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Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica d’Estonia concernente la riammissione di persone senza dimora autorizzata (Accordo sulla riammissione)

RU 2000 1924

Traduzione1

Concluso il 29 gennaio 1998
Entrato in vigore il 1° marzo 1998

(Stato 1° marzo 1998)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica d’Estonia

(detti in seguito Parti contraenti),

nell’intento di agevolare, in uno spirito di cooperazione e di solidarietà, la riaccettazione di persone e il loro trasporto in transito,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Riammissione di propri cittadini

Ciascuna Parte contraente, senza formalità o su richiesta dell’altra, riammette la persona che non adempie o non adempie più le condizioni d’entrata e di dimora applicabili sul territorio nazionale della Parte contraente richiedente, se è comprovabile o verosimile che questa persona possegga la cittadinanza della Parte contraente richiesta. Lo stesso vale per le persone che, dopo l’entrata sul territorio nazionale della Parte contraente richiedente, sono state private della cittadinanza della Parte contraente richiesta, senza acquistare la cittadinanza di un qualsivoglia altro Stato.

La Parte contraente richiedente riammette questa persona alle medesime condizioni se da una verifica ulteriore risulta che, al momento di lasciare il suo territorio nazionale, questa non possedeva la cittadinanza della Parte contraente richiesta.

Art. 2 Riammissione di cittadini di Stati terzi

Ciascuna delle Parti contraenti ammette, su richiesta dell’altra Parte contraente, cittadini di Stati terzi o apolidi che non adempiono o non adempiono più le condizioni vigenti per l’entrata o la dimora sul territorio nazionale della Parte contraente richiedente e cui è stato rilasciato un permesso di dimora permanente o accordato l’asilo sul territorio nazionale della Parte contraente richiesta.

La Parte contraente richiedente riammette le persone di cui nel paragrafo 1 se in seguito risulta che al momento di lasciare il territorio nazionale della Parte contraente richiesta dette persone non disponevano di un permesso di dimora permanente o non era stato accordato loro l’asilo nel territorio nazionale della Parte contraente richiesta.

Art. 3 Permesso di dimora permanente

È considerata permesso di dimora permanente giusta l’articolo 2 qualsiasi autorizzazione, elencata nel protocollo, rilasciata in virtù del diritto nazionale dalle autorità competenti di una delle Parti contraenti.

Art. 4 Termini

Se è stata inoltrata una domanda di riaccettazione, la Parte contraente richiesta sbriga per scritto entro 15 giorni feriali la domanda di riaccettazione indirizzatale.

La Parte contraente richiesta riammette entro un mese la persona di cui è decisa la riaccettazione. Il termine può essere prorogato su domanda della Parte contraente richiedente.

Se uno straniero ha dimorato ininterrottamente per oltre un anno sul territorio nazionale di una parte contraente che ne era a conoscenza, questa non può più far valere domande di riaccettazione.

Art. 5 Trasporto in transito

Ciascuna Parte contraente, su domanda dell’altra Parte, ammette cittadini di Stati terzi per il trasporto in transito (in seguito: trasporto in transito), a condizione che la continuazione del viaggio negli Stati da attraversare e la riaccettazione da parte dello Stato di destinazione siano garantite dalla Parte contraente richiedente. In questo caso non è necessario un visto di transito della Parte contraente richiesta.

Il trasporto in transito delle persone di cui nel paragrafo 1 non sarà chiesto o sarà negato se vi sono sufficienti motivi per ritenere che la persona è minacciata di trattamento inumano o di pena di morte nello Stato di destinazione o in un eventuale Stato di transito oppure che è in pericolo la sua vita, integrità fisica o libertà a causa della sua nazionalità, religione, razza o opinioni politiche.

La domanda di trasporto in transito deve essere presentata e sbrigata per scritto direttamente tra il Ministero dell’Interno della Repubblica d’Estonia e il Dipartimento federale di giustizia e polizia della Confederazione Svizzera. La forma e il contenuto della domanda sono definiti nel protocollo.

Se rifiuta la domanda di trasporto in transito per inadempimento delle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, la Parte contraente richiesta comunica per scritto alla Parte contraente richiedente i motivi determinanti il rifiuto. Quand’anche l’autorizzazione fosse stata rilasciata, le persone prese a carico per il trasporto in transito possono essere rinviate all’altra Parte contraente se fosse successivamente rilevato che non sono date le condizioni di cui al paragrafo 1 oppure se esistono motivi di rifiuto conformemente al paragrafo 2. In tal caso, la Parte contraente richiedente deve riaccettarle.

Art. 6 Protezione dei dati

Il trattamento di questi dati è retto dai principi di cui nel protocollo d’applicazione del presente accordo.

Nella misura in cui la trasmissione di dati personali è richiesta per l’applicazione del presente accordo, le informazioni devono concernere esclusivamente:

  1. i dati personali sulla persona da trasferire ed eventualmente quelli dei parenti (cognome, nome, all’occorrenza cognome precedente, soprannomi o pseudonimi, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza attuale e precedente);
  2. la carta d’identità o il passaporto (numero, durata di validità, data del rilascio, autorità del rilascio, luogo del rilascio, ecc.);
  3. altri dati indispensabili per identificare la persona da trasferire;
  4. i luoghi di dimora e gli itinerari;
  5. i permessi di dimora o i visti accordati da una delle Parti contraenti;
  6. all’occorrenza, il luogo di deposito di una domanda d’asilo;
  7. all’occorrenza, la data del deposito di una precedente domanda d’asilo, la data del deposito dell’attuale domanda d’asilo, lo stato della procedura e il tenore della decisione eventualmente pronunciata;
  8. l’assicurazione dell’accettazione da parte dello Stato di destinazione della persona da consegnare.

Art. 7 Spese

La Parte contraente richiedente assume le spese di trasporto di persone fino al confine della Parte contraente richiesta.

La Parte contraente richiesta assume le spese di trasporto in transito fino al confine dello Stato di destinazione e, all’occorrenza, anche le spese risultanti dal viaggio di ritorno.

Art. 8 Applicazione dell’accordo

Il Capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia della Confederazione Svizzera e il Ministro dell’Interno della Repubblica d’Estonia firmano un protocollo d’applicazione del presente accordo. In tale protocollo sono convenuti:

  1. i servizi ufficiali competenti nonché le modalità procedurali per la reciproca intesa e per la consegna, rispettivamente l’accettazione;
  2. i documenti e le informazioni necessari per la consegna, rispettivamente la riaccettazione;
  3. le modalità del regolamento dei conti giusta l’articolo 7 del presente accordo; nonché
  4. ulteriori modalità necessarie per l’applicazione del presente accordo.

Art. 9 Clausola d’intangibilità

Il presente accordo non tange l’applicazione della Convenzione del 28 luglio 1951 2 sullo statuto dei rifugiati, nel tenore del Protocollo del 31 gennaio 1967 3 sullo statuto dei rifugiati.

Il presente accordo non tange gli impegni derivanti dai trattati internazionali di estradizione.

Art. 10 Principio della buona collaborazione

Le Parti contraenti si impegnano a risolvere di comune intesa i problemi che sorgessero nell’applicazione del presente accordo. Si informano correntemente l’un l’altra sulle esigenze poste per l’entrata di cittadini di Stati terzi nel loro territorio.

Art. 11 Applicazione dell’accordo per il Principato del Liechtenstein

Tutte le disposizioni del presente accordo e del pertinente protocollo d’applicazione si applicano per analogia al rapporto tra la Repubblica d’Estonia e il Principato del Liechtenstein.

Art. 12 Entrata in vigore

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese seguente la firma.

Art. 13 Modifica e sospensione

Eventuali modifiche al presente accordo possono essere apportate di comune intesa mediante scambio di note diplomatiche. Ciascuna Parte contraente può sospendere provvisoriamente tutto o parte del presente accordo, ad eccezione dell’articolo 1, per motivi d’ordine, sicurezza o sanità pubblici. L’introduzione e la revoca della sospensione devono essere comunicate immediatamente all’altra Parte contraente, per scritto e per via diplomatica.

Art. 14 Denuncia

Il presente accordo rimane in vigore per un periodo indeterminato, se non è denunciato per scritto e per via diplomatica da una delle Parti contraenti. In questo caso, l’accordo è abrogato il trentesimo giorno seguente la ricezione della notifica della decisione.

Fatto a Tallinn il 29 gennaio 1998, in due esemplari nelle lingue tedesca ed estone, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Sven Meili

Per il
Governo della Repubblica d’Estonia:

Toomas Hendrik Ilves

Protocollo

Il Capo del Dipartimento di giustizia e polizia della Confederazione Svizzera
e
il Ministro dell’Interno della Repubblica d’Estonia

(detti in seguito Parti contraenti),

per l’applicazione dell’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica d’Estonia concernente la riaccettazione di persone senza dimora autorizzata (detto in seguito accordo)

hanno convenuto, in virtù dell’articolo 8 dell’accordo, quanto segue:

  1. Ad articolo 1 dell’accordo:
  2. La prova della cittadinanza è addotta segnatamente mediante i seguenti documenti:a)Per la cittadinanza estone:–passaporto valido di un cittadino della Repubblica d’Estonia;–passaporto diplomatico valido;–libretto per marinai valido;–documento di rimpatrio valido;–libretto militare.b)Per la cittadinanza svizzera:–carta d’identità valida;–documento valido sostituente il passaporto con fotografia;–passaporti validi di qualunque tipo.
  3. Su presentazione di simili documenti, le Parti contraenti riconoscono in modo vincolante che è data la prova della cittadinanza, senza che sia necessaria un’ulteriore verifica.
  4. L’attendibilità della cittadinanza è resa in particolare mediante:a)Per la cittadinanza estone:–tutti i documenti di cui al numero 1.1 del presente protocollo, anche se scaduti;–licenza di condurre;–atto di nascita;–dichiarazioni di testimoni;–indicazioni fornite dall’interessato stesso;–la lingua della persona interessata.b)Per la cittadinanza svizzera:–tutti i documenti di cui al numero 1.1 del presente protocollo, anche se scaduti;–attestato personale che prova l’appartenenza alle forze armate svizzere;–carta d’identità;–licenza di condurre;–atto di nascita;–dichiarazioni di testimoni;–indicazioni fornite dall’interessato stesso;–la lingua della persona interessata.
  5. In questi casi, la cittadinanza è considerata stabilita tra le Parti contraenti finché la parte richiesta non l’ha confutata in un termine di 15 giorni feriali.
  6. Se ritiene che la cittadinanza sia attendibile giusta il numero 1.2 del presente protocollo, la Parte contraente richiedente trasmette per scritto alla Parte contraente richiesta i dati seguenti sulla persona interessata:a)nome e cognome, se del caso cognome da nubile;b)data e luogo di nascita;c)ultimo indirizzo conosciuto nello Stato d’origine;d)fotocopie dei documenti che stabiliscono l’attendibilità della cittadinanza rispettivamente dell’identità.
  7. La risposta è trasmessa immediatamente per scritto alla Parte contraente richiedente.
  8. In caso di accettazione di persone bisognose di cure mediche, è inoltre trasmessa una descrizione dello stato di salute ed eventualmente è comunicata la necessità di un trattamento speciale, quale assistenza medica o altra, sorveglianza o trasporto con ambulanza (ev. certificato medico).
  9. Ad articoli 2 e 3 dell’accordo:
  10. L’accettazione sul fondamento dell’articolo 2 dell’accordo avviene su domanda scritta della Parte contraente richiedente. La domanda deve contenere i dati seguenti:a)nome e cognome, se del caso cognome da nubile;b)data e luogo di nascita;c)cittadinanza;d)ultimo indirizzo conosciuto nello Stato contraente richiesto;e)tipo, numero di serie e durata di validità del passaporto o di altri documenti di viaggio nonché denominazione dell’autorità di rilascio con allegata la fotocopia del documento di viaggio.
  11. La dimora duratura è comprovata mediante:a)sul territorio della Repubblica d’Estonia:–un permesso di dimora valido nel documento di viaggio valido;–una carta d’identità valida;–un passaporto per stranieri valido.b)sul territorio della Confederazione Svizzera:–un permesso B o C per stranieri valido, rilasciato dalla polizia cantonale degli stranieri a uno straniero che soggiorna o è domiciliato in Svizzera;–un documento valido di viaggio per rifugiato ai sensi della Convenzione del 28 luglio 19514 sullo statuto dei rifugiati (titolo di viaggio giusta la convenzione);–un passaporto per stranieri valido.
  12. Il numero 1.2 del presente protocollo si applica per analogia per rendere attendibile la dimora duratura. In tal caso la riaccettazione avviene unicamente con l’assenso espresso della Parte contraente richiesta. Quest’ultima risponde alla domanda entro 15 giorni feriali.
  13. Ad articoli 1 a 3 dell’accordo:
  14. Per la presentazione, la ricezione e il disbrigo della domanda di riaccettazione sono competenti le seguenti autorità:a)nella Repubblica d’Estonia:Ministero dell’Interno, Ufficio di Stato e dell’immigrazione
    Indirizzo postale:Endla str. 13, EE 0100 Tallinn
    Tel.:+372 6126 909
    Fax:+372 6313 744b)5nella Confederazione Svizzera:Dipartimento federale di giustizia e polizia
    Ufficio federale dei rifugiati (UFR)
    Indirizzo postale: Taubenstrasse 16, CH-3003 Berna
    Tel. n:+41 / 31 325 94 14
    Fax:+41 / 31 325 91 15
  15. La riaccettazione di persone può aver luogo ai seguenti posti di confine:a)per la Repubblica d’Estonia:–Aeroporto internazionale di Tallinnb)per la Confederazione Svizzera:–Zurigo, Aeroporto internazionale di Kloten–Ginevra, Aeroporto internazionale di Cointrin.
  16. Ad articolo 4 dell’accordo:
  17. I termini giusta il capoverso 4 sono termini massimi. Il termine decorre dalla notificazione della domanda di riaccettazione alla Parte contraente richiesta.
  18. Ad articolo 5 dell’accordo:
  19. Per la presentazione, la ricezione e il disbrigo della domanda di trasporto in transito sono competenti le seguenti autorità:a)nella Repubblica d’Estonia:Ministero dell’Interno, Ufficio di Stato e dell’immigrazione
    Indirizzo postale:Endla str. 13, EE 0100 TallinnTel:+372 6126 909
    Fax:+372 6313 744b)6nella Confederazione Svizzera:Dipartimento federale di giustizia e polizia
    Ufficio federale dei rifugiati (UFR)
    Indirizzo postale: Taubenstrasse 16, CH-3003 Berna
    Tel. n:+41 / 31 325 94 14
    Fax:+41 / 31 325 91 15
  20. La domanda di trasporto in transito deve contenere i seguenti dati della persona da trasportare in transito:a)nome e cognome, se del caso cognome da nubile;b)data e luogo di nascita;c)cittadinanza;d)ultimo indirizzo noto nello Stato d’origine;e)tipo, numero di serie, durata di validità del passaporto o di un documento analogo di viaggio nonché denominazione dell’autorità di rilascio con allegata la fotocopia del documento di viaggio.
  21. Nella domanda di trasporto in transito deve essere indicato se per la persona da trasportare in transito sono necessarie speciali misure di sicurezza, assistenza medica o altra assistenza.
  22. La domanda di trasporto in transito è presentata e sbrigata per scritto. La Parte contraente richiesta risponde entro cinque giorni feriali dalla ricezione della domanda.
  23. Se la Parte contraente richiesta approva una domanda, il trasporto in transito deve avvenire entro 30 giorni dalla data del ricevimento della risposta scritta.
  24. Il momento preciso e le modalità della consegna e del trasporto in transito (numero del volo, orario di partenza e di arrivo, dati personali di eventuali accompagnatori) sono convenuti direttamente tra le autorità competenti delle Parti contraenti. Se il trasporto in transito nello Stato contraente richiesto avviene via terra, possono essere proposte, per ciascun trasporto, al massimo 30 persone.
  25. Ad articolo 6 dell’accordo:
  26. Per quanto concerne la trasmissione di dati personali secondo l’articolo 6, devono essere osservati i seguenti principi:a)L’uso dei dati da parte del destinatario è autorizzato soltanto allo scopo indicato e alle condizioni fissate dalla Parte contraente mittente.b)Il destinatario informa la Parte contraente mittente, su richiesta, in merito all’uso dei dati trasmessi e dei risultati così ottenuti.c)I dati personali possono essere trasmessi esclusivamente agli organi competenti. Qualsiasi ulteriore trasmissione ad altri organi dev’essere precedentemente autorizzata dall’organo mittente.d)La Parte contraente mittente deve accertarsi dell’esattezza dei dati da trasmettere come anche della necessità e della proporzionalità rispetto allo scopo perseguito con la comunicazione. All’uopo deve essere tenuto conto dei divieti di trasmissione vigenti secondo il rispettivo diritto nazionale. Se risulta che sono stati trasmessi dati inesatti o che la trasmissione era indebita, il mittente deve avvertire immediatamente il destinatario. Quest’ultimo è obbligato a procedere alla rettificazione o alla distruzione necessaria.e)Alla persona interessata, su richiesta, devono essere comunicate le informazioni disponibili su di lei e sullo scopo dell’uso previsto. Non vi è obbligo di comunicare informazioni se da una considerazione risulta che l’interesse pubblico a non comunicare informazioni è preponderante rispetto all’interesse ad essere informata della persona in questione.Per il rimanente, il diritto della persona interessata di ricevere informazioni sui dati che la concernono personalmente risulta dal diritto nazionale della Parte contraente sul cui territorio nazionale è stata chiesta l’informazione.f)I dati personali trasmessi sono conservati soltanto fino a quando lo esige lo scopo per cui i dati sono stati comunicati. Le Parti contraenti incaricano un organo indipendente adeguato di controllare il trattamento e l’uso di questi dati.g)Le due Parti contraenti sono obbligate ad attestare nei rispettivi incartamenti la trasmissione e la ricezione di dati personali.h)Le due Parti contraenti sono obbligate a proteggere efficacemente contro l’accesso non autorizzato, contro le modifiche abusive e contro la comunicazione non autorizzata i dati personali trasmessi. In ogni caso, i dati trasmessi beneficiano almeno della protezione di cui godono i dati del medesimo tipo sul fondamento della legislazione della Parte richiedente.
  27. Gli organi competenti delle Parti contraenti usano – fatte salve convenzioni divergenti – la lingua tedesca rispettivamente inglese per l’applicazione dell’accordo e del presente protocollo.
  28. Gli esperti designati delle Parti contraenti valutano annualmente l’esperienza fatta nell’applicazione dell’accordo e del presente protocollo. Si trasmettono modelli dei rispettivi titoli di viaggio e visti validi. Se necessario, può essere convenuto un incontro.
  29. Il presente protocollo entra in vigore contemporaneamente all’accordo.

Fatto a Tallinn, il 29 gennaio 1998, in due esemplari nelle lingue tedesca e estone, entrambi i testi facenti parimenti fede.

Per il Capo del Dipartimento di giustizia
e polizia della Confederazione Svizzera:

Sven Meili

Per il Ministro dell’Interno
della Repubblica d’Estonia:

Toomas Hendrik Ilves