Il presente Accordo è ratificato o approvato dalle Parti in conformità delle rispettive procedure interne ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui l’ultima Parte notifica all’altra l’avvenuto espletamento delle suddette procedure.
Il presente Accordo è concluso per un periodo indeterminato, salvo possibilità di denuncia ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo.
Il presente Accordo può essere modificato previo accordo scritto delle Parti. Le modifiche entreranno in vigore dopo che le Parti si sono notificate reciprocamente l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure richieste a tal fine.
Ciascuna Parte può sospendere in tutto o in parte il presente Accordo per motivi di ordine pubblico, tutela della sicurezza nazionale o della salute pubblica. La decisione di sospensione è notificata all’altra Parte al più tardi 48 ore prima della sua entrata in vigore. Una volta venuti meno i motivi della sospensione, la Parte che ha sospeso l’Accordo informa senza indugio l’altra Parte.
Ciascuna Parte può denunciare il presente Accordo con notifica scritta all’altra Parte. L’Accordo cessa di essere in vigore 90 giorni dopo la data di ricezione della notifica. Fatto a Neuchâtel il 13 settembre 2013 in duplice esemplare in lingua tedesca, georgiana e inglese, ciascun testo facente ugualmente fede. Per l’interpretazione del presente Accordo è utilizzato il testo inglese.