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0.142.112.149

Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e
il Governo della Repubblica di Bulgaria
sulla riammissione di persone senza soggiorno autorizzato

RU 20092469

Traduzione1

Concluso il 21 novembre 2008
Entrato in vigore mediante scambio di note il 29 marzo 2009

(Stato 29 marzo 2009)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica di Bulgaria

qui di seguito «le Parti contraenti»,

mossi dal desiderio di promuovere e potenziare la loro cooperazione;

nel quadro degli sforzi internazionali per combattere la migrazione illegale;

in conformità agli accordi e ai trattati internazionali;

sul fondamento della reciprocità,

hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I Riammissione di cittadini degli Stati delle Parti contraenti

Art. 1

Su domanda dell’altra Parte contraente, ciascuna Parte contraente riammette sul proprio territorio senza altre formalità, salvo quelle sancite dal presente Accordo, ogni persona che non adempie o non adempie più le condizioni di entrata o di soggiorno vigenti sul territorio della Parte contraente richiedente, se è provato o si può ragionevolmente presumere che tale persona possiede la cittadinanza della Parte contraente richiesta.

La cittadinanza è considerata accertata o da ritenersi presunta sulla base di qualsiasi documento valido fra quelli elencati nell’articolo 2 del Protocollo d’applicazione concluso dai ministeri competenti delle Parti contraenti in virtù dell’articolo 17 del presente Accordo e qui di seguito denominato «Protocollo d’applicazione».

La Parte contraente richiedente riammette alle stesse condizioni le persone di cui ai paragrafi 1 se da una verifica successiva risulta che al momento di lasciare il territorio della Parte contraente richiedente, esse non possedevano la cittadinanza della Parte contraente richiesta.

Art. 2

Se la cittadinanza delle persone interessate è ritenuta presunta conformemente all’articolo 2 paragrafo 2 del Protocollo d’applicazione, la rappresentanza diplomatica o consolare della Parte contraente richiesta rilascia senza indugio, su domanda della Parte contraente richiedente, un documento di viaggio provvisorio per la riammissione.

Se i documenti per presumere la cittadinanza vengono contestati oppure non sono disponibili, la rappresentanza diplomatica o consolare della Parte contraente richiesta, situata sul territorio della Parte contraente richiedente, esegue un’audizione della persona in questione entro tre (3) giorni lavorativi dalla ricezione della domanda. La Parte contraente richiedente organizza l’audizione d’intesa con la rappresentanza diplomatica o consolare della Parte contraente richiesta. Se necessario si incaricano degli esperti di verificare la cittadinanza.

Se dall’audizione risulta che la persona in questione possiede la cittadinanza della Parte contraente richiesta, la rappresentanza diplomatica o consolare le rilascia senza indugio, ma al più tardi entro quattro (4) giorni lavorativi dall’audizione, un documento di viaggio provvisorio.

Art. 3

Le indicazioni che devono essere contenute nella domanda di riammissione sono riportate nel Protocollo d’applicazione.

I costi per il trasporto delle persone da riammettere fino all’aeroporto della Parte contraente richiesta sono a carico della Parte contraente richiedente.

Capitolo II Riammissione di cittadini di Stati terzi e di apolidi

Art. 4

Su domanda dell’altra Parte contraente, ciascuna Parte contraente riammette sul proprio territorio senza altre formalità, salvo quelle sancite dal presente Accordo, i cittadini di Stati terzi o gli apolidi che non adempiono o non adempiono più le condizioni vigenti di entrata o di soggiorno sul territorio della Parte contraente richiedente, se è accertato o si può ragionevolmente presumere che essi sono entrati sul territorio dello Stato della Parte contraente richiedente provenendo direttamente dal territorio della Parte contraente richiesta dopo avervi soggiornato, risieduto o transitato. Per entrata diretta ai sensi del presente Accordo s’intende l’arrivo sul territorio della Parte contraente richiedente entro tre (3) giorni dalla partenza dal territorio della Parte contraente richiesta.

Il paragrafo 1 si applica se l’entrata o il soggiorno di cittadini di Stati terzi o di apolidi sul territorio della Parte contraente richiesta può essere accertato o è da ritenersi presunto segnatamente sulla base di un documento valido o di un mezzo probatorio fra quelli elencati nell’articolo 5 del Protocollo d’applicazione.

Su domanda dell’altra Parte contraente, ciascuna Parte contraente riammette senza formalità i cittadini di Stati terzi o gli apolidi che non adempiono o non adempiono più le condizioni vigenti di entrata o di soggiorno sul territorio della Parte contraente richiedente, se essi posseggono un visto o un altro permesso di soggiorno valido rilasciato dall’autorità competente della Parte contraente richiesta.

La Parte contraente richiedente riammette sul proprio territorio i cittadini di Stati terzi o gli apolidi se, dopo la riammissione sul territorio della Parte contraente richiesta, risulta da accertamenti successivi che al momento di lasciare il territorio della Parte contraente richiedente non adempivano le condizioni del presente articolo.

Art. 5

L’obbligo di riammissione ai sensi dell’articolo 4 non sussiste per i cittadini di Stati terzi o gli apolidi:

  1. cui la Parte contraente richiedente ha rilasciato un visto, esclusi i visti di transito o di transito aeroportuale, o un permesso di soggiorno di qualsiasi tipo, salvo se la Parte contraente richiesta ha rilasciato loro un visto o un permesso di soggiorno con un periodo di validità superiore;
  2. di cui la Parte contraente richiedente non ha domandato la riammissione entro dodici (12) mesi dalla scoperta della loro presenza illegale sul territorio nazionale, salvo se sono in possesso di un permesso di soggiorno valido rilasciato dall’autorità competente della Parte contraente richiesta;
  3. che la Parte contraente richiedente ha riconosciuto come rifugiati ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 19512 sullo statuto dei rifugiati nella versione del Protocollo di New York del 31 gennaio 19673 oppure come apolidi ai sensi della Convenzione di New York del 28 settembre 19544 sullo statuto degli apolidi;
  4. provenienti da uno Stato terzo limitrofo verso cui la Parte contraente richiedente li può rimpatriare in applicazione delle condizioni sancite da un vigente accordo di riammissione;
  5. che la Parte contraente richiesta ha allontanato verso il loro Paese d’origine o uno Stato terzo; a condizione che non siano entrati sul territorio della Parte contraente richiedente dopo aver soggiornato sul territorio della Parte contraente richiesta successivamente all’esecuzione della misura di allontanamento;
  6. che sono titolari di un visto di transito valido sul territorio della Parte contraente richiesta.

Art. 6

Le indicazioni che devono essere contenute nella domanda di riammissione sono riportate nel Protocollo d’applicazione.

I costi per il trasporto dei cittadini di Stati terzi o degli apolidi fino all’aeroporto sul territorio dello Stato della Parte contraente richiesta sono a carico della Parte contraente richiedente.

Capitolo III Transito

Art. 7

Ciascuna Parte contraente autorizza, su richiesta dell’altra Parte contraente, il transito sul proprio territorio di cittadini di Stati terzi o di apolidi oggetti di una decisione di allontanamento o di rifiuto d’entrata pronunciata dall’autorità competente della Parte contraente richiedente. Il transito avviene per via aerea.

La Parte contraente richiedente assume l’intera responsabilità durante tutto il viaggio dei cittadini di Stati terzi o degli apolidi verso lo Stato di destinazione e riammette tali persone qualora, per un motivo qualsiasi, non sia possibile proseguire il viaggio.

La Parte contraente richiedente comunica alla Parte contraente richiesta se la persona in transito deve essere scortata. La Parte contraente richiesta può:

  1. assicurare essa stessa la scorta;
  2. assicurare la scorta in collaborazione con l’autorità competente della Parte contraente richiedente;
  3. autorizzare l’autorità competente della Parte contraente richiedente ad assicurare la scorta sul territorio dello Stato della Parte contraente richiesta.

Art. 8

La domanda d’autorizzazione di transito in seguito a un allontanamento o a un rifiuto d’entrata viene trasmessa direttamente da un’autorità competente all’altra, conformemente alle modalità stabilite nel Protocollo d’applicazione.

Art. 9

Se il transito avviene sotto scorta di polizia, gli agenti di scorta della Parte contraente richiedente svolgono il loro incarico in abiti borghesi, non armati e muniti dell’autorizzazione di transito.

Durante il transito gli agenti di scorta sono responsabili della sorveglianza dei cittadini di Stati terzi o degli apolidi e si assicurano che si imbarchino sull’aeroplano. A tal fine ricevono il sostegno delle autorità competenti della Parte contraente richiesta e ne devono seguire le istruzioni.

Se necessario, la Parte contraente richiesta si assume la responsabilità per la sorveglianza e l’imbarco sull’aeroplano dei cittadini di Stati terzi o degli apolidi.

La Parte contraente richiedente prende tutte le misure necessarie affinché il transito dei cittadini di Stati terzi o degli apolidi nell’aeroporto della Parte contraente richiesta avvenga il più rapidamente possibile.

Le Parti contraenti si comunicano i contrattempi sopravvenuti durante il transito dei cittadini di Stati terzi o degli apolidi.

Art. 10

Se, durante il transito, l’imbarco della persona oggetto di una decisione d’allontanamento o di rifiuto d’entrata è negato o impossibile per qualsiasi ragione, la Parte contraente richiedente riprende in consegna questa persona immediatamente o entro ventiquattro (24) ore al massimo dal suo arrivo all’aeroporto.

Art. 11

Gli agenti di scorta della Parte contraente richiedente che, conformemente al presente Accordo, si occupano del transito sul territorio della Parte contraente richiesta devono essere in grado di provare in qualsiasi momento la loro identità, la natura del loro incarico e la loro qualifica ufficiale, esibendo l’autorizzazione di transito rilasciata dall’autorità competente della Parte contraente richiesta.

Art. 12

Le domande di transito in seguito a un allontanamento o a un rifiuto d’entrata possono essere respinte in particolare:

  1. se nel Paese di destinazione il cittadino dello Stato terzo o l’apolide rischia di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche;
  2. se un cittadino di uno Stato terzo o un apolide corre il rischio di essere imputato o condannato in un procedimento penale;
  3. per motivi attinenti alla pubblica sanità, alla sicurezza interna, all’ordine pubblico o ad altri interessi nazionali dello Stato richiesto.

Il cittadino dello Stato terzo o l’apolide in transito deve essere ricondotto sul territorio della Parte contraente richiedente se le circostanze di cui al paragrafo 1 vengono alla luce successivamente.

Art. 13

Le informazioni che devono essere contenute nella domanda scritta di transito sono definite nel Protocollo d’applicazione.

I costi per il transito fino alla frontiera dello Stato di destinazione, come anche quelli connessi con un eventuale ritorno, sono a carico della Parte contraente richiedente.

Capitolo IV Protezione dei dati

Art. 14

I dati personali comunicati in relazione con la riammissione di persone possono concernere esclusivamente:

  1. i dati personali della persona da riammettere e, se necessario, quelli dei suoi familiari (cognome, nome, eventuali cognomi precedenti, soprannomi o pseudonimi, alias, nome della madre, nome del padre, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza attuale e precedente);
  2. la carta d’identità o il passaporto;
  3. altre informazioni necessarie per identificare la persona da riammettere;
  4. indicazioni sulle soste e sugli itinerari.

I dati personali possono essere trattati unicamente dalle autorità competenti per l’applicazione del presente Accordo ed esclusivamente ai fini del presente Accordo. La Parte contraente mittente si accerta della loro esattezza, come pure della necessità e della proporzionalità rispetto allo scopo perseguito con la comunicazione. Se i dati trasmessi sono inesatti oppure la trasmissione era indebita, la Parte contraente destinataria deve esserne immediatamente avvertita e rettificare o distruggere i dati. I dati possono essere inoltrati ad altri organi soltanto previa autorizzazione scritta della Parte contraente mittente. I dati personali comunicati possono essere conservati soltanto fino a quando lo esige lo scopo per cui sono stati trasmessi.

Le Parti contraenti sono obbligate a proteggere in modo efficace i dati personali trasmessi contro la soppressione, l’accesso non autorizzato, le modifiche abusive e la comunicazione non autorizzata.

Le Parti contraenti registrano la trasmissione e il ricevimento dei dati personali così come l’utilizzo dei dati comunicati.

Dietro richiesta ciascuna Parte contraente informa l’altra Parte contraente sull’utilizzo dei dati e sui risultati ottenuti.

Il diritto nazionale in materia di protezione dei dati di ciascuna Parte contraente resta applicabile per quanto attiene alle procedure di trattamento dei dati personali e i diritti delle persone interessate.

Capitolo V Termini

Art. 15

La Parte contraente richiesta risponde a una domanda di riammissione concernente i propri cittadini senza indugio ma al più tardi entro sette (7) giorni lavorativi dalla ricezione della domanda. Il termine è prorogato di dieci (10) giorni lavorativi nei casi di cui all’articolo 2 paragrafo 2 del presente Accordo. Le ragioni di un rifiuto sono spiegate per scritto.

Un cittadino della Parte contraente richiesta oggetto di una domanda di riammissione viene consegnato soltanto quando l’autorità competente della Parte contraente richiesta ha accettato la domanda di riammissione e ne ha informato l’autorità competente della Parte contraente richiedente. Il consenso alla riammissione è valido di regola per trenta (30) giorni. Questo termine può essere prorogato per il tempo ragionevolmente necessario a sormontare gli ostacoli giuridici o pratici.

La Parte contraente richiesta risponde a una domanda di riammissione concernente un cittadino di uno Stato terzo o un apolide senza indugio ma al più tardi entro quindici (15) giorni lavorativi dalla ricezione della domanda. Le ragioni di un rifiuto sono spiegate per scritto.

Un cittadino di uno Stato terzo o un apolide oggetto di una domanda di riammissione viene consegnato soltanto quando l’autorità competente della Parte contraente richiesta ha accettato la domanda di riammissione e ne ha informato l’autorità competente della Parte contraente richiedente. Il consenso alla riammissione è valido di regola per trenta (30) giorni. Questo termine può essere prorogato per il tempo ragionevolmente necessario a sormontare gli ostacoli giuridici o pratici.

L’autorità competente della Parte contraente richiedente comunica anticipatamente, almeno tre (3) giorni prima durante i giorni lavorativi, all’autorità della Parte contraente richiesta l’orario di arrivo della persona da riammettere.

L’autorità competente della Parte contraente richiedente presenta la domanda di transito durante i giorni lavorativi almeno quarant’otto (48) ore prima del transito oppure, se il transito avviene il sabato, la domenica o un giorno festivo, settantadue (72) ore prima del transito, per mezzo di un canale di comunicazione sicuro, in particolare via fax.

L’autorità competente della Parte contraente richiesta risponde alla domanda senza indugio, ma al più tardi entro quarantotto (48) ore durante i giorni lavorativi oppure il giorno lavorativo successivo se la domanda è presentata un sabato, una domenica o un giorno festivo.

I costi pagati dalla Parte contraente richiesta in connessione con l’applicazione delle disposizioni dell’Accordo, nella misura in cui sono a carico della Parte contraente richiedente, devono essere rimborsati entro trenta (30) giorni dalla ricezione della fattura.

Capitolo VI Disposizioni generali e finali

Art. 16

Ogni domanda di riammissione è trasmessa direttamente all’autorità competente tramite canali di comunicazione sicuri, in particolare via fax.

Art. 17

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia della Confederazione Svizzera e il Ministero dell’Interno della Repubblica di Bulgaria stipulano un Protocollo d’applicazione, che entrerà in vigore contemporaneamente al presente Accordo. Tale Protocollo designa, fra l’altro, gli aeroporti per la riammissione e il transito, come pure le autorità competenti per l’esecuzione e l’applicazione del presente Accordo.

Art. 18

Le autorità competenti delle Parti contraenti cooperano e si consultano per quanto ciò sia necessario ad applicare il presente Accordo.

Ciascuna Parte contraente può chiedere la riunione di esperti di entrambe le Parti contraenti al fine di risolvere questioni relative all’applicazione del presente Accordo.

Le Parti contraenti risolvono per via diplomatica le difficoltà riguardanti l’applicazione del presente Accordo.

Art. 19

L’Accordo lascia impregiudicati gli obblighi delle Parti contraenti derivanti da altri accordi internazionali bilaterali o multilaterali a cui sono vincolate, in particolare:

  1. la Convenzione di Ginevra del 28 luglio 19515 sullo statuto dei rifugiati nella versione del Protocollo di New York del 31 gennaio 19676;
  2. la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali7 (Roma, 4 novembre 1950);
  3. gli accordi internazionali di assistenza giudiziaria e di estradizione;
  4. l’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera8, a partire dalla sua entrata in vigore e applicazione.

Art. 20

Il presente Accordo è concluso a tempo indeterminato.

Il presente Accordo entra in vigore trenta (30) giorni dopo la ricezione dell’ultima notifica con la quale le Parti contraenti si comunicano la conclusione delle procedure nazionali necessarie per l’entrata in vigore dell’Accordo.

L’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Bulgaria concernente la riammissione di persone senza dimora autorizzata e il Protocollo d’applicazione dell’Accordo tra il Consiglio federale Svizzero e il Governo della Repubblica di Bulgaria concernente la riammissione di persone senza dimora autorizzata, firmati a Sofia il 18 luglio 1994 9 , terminano il giorno dell’entrata in vigore del presente Accordo.

Ciascuna Parte contraente può, per gravi motivi, sospendere totalmente o parzialmente il presente Accordo, mediante notifica scritta all’altra Parte contraente. La sospensione del presente Accordo entra in vigore il giorno della ricezione della notifica da parte dell’altra Parte contraente. Le Parti contraenti si informano per via diplomatica sull’ulteriore applicazione dell’Accordo.

Ciascuna Parte contraente può proporre modifiche al presente Accordo o al suo Protocollo d’applicazione. Tali modifiche entrano in vigore conformemente al paragrafo 2.

Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente Accordo in ogni momento mediante notifica scritta per via diplomatica. Il presente Accordo termina novanta (90) giorni dopo la ricezione della notifica dell’altra Parte contraente.

Fatto a Sofia, il 21 novembre 2008, in due esemplari nelle lingue tedesca, bulgara e inglese, facendo le tre versioni parimenti fede. In caso di divergenze nell’interpretazione del presente Accordo è determinante il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Eveline Widmer-Schlumpf

Per il
Governo della Repubblica di Bulgaria:

Mihail Mikov

Protocollo d’applicazione

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia della Confederazione Svizzera
e
il Ministero dell’Interno della Repubblica di Bulgaria,

per applicare l’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della
Repubblica di Bulgaria sulla riammissione di persone senza soggiorno autorizzato (qui di seguito «Accordo»), hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Indicazioni che deve contenere la domanda di riammissione di un cittadino dello Stato di una Parte contraente
(art. 3 par. 1 dell’Accordo)

Ogni domanda di riammissione di un cittadino dello Stato di una Parte contraente, presentata in applicazione dell’articolo 1 dell’Accordo, deve contenere segnatamente le indicazioni seguenti:

  1. i dati personali della persona in questione;
  2. le indicazioni relative ai documenti menzionati nell’articolo 2 del presente Protocollo d’applicazione che attestano o rendono verosimile la cittadinanza.

Per la domanda di riammissione va utilizzato un modulo corrispondente al modello di cui all’allegato 1 del presente Protocollo d’applicazione.

Se la persona oggetto della riammissione necessita di assistenza medica, la Parte contraente richiedente fornisce anche, se ciò è nell’interesse della persona in questione, indicazioni sulla necessità di trattamenti particolari, quali assistenza medica o di altro genere, sorveglianza o trasporto in ambulanza.

Art. 2 Documenti necessari per accertare o presumere che una persona possiede la cittadinanza di una Parte contraente
(art. 1 par. 2 dell’Accordo)

La cittadinanza della persona in questione dev’essere accertata per mezzo di un documento valido, fra quelli elencati qui di seguito:

  1. per la Confederazione Svizzera:a)il passaporto;b)la carta d’identità;
  2. per la Repubblica di Bulgaria:a)il passaporto;b)la carta d’identità.

La cittadinanza della persona in questione è da ritenersi presunta sulla base di:

  1. qualsiasi documento menzionato al paragrafo 1, la cui validità è scaduta;
  2. un documento rilasciato dalle autorità competenti della Parte contraente richiesta dal quale si evince l’identità della persona in questione (licenza di condurre, libretto di marinaio, libretto militare o un altro documento rilasciato dalle autorità militari, libretto di famiglia indicante il luogo d’origine in Svizzera ecc.);
  3. un libretto di famiglia sul quale viene indicato il luogo d’origine in Svizzera;
  4. un documento di registrazione consolare o un estratto dal registro dello stato civile;
  5. una fotocopia di uno dei documenti sopra elencati;
  6. dichiarazioni rilasciate dalla persona in questione debitamente verbalizzate dalle autorità amministrative e giudiziarie;
  7. dichiarazioni di testimoni di buona fede debitamente registrate;
  8. una valutazione linguistica peritale;
  9. la corrispondenza con impronte digitali registrate negli incarti dattiloscopici dell’altra Parte contraente;
  10. qualsiasi altro documento riconosciuto dalla Parte contraente richiesta.

Art. 3 Assistenza reciproca per accertare la cittadinanza
(art. 2 par. 2 dell’Accordo)

Se la cittadinanza non può essere accertata o ritenuta presunta sulla base delle prove e/o dei documenti forniti, la rappresentanza diplomatica o consolare della Parte contraente richiedente sul territorio dello Stato della Parte contraente richiesta contatta telefonicamente o convoca per un’audizione, su domanda della Parte contraente richiesta, la persona in questione per determinarne la cittadinanza.

Su domanda dell’autorità competente della Parte contraente richiedente, l’autorità competente della Parte contraente richiesta incarica degli esperti di determinare la cittadinanza della persona in questione.

Art. 4 Indicazioni che deve contenere la domanda di riammissione di cittadini di Stati terzi o di apolidi
(art. 6 par. 1 dell’Accordo)

Ogni domanda di riammissione di un cittadino di uno Stato terzo o di un’apolide presentata conformemente all’articolo 4 dell’Accordo deve contenere segnatamente le informazioni seguenti:

  1. i dati personali e la cittadinanza della persona in questione;
  2. le indicazioni sui documenti elencati nell’articolo 5 del presente Protocollo d’applicazione, che provano o rendono verosimile l’entrata o il soggiorno della persona in questione sul territorio della Parte contraente richiesta.

Per la domanda di riammissione va utilizzato un modulo corrispondente al modello di cui all’allegato 1 del presente Protocollo d’applicazione.

Se la persona oggetto della riammissione necessita di assistenza medica, la Parte contraente richiedente fornisce anche, se ciò è nell’interesse della persona in questione, informazioni sulla necessità di trattamenti particolari, quali assistenza medica o di altro genere, sorveglianza o trasporto in ambulanza.

Art. 5 Documenti necessari per provare o rendere verosimile l’entrata o il soggiorno di cittadini di Stati terzi o di apolidi sul territorio della Parte contraente richiesta
(art. 4 par. 2 dell’Accordo)

L’entrata o il soggiorno di cittadini di Stati terzi o di apolidi sul territorio della Parte contraente richiesta dev’essere accertato o ritenuto presunto per mezzo di uno dei documenti seguenti:

  1. un timbro d’entrata o di uscita o altre indicazioni equivalenti sui documenti di viaggio;
  2. un timbro d’entrata di uno Stato limitrofo di uno dei due Stati contraenti, tenuto conto dell’itinerario seguito e della data di passaggio delle frontiere;
  3. un timbro d’entrata su passaporti falsi o contraffatti;
  4. un visto o un titolo di soggiorno rilasciato dall’autorità competente della Parte contraente richiesta;
  5. un estratto dal registro dello stato civile o qualsiasi altra registrazione ufficiale sul territorio della Parte contraente richiesta;
  6. un documento di viaggio valido o un biglietto intestato alla persona in questione che certifica formalmente l’entrata dalla frontiera esterna;
  7. un timbro di controllo al confine di uno Stato terzo apposto a un valico di frontiera ubicato sul confine comune tra lo Stato terzo e la Parte contraente richiesta;
  8. le impronte digitali rilevate dalle autorità competenti.

L’entrata o il soggiorno di cittadini di Stati terzi o di apolidi sul territorio dello Stato della Parte contraente richiesta è da ritenersi presunto in presenza di uno dei documenti o delle indicazioni seguenti:

  1. un documento rilasciato dall’autorità competente della Parte contraente richiesta da cui si evince l’identità della persona in questione, ad esempio la licenza di condurre, il libretto di marinaio o il porto d’armi;
  2. un permesso di soggiorno scaduto meno di tre (3) mesi prima della data di presentazione della domanda di riammissione;
  3. una fotocopia di uno dei documenti sopra elencati, se, dal raffronto con il documento originale presentato dalla Parte contraente richiesta, risulta autentico;
  4. documenti sull’uso di veicoli registrati sul territorio della Parte contraente richiesta;
  5. un biglietto intestato alla persona in questione;
  6. fatture di alberghi;
  7. biglietti d’appuntamento presso un medico, un dentista ecc.;
  8. scontrini di cambio di valuta;
  9. tessere d’entrata di istituzioni pubbliche e private;
  10. giustificativi di pagamento per prestazioni mediche, di alberghi, altri servizi ecc.;
  11. scontrini di cassa;
  12. lettere scritte dalla persona in questione durante il suo soggiorno sul territorio della Parte contraente richiesta;
  13. dichiarazioni rilasciate da rappresentanti dell’autorità e da alte persone;
  14. dichiarazioni attendibili e sufficientemente precise della persona in questione contenenti informazioni oggettivamente comprovabili che possono essere verificate dalla Parte contraente richiesta;
  15. dati verificabili attestanti che la persona in questione è ricorsa ai servizi di un’agenzia di viaggio o di un’impresa di trasporto.

Art. 6 Informazioni che deve contenere una domanda di transito a scopo di allontanamento o in seguito a un rifiuto d’entrata deciso dalla Parte contraente richiedente
(art. 8 dell’Accordo)

Ogni domanda di transito presentata in applicazione dell’articolo 7 dell’Accordo deve contenere in particolare le indicazioni seguenti:

  1. i dati personali e la cittadinanza della persona in questione;
  2. un documento di viaggio intestato alla persona in questione;
  3. la data del viaggio, il mezzo di trasporto, l’ora e il luogo d’arrivo sul territorio della Parte contraente richiesta, l’ora e il luogo del decollo dal territorio della Parte contraente richiesta, il Paese e il luogo di destinazione;
  4. informazioni sugli agenti di scorta (dati personali, qualifica ufficiale, documento di viaggio).

Per la domanda di transito va utilizzato un modulo corrispondente al modello di cui all’allegato 2 del presente Protocollo d’applicazione.

Art. 7 Aeroporti per la riammissione e il transito
(art. 17 dell’Accordo)

In Svizzera:

  1. Ginevra-Cointrin;
  2. Zurigo-Kloten.

Nella Repubblica di Bulgaria:

  1. aeroporto di Sofia.

Art. 8 Cooperazione tra le autorità competenti
(art. 18 dell’Accordo)

Le autorità competenti per l’esecuzione e l’applicazione dell’Accordo sono:

  1. per la Confederazione Svizzera:[tab]Dipartimento federale di giustizia e polizia,[tab]Ufficio federale della migrazione10;
  2. per la Repubblica di Bulgaria:[tab]Ministero dell’Interno,[tab]Capo della Direzione della Polizia di confine,[tab]Unità di protezione della frontiera statale.

Le designazioni precise delle autorità competenti e qualsiasi modifica concernente le autorità competenti o le loro coordinate sono comunicate senza indugio all’autorità competente dell’altra Parte contraente.

Le autorità competenti si scambiano campioni dei documenti elencati nell’articolo 2 paragrafo 1 del presente Protocollo d’applicazione.

Art. 9 Lingua di comunicazione

Salvo intesa di tenore diverso, le autorità competenti delle Parti contraenti per l’applicazione dell’Accordo impiegano la lingua inglese per la comunicazione orale e scritta.

Art. 10 Disposizioni finali

Il presente Protocollo d’applicazione entra in vigore e cessa d’avere effetto contemporaneamente all’Accordo.

Il presente Protocollo d’applicazione non è in vigore durante la sospensione dell’Accordo.

Le modifiche del presente Protocollo d’applicazione vengono decise d’intesa tra il Dipartimento federale di giustizia e polizia della Confederazione Svizzera e il Ministero dell’Interno della Repubblica di Bulgaria. Fatto a Sofia, il 21 novembre 2008, in due esemplari, nelle lingue tedesca, bulgara e inglese. In caso di divergenze nell’interpretazione del presente Protocollo d’applicazione è determinante il testo inglese.

Per il
Dipartimento federale di giustizia e polizia
della Confederazione Svizzera:

Eveline Widmer-Schlumpf

Per il
Ministero dell’interno
della Repubblica di Bulgaria:

Mihail Mikov

Allegato 1

Domanda di riammissione

Informazioni sull’autorità competente richiedente

Autorità competente:

Telefono:

Fax:

E-mail:

Persona competente (cognome, nome e funzione):

Incarto n.:

Data, ora e firma:

Informazioni sull’autorità competente richiesta

Autorità competente:

Telefono:

Fax:

E-mail:

Dati personali della persona da riammettere

Cognome e nome(i):

Cognomi e nomi precedenti, pseudonimi, soprannomi o alias:

Data e luogo di nascita:

Sesso:

Cittadinanze attuali e precedenti:

Luogo di residenza nello Stato contraente richiesto:

Altri familiari, in particolare minorenni, che accompagnano la persona da riammettere:

Identità accertata:

No

Il foglio delle impronte digitali viene spedito per posta:



No

Informazioni sui documenti di cui agli articoli 2 e 4 del protocollo d’applicazione

Genere/tipo di documento
(numero, data e luogo del rilascio, autorità ecc.):

Genere/tipo di visto (numero, data e luogo del rilascio, autorità, ecc.):

Timbro d’entrata o d’uscita:

Altri documenti o informazioni:

Informazioni sull’entrata e il soggiorno nel territorio dello Stato richiedente

Data dell’entrata:

Itinerario:

Informazioni sul soggiorno e la partenza dal territorio dello Stato richiesto

Durata del soggiorno:

Data della partenza:

Altre informazioni utili (fotografia, lingua, effetti personali, assistenza medica necessaria, misure di protezione o di sicurezza in caso di trasporto individuale ecc.)

Allegato

Elenco dei documenti allegati:

Conferma di ricezione

Data:

Ora:

Decisione dell’autorità competente richiesta:


Consenso


Rifiuto

Motivazione in caso di rifiuto:

Cognome, nome e funzione della persona competente:

Firma:

Allegato 2

Domanda di transito

Informazioni sull’autorità competente richiedente

Autorità competente:

Telefono:

Fax:

E-mail:

Persona competente (cognome, nome e funzione):

Incarto n.:

Data, ora e firma:

Informazioni sull’autorità competente richiesta

Autorità competente:

Telefono:

Fax:

E-mail:

Dati personali della persona in transito

Cognome e nome(i):

Cognomi e nomi precedenti, pseudonimi, soprannomi o alias:

Data e luogo di nascita:

Sesso:

Cittadinanza:

Luogo di residenza nello Stato di destinazione

Altri familiari, in particolare minorenni, che accompagnano la persona in transito:

Identità accertata:

No

Il foglio delle impronte digitali viene spedito per posta:



No

Documenti di viaggio

Genere/tipo di documento
(numero, data e luogo del rilascio, autorità, data di scadenza ecc.):

Genere/tipo di visto (numero, data e luogo del rilascio, autorità, data di scadenza ecc.):

Informazione concernente il viaggio

Itinerario:

Numero del volo, data, ora e luogo dell’arrivo nello Stato richiesto:

Numero del volo, data, ora e luogo della partenza dallo Stato richiesto:

Paese e luogo di destinazione:

Scorta

Informazione sulla scorta:

Dati personali degli agenti di scorta (cognome, nome, numero del passaporto e numero di servizio):

Altre informazioni utili (fotografia, lingua, effetti personali, assistenza medica necessaria, misure di protezione o di sicurezza in caso di trasporto individuale ecc.)

Allegato

Documenti che attestano il
consenso del Paese di destinazione o di altri Paesi di transito (allegati):

Elenco degli altri documenti allegati:

Conferma di ricezione

Data:

Ora:

Decisione dell’autorità competente richiesta:


Consenso


Rifiuto

Motivazione in caso di rifiuto:

Cognome, nome e funzione della persona competente:

Firma: