Il presente Accordo disciplina lo scambio di cittadini svizzeri e sudafricani di ambo i sessi (detti qui di seguito «tirocinanti») che assumono un impiego nell’altro Paese, per un periodo di tempo limitato, al fine di perfezionare le loro conoscenze professionali e linguistiche.
L’impiego può essere assunto in tutte le professioni, salvo in quelle legalmente limitate per gli stranieri.
Qualora l’esercizio della professione fosse subordinato a un’autorizzazione,
l’interessato dovrà prima chiedere tale autorizzazione.