A parziale modifica della convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno d’Italia del 24 luglio 1941 2 per la determinazione del confine italo‑svizzero nel tratto compreso fra Cima Garibaldi o Run Do ed il M. Dolent, come pure della convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana dei 5 aprile 1951 3 concernente la rettifica di confine lungo la Roggia Molinara, il tracciato della frontiera italo‑svizzera lungo il torrente Breggia, nel tratto compreso tra i termini 65 D e 65 F 1, è rettificato, mediante uno scambio di superfici tra i due Stati di mq. 1285, conformemente al piano allegato a scala 1: 1000 che fa parte integrante della presente convenzione 4 . Nella determinazione dello scambio di superfici, indicato nel comma precedente, sono ammesse le tolleranze di lievi entità che sono nell’ordine pratico dell’esecuzione dei lavori.
0.132.454.221
Convenzione
tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana
concernente una rettifica del confine lungo
il torrente Breggia
RU 1976 2029; FF 1972 II 789
Testo originale
Conclusa il 23 giugno 1972
Approvata dall’Assemblea federale il 27 giugno 19731
Istrumenti di ratificazione scambiati il 5 ottobre 1976
Entrata in vigore il 5 ottobre 1976
(Stato 5 ottobre 1976)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Presidente della Repubblica Italiana
considerata la necessità di rettificare il tracciato della frontiera lungo il torrente Breggia, in dipendenza della sistemazione idraulica di detto torrente,
hanno deciso di concludere una convenzione ed hanno a tal fine designato quali loro plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri e averli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
Art. 2
Le spese inerenti ai lavori di cui al l° comma saranno sopportate dai due Stati in parti uguali.
Non appena la presente convenzione sarà entrata in vigore, la commissione permanente per la manutenzione del confine italo‑svizzero procederà:
- alla materializzazione del tracciato di confine quale è definito dal piano di cui all’articolo 1, 1° comma;
- a compilare la documentazione descrittiva del tracciato di confine di cui alla lettera a.
Art. 3
La presente convenzione è soggetta a ratifica e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma. Essa entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.
In fede di che i plenipotenziari dei due Stati hanno firmato la presente convenzione.
Fatto a Berna, il 23 giugno 1972, in due esemplari originali in lingua italiana.
Per la Graber |
Per la A. Figarolo di Gropello |