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Trattato tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania sulla rettificazione della frontiera nel settore Costanza‑Neuhausen am Rheinfall Conchiuso il 23 novembre 1964 Approvato dall’Assemblea federale il 17 dicembre 1965 Istrumenti di ratificazione scambiati il 4 settembre 1967 Entrato in vigore il 4 ottobre 1967

RU 1967 1229; FF 1965 II 1125 ediz. ted. 1153 ediz. franc.

Traduzione1

(Stato 4 ottobre 1967)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Presidente della Repubblica federale di Germania,

desiderosi di rettificare il tracciato della frontiera nel settore di Costanza‑Neuhausen am Rheinfall, mediante la permuta di particelle di territorio di superficie uguale, e di adeguare maggiormente il tracciato surriferito alle condizioni naturali e agli interessi reciproci, hanno convenuto di conchiudere un trattato.

A tale scopo, essi hanno nominato loro plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 12

La Confederazione Svizzera cede alla Repubblica federale di Germania:

  1. nel Comune di Kreuzlingen, Cantone di Turgovia, una superficie di 43 m2, tra i termini 15 e 17 (piano n. 1);
  2. nel Comune di Hemishofen, Cantone di Sciaffusa, una superficie di 10 489 m2, tra i termini n. 308 e 323 (piano n. 3);
  3. nei Comuni di Búttenhardt e Opfertshofen, Cantone di Sciaffusa, una superficie di 128 732 m2, tra i termini 700 e 709 (piano n. 5);
  4. nel Comune di Merishausen, Cantone di Sciaffusa, una superficie di 300 000 m2, tra i termini 667 e 682 (piano n. 5);
  5. nel Comune di Merishausen, Cantone di Sciaffusa, una superficie di 19 000 m2, tra i termini 653 e 656 (piano n. 6);
  6. nel Comune di Bargen, Cantone di Sciaffusa, una superficie di 31 000 m2, tra i termini 632 e 637 e una superficie di 2000 m2, tra i termini 645 e 646 (piano n. 6);
  7. nel Comune di Neuhausen am Rheinfall, Cantone di Sciaffusa, una superficie di 398 m2, tra i termini 13 e 15 (piano n. 7);
  8. nel Comune di Schleitheim, Cantone di Sciaffusa, una superficie di 38 250 m2, tra i termini 427 e 478 (piani n. 8 e 9).

La Repubblica federale di Germania cede alla Confederazione Svizzera:

  1. nel Comune di Costanza, Circondario di Costanza, una superficie di 43 m2, tra i termini 15 e 17 (piano n. 1);
  2. nel Comune di Oehningen, Circondario di Costanza, una superficie di 5390 m2, tra i termini 415 e 418a (piano n. 2);
  3. nel Comune di Oehningen, Circondario di Costanza, una superficie di 99 m2, tra i termini 321 e 322 (piano n. 3);
  4. nel Comune di Rielasingen, Circondario di Costanza, una superficie di 5000 m2, tra i termini 222 e 225 (piano n. 4);
  5. nel Comune di Wiechs am Randen, Circondario di Costanza, una superficie di 428 732 m2, tra i termini 1 e 47 (piano n. 5);
  6. nel Comune di Wiechs am Randen, Circondario di Costanza, una superficie di 52 000 m2, tra i termini 646 e 653 (piano n. 6);
  7. nel Comune di Altenburg, Circondario di Waldshut, una superficie di 398 m2, tra i termini 13 e 15 (piano n. 7);
  8. nei Comuni di Stühlingen, Weizen e Grimmeishofen, Circondario di Waldshut, una superficie di 38250 m2, tra i termini 444 e 474 (piani n. 8 e 9).

Le sistemazioni della frontiera sono indicate particolareggiatamente nei piani numerati da 1 a 9 e allegati al presente trattato, di cui costituiscono parte integrante. Restano riservate le modificazioni di poco conto, che dovessero risultare dalla picchettazione, terminazione e misurazione della frontiera.

Art. 2

Il tracciato preciso della frontiera stabilita nell’articolo 1, sarà determinato sul posto da una Commissione tecnica mista composta di due rappresentanti per ogni Stato.

Alla Commissione spettano i seguenti compiti:

  1. picchettazione, terminazione e misurazione della frontiera;
  2. compilazione dei piani e delle tavole di misurazione della frontiera.

Compiuti detti lavori, la Commissione allestisce un protocollo, corredato dei piani e delle tavole di misurazione, il quale è inteso a confermare l’esecuzione del presente trattato.

Le spese attenenti ai lavori indicati al capoverso 2 sono ripartite per metà tra i due Stati contraenti.

Art. 3

La Confederazione Svizzera, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente trattato, trasferirà al Comune di Wiechs am Randen la proprietà, affrancata da qualsiasi onere o spesa, delle superfici indicate nell’articolo 1 capoverso 1 lettere c e d, ove trattisi di particelle di proprietà del Cantone di Sciaffusa, ed entro i due anni successivi, ove trattisi delle altre.

La Repubblica federale di Germania verserà alla Confederazione Svizzera, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente trattato, un contributo di 200 000 franchi svizzeri, per l’acquisto delle superfici designate nel capoverso 1.

Art. 4

I registri fondiari e i documenti catastali attenenti ai fondi che costituiscono le particelle permutate, di cui all’articolo 1 capoversi 1 e 2, saranno trasmessi, corredati dei pertinenti giustificativi, atti e piani ed affrancati da ogni spesa, dai tribunali e dalle autorità di uno Stato ai tribunali e alle autorità competenti dell’altro Stato. Ove sia possibile, gli inserti saranno trasmessi in originale e, altrimenti, in copia certificata conforme.

Art. 5

La Confederazione Svizzera costruisce, entro due anni dall’entrata in vigore del presente trattato, la strada collegante Altdorf‑Wiechs am Randen, fino alla frontiera.

La Confederazione Svizzera assicura l’allacciamento della strada proveniente da Wiechs am Randen con la strada cantonale Merishausen‑Bargen.

La Confederazione Svizzera costruisce a proprie spese, a nord della frontiera, presso l’ufficio doganale di Ramsen, fra i nuovi termini 222 e 223, una strada di campagna e un passaggio a livello che danno accesso ai fondi germanici.

Art. 6

I diritti d’acqua del filatoio situato sulla Wutach (Comune di Stúhlingen) sussistono nonostante la rettificazione della frontiera.

Per assicurare la manutenzione dello sbarramento sulla riva svizzera, al filatoio è conferito il diritto di trasportare sul territorio svizzero, liberamente e affrancati da ogni tassa, i materiali e gli utensili necessari.

Art. 7

Il presente trattato è parimente applicabile al «Land» di Berlino, semprechè il Governo della Repubblica Federale di Germania non presenti al Consiglio federale svizzero una dichiarazione contraria, entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente trattato.

Art. 8

Il presente trattato sarà ratificato e gli strumenti di ratificazione saranno scambiati a Berna il più presto possibile.

li presente trattato entra in vigore un mese dopo lo scambio degli strumenti di ratificazione.

In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato il presente trattato e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Friburgo in Brisgovia, in due esemplari originali in lingua tedesca, il 23 novembre 1964.

Per la
Confederazione Svizzera:

R. Bindschedler

Per la
Repubblica federale di Germania:

G. v. Haeften

Protocollo finale

al trattato del 23 novembre 1964 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania sulla rettificazione della frontiera nel settore Costanza‑Neuhausen am Rheinfall

Art. 1

Alla situazione delle aziende agricole e forestali che, in virtù della rettificazione di frontiera, passano da un territorio all’altro, sono applicabili le agevolezze vigenti tra i due Stati contraenti, riguardo al traffico di confine, nell’ambito della conduzione agricola e forestale. 1 controlli vanno unicamente svolti nella misura in cui occorrono alla vigilanza della frontiera ed attuati, in generale, saltuariamente.

Art. 2

Con trasferimento del confine nel mezzo dei fiume Wutach, gli Stati contraenti riconoscono al «Land» Baden‑Württemberg il diritto di trasportare liberamente sulla riva germanica, attraverso il territorio svizzero, il materiale e gli utensili occorrenti alla manutenzione, senza sottostare formalmente ad alcun controllo doganale. Lo stesso vale per quanto concerne gli utensili trasportati temporaneamente in Svizzera per la manutenzione dello sbarramento sul Wutach, appartenente al filatoio di Stühlingen.

Art. 3

Semprechè la Confederazione Svizzera non intenda erigere, sulla testa di ponte di Oberwiesen, gli impianti necessari ai controlli nazionali abbinati, la Repubblica federale di Germania ha il diritto di costruire gli edifici e le installazioni occorrenti. Essa potrà usare di tale diritto non appena le autorità germaniche si vedranno costrette al trasferimento dei controlli in territorio svizzero. La Confederazione Svizzera si dichiara pronta ad agevolare, con ogni mezzo, l’attuazione dei progetti di costruzione necessari, segnatamente mettendo a disposizione il terreno. In caso di trasferimento dei controlli germanici in territorio svizzero, i funzionari germanici avranno il diritto di esercitare, sul territorio della testa di ponte di Oberwiesen, ogni attività attenente ai controlli, come sul proprio territorio, e, in particolare, di applicare le leggi e i regolamenti amministrativi, della cui esecuzione sono incaricati. Gli edifici e gli impianti eretti sulla testa di ponte di Oberwiesen per i controlli germanici sono esenti da qualsiasi tassa o imposta svizzera.

Art. 4

Il trattato sulla rettificazione della frontiera nel settore di Costanza‑Neuhausen am Rheinfall sarà ratificato simultaneamente al trattato tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Federale di Germania sull’inclusione del Comune di Büsingen am Hochrhein nel territorio doganale svizzero 3 .

Art. 5

Il presente protocollo finale costituisce parte integrante del trattato sulla rettificazione della frontiera nel settore Costanza‑Neuhausen am Rheinfall 4 . Fatto a Friburgo in Brisgovia, in due esemplari originali in lingua tedesca, il 23 novembre 1964.

Per la
Confederazione Svizzera:

R. Bindschedler

Per la
Repubblica federale di Germania:

G. v. Haeften

Trattato tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania sulla rettificazione della frontiera nel settore Costanza‑Neuhausen am Rheinfall Conchiuso il 23 novembre 1964 Approvato dall’Assemblea federale il 17 dicembre 1965 Istrumenti di ratificazione scambiati il 4 settembre 1967 Entrato in vigore il 4 ottobre 1967 | Lexipedia | Lexipedia