Lexipedia

0.142.111.631.7

Dichiarazione tra la Svizzera e l’Austria‑Ungheria sulla riaccettazione di già prima attinenti Data il 21/28 ottobre 1887 Entrata in vigore il 28 ottobre 1887

CS 11 569

Traduzione1

(Stato 28 ottobre 1887)

I Governi della Confederazione Svizzera
e
della Monarchia austro‑ungarica

sono convenuti di attenersi,

rispetto all’accettazione di espulsi, alla massima seguente, cioè: che ciascuna delle Parti contraenti si obbliga, sulla domanda dell’altra Parte, a riaccettare i suoi attinenti, quand’anche i medesimi, secondo la legislazione del paese, abbiano già perduta l’attinenza, purchè non siano divenuti, secondo le leggi proprie dell’altro paese, attinenti di questo ultimo.

In fede di che, è stata data la presente Dichiarazione, che fu scambiata con una Dichiarazione corrispondente data dall’I. R. Governo austro‑ungarico.

Berna, 21 ottobre 1887.

Vienna, 28 ottobre 1887.

In nome
del Consiglio fed. svizzero,

Il Presidente della Confederazione: Droz

Il Cancelliere della Confederazione: Ringier

di Sua Maestà Imp.
Reale Apostolica
Ministro della Casa Imperiale degli Affari Esteri:

Gustav Graf Kálnoky