La missione diplomatica e la rappresentanza consolare della Svizzera rilasciano visti per più entrate validi fino a cinque anni alle seguenti categorie di persone:
- membri del tribunale e del ministero pubblico della Bosnia e Erzegovina, che non siano già esonerati dall’obbligo del visto in virtù del presente Accordo, nell’esercizio delle loro funzioni, con validità limitata alla durata dell’incarico, se inferiore a cinque anni;
- membri permanenti di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto alla Bosnia e Erzegovina, partecipano regolarmente a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, o a eventi organizzati nel territorio della Svizzera da organizzazioni intergovernative;
- parenti stretti, vale a dire coniugi, figli (inclusi i figli adottivi), genitori (inclusi i tutori), in visita a cittadini della Bosnia e Erzegovina che soggiornano legalmente nel territorio della Svizzera, con validità limitata alla validità dell’autorizzazione di soggiorno di tali cittadini.
La missione diplomatica e la rappresentanza consolare della Svizzera rilasciano visti per più entrate validi fino a un anno alle seguenti categorie di persone, a condizione che nell’anno precedente tali persone abbiano ottenuto almeno un visto e l’abbiano usato conformemente alle disposizioni in materia di entrata e soggiorno vigenti in Svizzera e a condizione che sussistano i motivi per richiedere un visto per più entrate:
- membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto alla Bosnia e Erzegovina, partecipano regolarmente a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, o a eventi organizzati nel territorio della Svizzera da organizzazioni intergovernative;
- imprenditori e rappresentanti delle organizzazioni di categoria che si recano regolarmente in Svizzera;
- autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci e di passeggeri nel territorio della Svizzera con veicoli immatricolati in Bosnia e Erzegovina;
- personale di carrozza, di locomotiva o addetto ai vagoni frigoriferi di treni internazionali che viaggiano nel territorio della Svizzera;
- giornalisti;
- persone partecipanti ad attività scientifiche, culturali ed artistiche, inclusi programmi di scambio universitario o di altro tipo, le quali si recano regolarmente nel territorio della Svizzera;
- studenti universitari o di corsi post-universitari che viaggiano regolarmente per motivi di studio o formazione, anche nel quadro di programmi di scambio;
- partecipanti a eventi sportivi internazionali e le persone che li accompagnano a titolo professionale;
- partecipanti a programmi di scambio ufficiali organizzati da città gemellate;
- persone che per motivi medici devono recarsi regolarmente in Svizzera e loro accompagnatori indispensabili;
- rappresentanti delle comunità religiose tradizionali della Bosnia e Erzegovina in visita alle comunità bosniache della diaspora nel territorio della Svizzera, che si recano regolarmente in Svizzera;
- rappresentanti di organizzazioni della società civile che si recano regolarmente in Svizzera per partecipare a corsi, seminari, conferenze, anche nel quadro di programmi di scambio;
- liberi professionisti partecipanti a fiere, conferenze, convegni, seminari internazionali o altri eventi di questo tipo che si recano regolarmente in Svizzera.
La missione diplomatica e la rappresentanza consolare della Svizzera rilasciano visti per più entrate validi da un minimo di due a un massimo di cinque anni alle categorie di persone di cui al paragrafo 2 del presente articolo, a condizione che nei due anni precedenti tali persone abbiano utilizzato il visto per più entrate valido per un anno conformemente alle disposizioni in materia di entrata e soggiorno vigenti nello Stato visitato e a condizione che i motivi per richiedere un visto per più entrate siano ancora dati.
La durata totale del soggiorno nel territorio della Svizzera delle persone di cui ai paragrafi 1–3 non può essere superiore a 90 giorni per periodi di 180 giorni.
Dopo la data dell’entrata in vigore integrale dell’acquis di Schengen da parte della Svizzera, la durata totale del soggiorno delle persone di cui ai paragrafi 1–3 del presente articolo non può essere superiore a 90 giorni per periodi di 180 giorni, sul territorio della Svizzera o di un altro Stato Schengen.