che tale decisione sia adottata all’unanimità dalla Camera interessata. La sospensione così decisa dispiega i suoi effetti solo per le necessità del caso particolare per il quale è proposta.

Art. 117 Entrata in vigore del regolamento
(ex art. 1125)

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1998.