0.142.112.912.1
Protocollo
sull’esecuzione della riammissione di persone senza dimora autorizzata conformemente allo scambio di note dell’8/9 febbraio 1993
tra la Svizzera e la Croazia concernente la reciproca abolizione dell’obbligo del visto per titolari di un passaporto diplomatico,
di servizio o speciale
RU 2001 1620
Traduzione1
Concluso il 21 febbraio 1997
Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° settembre 1997
(Stato 1° settembre 1997)
Il Dipartimento di giustizia e polizia della Confederazione Svizzera
e
il Ministero dell’Interno della Repubblica di Croazia
(detti qui di seguito «parti contraenti»),
per l’esecuzione della riammissione di propri cittadini senza dimora autorizzata nell’altro Stato contraente, conformemente allo scambio di note dell’8/9 febbraio 19932 tra la Svizzera e la Croazia concernente la reciproca abolizione dell’obbligo del visto per titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale (detto qui di seguito «nota»):
- in considerazione delle distruzioni della guerra e delle conseguenze belliche per la Repubblica di Croazia come anche
- tenuto conto dell’onere della Repubblica di Croazia di riprendere i profughi e rifugiati, in particolare dalla Repubblica di Bosnia-Erzegovina,
hanno convenuto quanto segue:
1. Prova e attendibilità della cittadinanza
- La cittadinanza conformemente all’articolo 8 paragrafo 1 della nota può essere addotta segnatamente mediante i seguenti documenti e prove:
- per i cittadini della Confederazione Svizzera:–documenti attestanti la cittadinanza,–passaporti di qualsiasi tipo (passaporti nazionali, passaporti diplomatici, passaporti di servizio, documenti che sostituiscono il passaporto con fotografia, libretti di navigazione, attestati di navigazione interna),–attestati personali (anche attestati personali provvisori e di fortuna),–certificati d’identità provvisori,–documenti per fanciulli che sostituiscono il passaporto,–informazioni di autorità con dichiarazioni inequivocabili;
- per la Repubblica di Croazia:–documenti attestanti la cittadinanza,–documenti di viaggio, di qualsiasi tipo (passaporti nazionali, passaporti diplomatici, passaporti di servizio, libretti di navigazione, attestati di navigazione interna),–attestati personali,–informazioni di autorità con dichiarazioni inequivocabili.
- Su presentazione di simili documenti le parti contraenti riconoscono in modo vincolante che è data la prova della cittadinanza, senza che sia necessaria un’ulteriore verifica.
- La cittadinanza conformemente all’articolo 8 paragrafo 1 della nota può in particolare essere resa attendibile mediante i seguenti documenti e mezzi probatori:–passaporti militari e attestati militari come anche altri documenti che provano l’appartenenza alle forze armate di una Parte contraente,–licenze di condurre,–atti di nascita,–attestati di ditte,–perizie di esperti.
- In questi casi, la cittadinanza è considerata stabilita tra le parti contraenti finché la Parte richiesta non l’ha confutata.
- I documenti e i mezzi probatori di cui ai numeri 1.1 e 1.2 del presente protocollo comprovano e rendono verosimile la cittadinanza anche se sono scaduti per decorrenza di tempo.
- Giusta l’articolo 8 paragrafo 1, la Parte contraente richiesta è obbligata anche a riaccettare persone che, durante la dimora sul territorio nazionale della Parte contraente richiedente hanno perso la cittadinanza della Parte richiesta, senza aver acquisito un’altra cittadinanza.
2. Esecuzione della riammissione
- Ciascuna Parte contraente riammette in qualsiasi momento e senza richiesta come pure senza formalità particolari tutte le persone in possesso di un passaporto valido da essa rilasciato. Negli altri casi la riammissione avviene previa domanda.
- Per la presentazione, la ricezione e il disbrigo della domanda di riammissione sono competenti le seguenti autorità:a)nella Repubblica di Croazia:Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske
Odjel migracija
Indirizzo postale: Avenija Vukovar 33, 41000 Zagabria
Fax:(++) 385 1 612 339
Tel.:(++) 385 1 622 559b)nella Confederazione Svizzera:Dipartimento federale di giustizia e poliziaUfficio federale dei rifugiati (UFR)3Indirizzo postale: Taubenstrasse 16, CH-3003 BernaFax:(0041) 31 325 91 15Tel.(0041) 31 325 92 91 - Per la consegna può essere previsto qualsiasi valico di frontiera stradale o aeroportuale.
- La domanda di accettazione deve contenere i dati seguenti:a)nome e cognome, incluso il cognome da nubile;b)data e luogo di nascita;c)cognome della madre;d)ultimo indirizzo conosciuto sul territorio della Parte contraente richiesta;e)fotocopia del documento con il quale è comprovata o resa verosimile la cittadinanza;f)eventuali speciali necessità di assistenza, cura o trattamento della persona da trasportare in transito;g)indicazione su eventuali misure di protezione o di sicurezza necessarie per il trasporto in transito;h)valico di frontiera dove la persona dev’essere consegnata.
- Ciascuna Parte contraente rilascia ai propri cittadini che dimorano sul territorio nazionale dell’altra Parte contraente e non possiedono un passaporto valido o un documento analogo che li autorizzi a recarsi nel territorio della Parte contraente di cui possiedono la cittadinanza.
- Il termine per la riposta a una domanda di riammissione conformemente all’articolo 9 paragrafo 2 della nota inizia a decorrere dalla ricezione della domanda da parte delle autorità competenti della Parte contraente richiesta. Scaduto il termine, la consegna si considera accettata. In considerazione delle particolari condizioni esistenti attualmente, in deroga all’articolo 9 paragrafo 1 della nota vale che le autorità competenti della Repubblica di Croazia rispondono a una domanda di riammissione senza indugio, ma entro 14 giorni se la cittadinanza croata è comprovata e al più tardi entro un mese se detta cittadinanza è resa verosimile. Il Governo della Repubblica di Croazia avverte il Consiglio federale svizzero non appena vengano a mancare le ragioni della proroga dei termini.
3. Spese
- Tutte le spese connesse con la riammissione – incluse quelle di trasporto in transito attraverso Stati terzi – fino al confine nazionale della Parte contraente richiesta sono a carico della Parte contraente richiedente.
4. Entrata in vigore
- Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese dopo che le parti contraenti si saranno reciprocamente notificate per scritto e per via diplomatica che le condizioni necessarie secondo il diritto interno sono adempiute.
5. Denuncia
- Il presente protocollo ha validità illimitata. Può essere denunciato in qualsiasi momento osservando un termine di tre mesi. La denuncia dev’essere notificata all’altra Parte contraente per via diplomatica.
Fatto a Zagabria il 21 febbraio 1997 in due esemplari originali, nelle lingue tedesca e croata, entrambi i testi facenti parimenti fede.
Per il Petar Troendle |
Per il Ivan Penić |