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Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo dello Stato Plurinazionale della Bolivia sulla soppressione reciproca dell’obbligo del visto
per i titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio

RU 2021 279

Traduzione

Concluso il 7 dicembre 2018
Entrato in vigore con scambio di note il 1° maggio 2021

(Stato 1° maggio 2021)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo dello Stato Plurinazionale della Bolivia
(in seguito «Parti contraenti»),

nell’intento di semplificare la circolazione tra la Svizzera e la Bolivia (in seguito «Stati») dei rispettivi cittadini titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio,

animati dal desiderio di rafforzare la collaborazione fondata sulla reciproca fiducia e sulla solidarietà,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Personale diplomatico e consolare

I cittadini di ciascuno Stato che sono titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio nazionale valido e sono membri di una missione diplomatica, di un posto consolare o di una rappresentanza permanente del loro Stato presso un’organizzazione internazionale con cui è stato stipulato un accordo di sede possono entrare senza visto nel territorio dell’altro Stato e soggiornarvi per la durata delle loro funzioni. Con un certo anticipo, lo Stato accreditante notifica per via diplomatica allo Stato accreditatore il titolo, l’arrivo e la partenza definitiva oppure la cessazione della funzione delle persone summenzionate.

I familiari delle persone di cui al paragrafo 1 beneficiano delle medesime agevolazioni a condizione che siano cittadini dello Stato accreditante, che siano titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio nazionale valido, che vivano nella stessa economia domestica e che lo Stato accreditatore li riconosca come familiari autorizzati a vivere con le persone di cui al paragrafo 1.

Art. 2 Altri motivi di viaggio

I cittadini di ciascuno Stato che sono titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio nazionale valido e non sono contemplati dall’articolo 1 sono esentati dall’obbligo del visto per entrare nel territorio dell’altro Stato, soggiornarvi fino a 90 (novanta) giorni nell’arco di 180 (centottanta) giorni oppure per uscirne, purché non vi esercitino un’attività lavorativa indipendente o salariata.

Per le persone che entrano nel territorio della Svizzera dopo aver transitato dal territorio di uno o più Stati che applicano integralmente le disposizioni dell’Acquis di Schengen, la data dell’attraversamento della frontiera esterna Schengen è considerata la data dell’inizio del soggiorno nello spazio formato da tali Stati (di mass. 90 giorni), mentre la data di partenza è considerata la data della fine del soggiorno in tale spazio.

Art. 3 Rispetto della legislazione nazionale

Durante il loro soggiorno, i cittadini di ciascuno Stato rispettano le regolamentazioni in materia di entrata e soggiorno, come pure la legislazione vigente nel territorio dell’altro Stato.

I passaporti menzionati nel presente Accordo soddisfano i requisiti di validità previsti dal diritto nazionale dello Stato accreditatore.

Art. 4 Rifiuto d’entrata

Le autorità competenti di ciascuna Parte contraente si riservano il diritto di rifiutare l’entrata o il soggiorno nel territorio del proprio Stato ai cittadini dell’altro Stato contemplati dagli articoli 1 e 2 del presente Accordo, per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine pubblico o di salute pubblica.

Art. 5 Notifica dei documenti pertinenti

Le autorità competenti delle Parti contraenti si scambiano per via diplomatica facsimile personalizzati dei loro passaporti entro 30 (trenta) giorni dalla firma del presente Accordo.

La Parte contraente che modifica i propri passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio o ne introduce di nuovi invia all’altra Parte contraente i nuovi facsimile personalizzati, per via diplomatica, unitamente a tutte le informazioni rilevanti sull’utilizzo dei documenti, al più tardi 30 (trenta) giorni prima della loro introduzione.

Art. 6 Risoluzione delle controversie

Le controversie tra le Parti contraenti derivanti dall’interpretazione o dall’applicazione del presente Accordo sono risolte mediante trattative dirette dalle Parti contraenti per via diplomatica.

Art. 7 Modifiche

Il presente Accordo può essere modificato previo mutuo consenso delle Parti contraenti, sempreché le modifiche non siano incompatibili con la realizzazione dell’intento e degli obiettivi dell’Accordo. Le modifiche entrano in vigore 30 (trenta) giorni dalla data dell’ultima notifica con la quale le Parti contraenti si comunicano di aver espletato le necessarie procedure interne.

Art. 8 Clausola di non incidenza

Il presente Accordo lascia impregiudicati gli obblighi delle Parti contraenti derivanti dalle convenzioni internazionali cui hanno aderito, in particolare la Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 1 sulle relazioni diplomatiche e la Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 2 sulle relazioni consolari.

Art. 9 Durata di validità ed entrata in vigore

Il presente Accordo è concluso per un periodo di 5 (cinque) anni e rinnovato automaticamente per dei periodi di uguale durata; l’Accordo entra in vigore 30 (trenta) giorni dopo l’ultima notifica 3 scritta delle Parti contraenti relativa all’adempimento delle condizioni previste dalle rispettive legislazioni interne per la sua entrata in vigore.

Art. 10 Sospensione

Ciascuna Parte contraente può sospendere integralmente o parzialmente l’applicazione delle disposizioni del presente Accordo per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine pubblico, di salute pubblica o per altri gravi motivi. Tale sospensione è notificata per via diplomatica all’altra Parte contraente almeno 48 (quarantotto) ore prima che produca effetto. La Parte contraente che ha sospeso l’applicazione del presente Accordo informa senza indugio l’altra Parte contraente non appena i motivi della sospensione non sussistono più. La sospensione cessa di avere efficacia il giorno della ricezione di tale notifica.

Art. 11 Denuncia

Ciascuna Parte contraente può notificare in qualsiasi momento all’altra Parte contraente per via diplomatica la sua decisione di denunciare il presente Accordo. L’Accordo cessa di avere efficacia 60 (sessanta) giorni dopo la ricezione della notifica da parte dell’altra Parte contraente. Fatto a La Paz, il 7 dicembre 2018, in due esemplari nelle lingue tedesca, spagnola e inglese, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenze d’interpretazione, è utilizzato il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Roger Denzer

Per il Governo
dello Stato Plurinazionale della Bolivia:

Diego Pary Rodriguez