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Accordo
tra il Consiglio federale svizzero
e il Governo della Repubblica del Sudafrica
relativo allo scambio di tirocinanti

RU 2001 24

Traduzione1

Concluso il 15 giugno 1998
Entrato in vigore il 15 giugno 1998

(Stato 15 giugno 1998)

Il Consiglio federale svizzero
e

il Governo della Repubblica del Sudafrica

(detti qui di seguito «Parti»),

consci della particolare importanza della cooperazione e dell’intesa tra i due Paesi in materia di scambio di giovani professionisti,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Il presente Accordo disciplina lo scambio di cittadini svizzeri e sudafricani di ambo i sessi (detti qui di seguito «tirocinanti») che assumono un impiego nell’altro Paese, per un periodo di tempo limitato, al fine di perfezionare le loro conoscenze professionali e linguistiche.

L’impiego può essere assunto in tutte le professioni, salvo in quelle legalmente limitate per gli stranieri.

Qualora l’esercizio della professione fosse subordinato a un’autorizzazione,
l’interessato dovrà prima chiedere tale autorizzazione.

Art. 2

I tirocinanti devono aver compiuto almeno i 18 anni e, di norma, non aver superato i 35 anni; devono aver acquisito una qualificazione professionale.

Art. 3

I permessi di breve durata sono accordati su domanda, di norma per una durata di 12 mesi; possono essere prorogati di 6 mesi al massimo. I contratti di lavoro devono essere conclusi per una durata determinata, in osservanza del limite stabilito qui innanzi.

Il necessario permesso di breve durata è rilasciato conformemente alle disposizioni del Paese di accoglienza.

Gli interessati devono inoltrare la domanda, corredata di tutte le indicazioni necessarie, all’autorità del Paese di origine competente per l’applicazione del presente Accordo. Dopo esame, questa autorità trasmetterà la domanda il più rapidamente possibile all’autorità del Paese di accoglienza.

Il richiedente deve pagare le tasse e gli emolumenti usuali riscossi per il rilascio del permesso.

Art. 4

I permessi di breve durata sono accordati nel limite del contingente di cui all’articolo 7 capoverso 1 indipendentemente dalla situazione del mercato del lavoro nel Paese di accoglienza.

Art. 5

I tirocinanti non possono svolgere un’attività lucrativa né essere ammessi a un lavoro diversi da quelli indicati nel permesso. L’autorità che ha rilasciato il permesso può, in casi debitamente giustificati, autorizzare un cambiamento di lavoro.

Art. 6

I diritti e doveri dei tirocinanti in materia di alloggio, condizioni di lavoro e salario sono disciplinati dalla vigente legislazione del Paese d’accoglienza.

La retribuzione dei tirocinanti è tassata conformemente alla vigente legislazione fiscale del Paese d’accoglienza.

Le condizioni di impiego convenute con il datore di lavoro devono essere conformi alla vigente legislazione del Paese d’accoglienza.

Se non è stato convenuto diversamente, le spese di viaggio e di alloggio sono a carico del tirocinante.

Art. 7

Il numero dei tirocinanti ammessi da ciascuna Parte non può superare 50 unità per anno civile.

Il contingente può essere interamente utilizzato, indipendentemente dal numero dei tirocinanti che risiedono sul territorio del Paese d’accoglienza in virtù del presente Accordo.

Qualora una Parte non esaurisse il contingente di cui al capoverso 1, l’altra Parte non può prevalersene per ridurre il contingente convenuto.

Il saldo non utilizzato non può essere riportato sull’anno successivo.

Una proroga del permesso di breve durata in virtù dell’articolo 3 non è considerata una nuova ammissione.

Le parti possono convenire mediante scambio di note, entro il 1° luglio dell’anno in corso, di modificare il contingente per l’anno successivo.

Art. 8

Le persone che desiderano assumere un impiego di tirocinante nell’altro Paese devono, di norma, cercarvi esse stesse un posto di lavoro. Le autorità competenti per l’applicazione del presente Accordo possono, con misure adeguate, assistere i tirocinanti nella ricerca di un posto di lavoro.

Art. 9

Le autorità competenti per il presente Accordo sono:

  1. per il Consiglio federale svizzero, il Dipartimento federale di giustizia e polizia;
  2. per la Repubblica del Sudafrica, il Department of Home Affairs.

Le autorità competenti per l’applicazione del presente Accordo sono:

  1. per il Dipartimento federale di giustizia e polizia, Ufficio federale degli stranieri2 a Berna;
  2. per la Repubblica del Sudafrica, il Department of Home Affairs, Directorate: Residence.

Art. 10

Il presente Accordo entra in vigore al momento della firma.

Disposizioni complementari possono essere aggiunte in qualsiasi momento al presente Accordo mediante scambio di note diplomatiche. Le disposizioni in
questione entrano in vigore dopo un termine transitorio di sei mesi.

Il presente Accordo ha validità illimitata. Può essere denunziato per scritto da ciascuna delle due Parti mediante preavviso di sei mesi.

In caso di denunzia, i permessi accordati in virtù del presente Accordo rimangono validi sino allo scadere della durata inizialmente fissata.

In fede di che , i sottoscritti rappresentanti delle competenti autorità, debitamente incaricati dai rispettivi Governi, hanno firmato e sigillato il presente Accordo in due esemplari, nelle lingue tedesca e inglese, i due testi facenti ugualmente fede.

Berna, 15 giugno 1998

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per il Governo
della Repubblica del Sudafrica:

Peter Huber

Lindiwe Sisulu

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