La presente Convenzione si applica alle persone che possiedano congiuntamente le cittadinanze svizzera e francese, in esecuzione della legislazione in vigore in ciascuno dei due Stati in materia di cittadinanza. Queste persone sono designate con il termine: «persone aventi doppia cittadinanza».
0.141.134.92
Convenzione
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo
della Repubblica francese relativa al servizio militare
delle persone con doppia cittadinanza
RU 1998 89
Traduzione
Conclusa il 16 novembre 1995
Entrata in vigore mediante scambio di note il 1° maggio 1997
(Stato 3 ottobre 2012)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica francese,
animati dal desiderio di risparmiare difficoltà in materia di obblighi militari alle persone che hanno congiuntamente le cittadinanze svizzera e francese,
nell’intento di migliorare il funzionamento del sistema fondato sulla Convenzione tra la Svizzera e la Francia concernente il servizio militare delle persone aventi doppia cittadinanza, conclusa il 1° agosto 1958 1 ,
hanno convenuto le disposizioni seguenti:
Art. 1 Campo d’applicazione
Art. 2 Obblighi militari
Per «obblighi militari» s’intende:
- per la Francia: il servizio nazionale sotto tutte le sue forme
- per la Svizzera: il servizio militare, il servizio civile e il pagamento della tassa d’esenzione dall’obbligo di servire.
Art. 3 Principi
La persona avente doppia cittadinanza è tenuta ad adempiere gli obblighi militari soltanto nei confronti di uno solo dei due Stati.
Essa adempie gli obblighi militari nello Stato in cui ha la residenza permanente il 1° gennaio dell’anno nel corso del quale compie 18 anni. Può tuttavia dichiarare, prima di aver compiuto l’età di 19 anni, di voler adempiere gli obblighi militari nei confronti dell’altro Stato. La persona avente la doppia cittadinanza che abbia già cominciato, a sua domanda, ad adempiere gli obblighi militari in uno dei due Stati prima dell’età di 18 anni, li termina in questo Stato.
La persona avente doppia cittadinanza prova la sua dimora permanente mediante la produzione di un certificato conforme al modello A allegato alla presente Convenzione. Questo documento è rilasciato dalle autorità designate dai due Stati e indirizzato dalla persona avente doppia cittadinanza al rappresentante consolare dello Stato in cui è liberato dagli obblighi militari.
La persona avente doppia cittadinanza che dimori permanentemente in uno Stato terzo deve scegliere, prima di aver compiuto i 19 anni, lo Stato nel quale auspica adempiere gli obblighi militari.
Una copia di questa dichiarazione d’opzione è trasmessa alle autorità competenti dell’altro Stato.
La facoltà d’opzione prevista nel paragrafo 2 capoverso 2 e nel paragrafo 4 si esercita per mezzo di una dichiarazione conforme al modello B allegato alla presente Convenzione; essa è sottoscritta:
- presso le autorità competenti dello Stato in cui risiede la persona avente doppia cittadinanza concernente il paragrafo 2;
- presso le autorità diplomatiche o consolari dello Stato per il quale ha optato la persona avente doppia cittadinanza concernente il paragrafo 4.
La persona avente doppia cittadinanza che, giusta le norme previste nei paragrafi 2 e 4, soddisfi gli obblighi militari nei confronti di uno Stato, nelle condizioni previste dalla legislazione di questo Stato, è considerata aver soddisfatto gli obblighi militari nei confronti dell’altro.
Art. 4 Adempimento degli obblighi militari in caso di acquisizione ulteriore della doppia cittadinanza
Fatto salvo il paragrafo 2, il cittadino di uno dei due Stati che acquisisca la cittadinanza dell’altro Stato dopo il 1° gennaio dell’anno nel corso del quale compie 18 anni, adempie gli obblighi militari nello Stato in cui dimora permanentemente al momento della naturalizzazione. La persona avente la doppia cittadinanza prova la sua dimora permanente con la produzione del certificato di residenza previsto nell’articolo 3 paragrafo 3.
Se, prima della naturalizzazione, la persona avente la doppia cittadinanza ha fornito prestazioni in vista dell’adempimento degli obblighi militari nell’altro Stato, essa rimane assoggettata soltanto nei confronti di quest’ultimo.
Sono considerate prestazioni in vista dell’adempimento degli obblighi militari giusta il paragrafo 2:
- qualsiasi servizio militare o civile effettivo indipendentemente dalla sua durata, compresi i preparativi militari in Francia;
- il pagamento della tassa d’esenzione dall’obbligo di servire;
- l’esenzione o la dispensa dall’adempimento degli obblighi militari nei casi previsti dalla legislazione applicabile.
La sola registrazione amministrativa di una persona avente doppia cittadinanza in vista dell’adempimento degli obblighi militari da parte di uno Stato o di una delle sue rappresentanze diplomatiche o consolari non è considerata prestazione ai sensi del paragrafo 2.
Art. 5 Certificato di situazione
La persona avente doppia cittadinanza di cui negli articoli 3 o 4 prova la sua situazione nei confronti dello Stato in cui non è chiamata a servire, su domanda di quest’ultimo, con la produzione di un certificato conforme al modello C allegato alla presente Convenzione.
Art. 6 Residenza permanente
La dimora permanente si valuta tenendo conto del luogo in cui si accentrano gli interessi principali della persona avente doppia cittadinanza.
Fino all’età di 18 anni, la residenza permanente della persona avente doppia cittadinanza non emancipata né coniugata è quella del detentore dell’autorità parentale. Il paragrafo 1 rimane applicabile quando i genitori che esercitano in comune l’autorità parentale hanno residenze permanenti separate.
Art. 7 Obblighi di riserva
La persona avente doppia cittadinanza è sottoposta agli obblighi di riserva o al pagamento della tassa d’esenzione dall’obbligo di servire soltanto nello Stato in cui è tenuta ad adempiere gli obblighi militari.
Art. 8 Mobilitazione
In caso di mobilitazione, la persona avente doppia cittadinanza può essere richiamata alle armi soltanto dallo Stato in cui essa ha adempiuto gli obblighi militari.
Art. 9 Condizione giuridica delle persone aventi doppia cittadinanza
La presente Convenzione non muta, quanto alla cittadinanza, lo status giuridico degli interessati.
Art. 10 Frodi
La persona avente doppia cittadinanza che si sottragga agli obblighi militari legali è esclusa dal beneficio della presente Convenzione su domanda dello Stato nel quale dovrebbe adempiere i suoi obblighi.
Art. 11 Difficoltà d’applicazione
Le difficoltà che potrebbero nascere dall’applicazione della presente Convenzione sono disciplinate dai due Stati per via diplomatica.
Art. 12 Disposizioni transitorie
La situazione militare delle persone aventi doppia cittadinanza per le quali è stata presa una decisione in applicazione della convenzione del 1° agosto 1958 2 rimane retta da quest’ultima. Tuttavia, gli effetti legati al trasferimento della residenza permanente nello Stato in cui la persona avente doppia cittadinanza non ha servito, retto dall’articolo 3 paragrafi 2 e 3 di detta Convenzione e alla mobilitazione, retta dall’articolo 5, cessano di esplicarsi a partire dall’entrata in vigore della presente Convenzione.
La situazione militare delle persone aventi doppia cittadinanza alle quali la Convenzione del 1° agosto 1958 non era applicabile o per le quali non è stata presa alcuna decisione amministrativa è retta dalla presente Convenzione a decorrere dalla sua entrata in vigore.
La presente Convenzione non tange gli effetti dei giudizi vertenti sull’adempimento degli obblighi militari pronunciati prima della sua entrata in vigore. La persona avente doppia cittadinanza è nondimeno liberata dalla pena inflitta se, nel termine di due anni da quella data, provvede a regolare il suo stato.
I casi per i quali il giudizio sia ancora pendente al momento dell’entrata in vigore della presente Convenzione sono evasi secondo lo spirito della medesima, per via diplomatica.
Art. 13 Entrata in vigore e denunzia
Ciascuna delle Parti contraenti s’impegna a notificare all’altra la realizzazione delle procedure richieste dalla sua Costituzione per l’entrata in vigore della presente Convenzione, che ha effetto il primo giorno del secondo mese che segue la data dell’ultima di queste notifiche. Alla stessa data, la Convenzione del 1° agosto 1958 3 tra la Francia e la Svizzera concernente il servizio militare delle persone aventi doppia cittadinanza, compreso l’Accordo amministrativo 4 dello stesso giorno, il Protocollo aggiuntivo del 3 marzo 1961 5 e l’Accordo sotto forma di scambio di lettere del 14 febbraio 1989 6 diventano caduchi.
La presente Convenzione è conclusa per una durata illimitata. Ciascuna delle Parti può in ogni momento denunziarla e questa denunzia ha effetto sei mesi dopo la data del ricevimento della sua notifica dall’altra Parte.
In fede di che , i rappresentanti dei due Governi, debitamente autorizzati all’uopo, hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto il loro sigillo.
Fatto in lingua francese a Berna, il 16 novembre 1995, in doppio esemplare.
Per il Fritz Husi |
Per il Bernard Garcia |
ModelloA7
Certificato di residenza
previsto dagli articoli 3 e 4 della Convenzione del 16 novembre 1995 relativa al servizio militare delle persone aventi doppia cittadinanza
Il 8 .................................................................................................................................
certifica che (cognome e nomi).....................................................................................
nato a ..................................................., |
il .................................................................. |
figlio di ................................................. |
e di .............................................................. |
avendo avuto la residenza permanente:
- a 18 anni, a: .....................................................................................................
- al momento della naturalizzazione, a: .............................................................
è tenuto ad effettuare gli obblighi militari in 9 , a meno che non dichiari, prima di aver compiuto l’età di 19 anni, conformemente all’articolo 3 paragrafo 2 e 4 della Convenzione, di voler adempiere gli obblighi militari nell’altro Stato.
È stato inscritto sulle liste di registrazione in vista della sua chiamata ulteriore sotto le armi.
A ................................., |
il .......................................................................................... |
Modello B
Dichiarazione d’opzione
prevista dall’articolo 3 della Convenzione del 16 novembre 1995 relativa al servizio militare delle persone aventi doppia cittadinanza
Io, sottoscritto (cognome e nomi) ................................................................................
nato a ..................................................., |
il .................................................................. |
figlio di ................................................. |
e di .............................................................. |
avendo la residenza permanente a ................................................................................
dichiaro di voler adempiere gli obblighi militari in 11 .................................................
A ................................., |
il .......................................................................................... |
Noi, sottoscritti 12 ......................................... , certifichiamo l’esattezza della dichiarazione qui sopra e delle informazioni che contiene.
A ................................., |
il .......................................................................................... |
Modello C
Certificato di situazione
prevista dall’articolo 3 della Convenzione del 16 novembre 1995 relativa al servizio militare delle persone aventi doppia cittadinanza
Il 14 ................................................................................................................................
certifica che (cognome, nomi) .....................................................................................
nato a ..................................................., |
il .................................................................. |
figlio di ................................................. |
e di .............................................................. |
avente congiuntamente le cittadinanze francese e svizzera, tenuto ad adempiere gli obblighi militari in 15 è nella situazione seguente 16 :
È titolare di un brevetto di preparazione militare rilasciato il ......................................
Non ancora chiamato all’esecuzione degli obblighi militari, è in regola con le leggi del reclutamento della 17 ...............................................................................................
È stato chiamato ad adempiere gli obblighi militari dal
al ........................................................... |
Durata totale: .............................................. |
È stato esentato o dispensato il: ...................................................................................
A ................................., |
il ........................................................................................... |
Scambio di note del 15 gennaio/16 febbraio 2010
tra la Svizzera e la Francia per un’interpretazione comune della Convenzione del 1995 relativa al servizio militare delle persone con doppia cittadinanza18
Entrato in vigore mediante scambio di note il 3 ottobre 2012
Ministero degli affari esteri |
Parigi, 16 febbraio 2010 All’Ambasciata di Svizzera in Francia Parigi |
Il Ministero degli affari esteri ed europei presenta i suoi complimenti all’Ambasciata di Svizzera e ha l’onore di riferirsi alla sua nota verbale numero 143.2 del 15 gennaio 2010 del seguente tenore:
- «L’Ambasciata svizzera presenta i suoi complimenti al Ministero degli affari esteri ed europei e, conformemente all’articolo 11 della Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese relativa al servizio militare delle persone con doppia cittadinanza (Convenzione) firmata a Berna il 16 novembre 199519, con riferimento ai colloqui che hanno avuto luogo a Compiègne il 17 aprile 2008 e ai colloqui tra l’addetto alla difesa svizzero a Parigi e il direttore del Servizio nazionale francese, ha l’onore di comunicare quanto segue riguardo all’applicazione dell’articolo 2 della Convenzione:
- conformemente all’articolo 2 lettera a della Convenzione, l’espressione «obblighi militari» comprende per la Francia il servizio nazionale sotto tutte le sue forme giusta la legge francese. Di conseguenza, la partecipazione alla ‹Giornata di convocazione per la preparazione alla difesa (Journée d’appel de préparation à la défense, JAPD)› è riconosciuta come una forma di servizio nazionale francese e corrisponde agli «obblighi militari» di cui all’articolo 2 lettera a della Convenzione.
- Una persona con doppia cittadinanza che decide di prestare servizio militare in Francia anziché in Svizzera e partecipa alla summenzionata ‹Giornata di convocazione per la preparazione alla difesa (Journée d’appel de préparation à la défense, JAPD)› è esentata dall’obbligo di prestare servizio militare in Svizzera e non è soggetta al pagamento della tassa d’esenzione dall’obbligo di servire.
- Lo scambio di note dei 28/29 dicembre 199920 tra la Svizzera e la Francia per un’interpretazione comune della Convenzione del 1995 relativa al servizio militare delle persone con doppia cittadinanza è abrogato.
- L’Ambasciata propone al Ministero degli affari esteri ed europei che questa nota e la risposta delle autorità francesi costituiscano un accordo tra entrambi i Governi per abrogare lo scambio di note dei 28/29 dicembre 1999 e per interpretare l’articolo 2 lettera a della Convenzione del 16 novembre 1995 conformemente alla legislazione francese.
- Il presente scambio di note entrerà in vigore alla ricezione dell’ultima notifica dell’adempimento delle procedure interne d’approvazione delle due parti.»
Il Ministero degli affari esteri ed europei, per ordine del suo Governo, ha l’onore di comunicare all’Ambasciata che le autorità francesi sono d’accordo con quanto precede e coglie l’occasione per rinnovare all’Ambasciata di Svizzera i sensi della sua alta considerazione.
François Saint-Paul Direttore dei Francesi all’estero e dell’Amministrazione consolare |