0.142.111.631.7
Dichiarazione tra la Svizzera e l’Austria‑Ungheria sulla riaccettazione di già prima attinenti Data il 21/28 ottobre 1887 Entrata in vigore il 28 ottobre 1887
CS 11 569
Traduzione1
(Stato 28 ottobre 1887)
I Governi della Confederazione Svizzera
e
della Monarchia austro‑ungarica
sono convenuti di attenersi,
rispetto all’accettazione di espulsi, alla massima seguente, cioè: che ciascuna delle Parti contraenti si obbliga, sulla domanda dell’altra Parte, a riaccettare i suoi attinenti, quand’anche i medesimi, secondo la legislazione del paese, abbiano già perduta l’attinenza, purchè non siano divenuti, secondo le leggi proprie dell’altro paese, attinenti di questo ultimo.
In fede di che, è stata data la presente Dichiarazione, che fu scambiata con una Dichiarazione corrispondente data dall’I. R. Governo austro‑ungarico.
Berna, 21 ottobre 1887.
Vienna, 28 ottobre 1887.
In nome Il Presidente della Confederazione: Droz Il Cancelliere della Confederazione: Ringier |
di Sua Maestà Imp. Gustav Graf Kálnoky |