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Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo dell’India sulla soppressione reciproca dell’obbligo
del visto per i titolari di un passaporto diplomatico

RU 2016 4185

Traduzione1

Concluso il 6 ottobre 2016

Entrato in vigore mediante scambio di note il 7 dicembre 2016

(Stato 7 dicembre 2016)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo dell’India

(in seguito «Parti contraenti»),

nell’intento di semplificare la circolazione tra la Svizzera e l’India (in seguito «Stati») dei rispettivi cittadini titolari di un passaporto diplomatico;

animati dal desiderio di rafforzare da entrambe le parti la collaborazione fondata sulla fiducia e sulla solidarietà,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Campo di applicazione

I cittadini di ciascuno Stato che sono titolari di un passaporto diplomatico nazionale valido sono esentati dall’obbligo del visto per entrare nel territorio dell’altro Stato, soggiornarvi fino a 90 (novanta) giorni nell’arco di 180 (centottanta) giorni oppure per uscirne, purché non inizino nell’altro Stato un’attività lucrativa indipendente o salariata.

Per le persone che entrano nel territorio della Svizzera dopo aver transitato dal territorio di uno o più Stati che applicano integralmente le disposizioni relative al passaggio di frontiera e ai visti conformemente all’Acquis di Schengen, la data dell’attraversamento della frontiera esterna Schengen è considerata come data dell’inizio del soggiorno nello spazio formato da tali Stati (limitato a 90 giorni), mentre la data di partenza è considerata data della fine del soggiorno in tale spazio.

Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica, in particolare, ai cittadini di ciascuno Stato titolari di un passaporto diplomatico nazionale valido che entrano e soggiornano nel territorio dell’altro Stato per la durata della loro attività in veste di membri di una missione diplomatica, di un posto consolare o di una missione permanente del loro Stato oppure in veste di funzionari di un’organizzazione internazionale.

Art. 2 Rispetto della legislazione nazionale

Durante il loro soggiorno, i cittadini di ciascuno Stato rispettano le regolamentazioni in materia di entrata e soggiorno, come pure la legislazione vigente nel territorio dell’altro Stato.

I passaporti menzionati nel presente Accordo soddisfano i requisiti di validità previsti dal diritto nazionale dello Stato accreditatario. I passaporti diplomatici dei cittadini di ciascuno Stato devono essere validi ancora almeno 6 (sei) mesi dalla data di entrata nel territorio dell’altro Stato.

Art. 3 Rifiuto d’entrata

Le autorità competenti di ciascuna Parte contraente si riservano il diritto di rifiutare l’entrata o il soggiorno nel proprio territorio ai cittadini dell’altro Stato conformemente all’articolo 1 per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine pubblico, di salute pubblica o per altri gravi motivi.

Art. 4 Perdita del passaporto diplomatico

I cittadini di ciascuno Stato che perdono il loro passaporto diplomatico sul territorio dell’altro Stato informano le autorità competenti dello Stato ospite. La missione diplomatica o il consolato competente rilascia un nuovo passaporto o documento di viaggio ai propri cittadini e informa le autorità competenti dello Stato ospite.

Art. 5 Notifica dei documenti pertinenti

Le autorità competenti delle Parti contraenti si scambiano per via diplomatica facsimile personalizzati dei loro passaporti entro 30 (trenta) giorni dalla firma del presente Accordo.

La Parte contraente che introduce un nuovo passaporto diplomatico oppure modifica quello esistente trasmette per via diplomatica all’altra Parte contraente i facsimile personalizzati dei passaporti nuovi o modificati unitamente a tutte le informazioni rilevanti sul loro utilizzo, al più tardi 30 (trenta) giorni prima della loro introduzione.

Art. 6 Risoluzione delle controversie

Le autorità competenti delle Parti contraenti si consultano sui problemi che possono derivare dall’applicazione o dall’interpretazione del presente Accordo.

Le Parti contraenti risolvono per via diplomatica tutte le controversie derivanti dall’applicazione o dall’interpretazione del presente Accordo.

Art. 7 Modifiche

Qualsiasi modifica del presente Accordo convenuta tra le Parti contraenti è notificata per via diplomatica. Le modifiche entrano in vigore 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione dell’ultima notifica con la quale le Parti contraenti si comunicano di aver espletato le necessarie procedure interne.

Art. 8 Clausola di non incidenza

Il presente Accordo lascia impregiudicati gli obblighi delle Parti contraenti derivanti dalle convenzioni internazionali cui hanno aderito, in particolare la Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 2 sulle relazioni diplomatiche e la Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 3 sulle relazioni consolari.

Art. 9 Durata di validità ed entrata in vigore

Il presente Accordo è concluso a tempo indeterminato. Entra in vigore 30 (trenta) giorni dopo la ricezione dell’ultima notifica scritta con la quale le Parti contraenti si comunicano di aver espletato le necessarie procedure interne.

Art. 10 Sospensione

Ciascuna Parte contraente può sospendere integralmente o parzialmente l’applicazione delle disposizioni del presente Accordo per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine pubblico, di salute pubblica o per altri gravi motivi. Tale sospensione è notificata per via diplomatica all’altra Parte contraente almeno 48 (quarantotto) ore prima che produca effetto. La sospensione lascia impregiudicati i diritti dei cittadini che sono già entrati nel territorio dell’altro Stato. La Parte contraente che ha sospeso l’applicazione del presente Accordo informa senza indugio l’altra Parte contraente non appena i motivi della sospensione non sussistono più. La sospensione termina il giorno della ricezione di tale notifica.

Art. 11 Denuncia

Ciascuna Parte contraente può notificare in qualsiasi momento per via diplomatica all’altra Parte contraente la sua decisione di denunciare il presente Accordo. La denuncia dell’Accordo ha effetto 30 (trenta) giorni dopo la ricezione della notifica da parte dell’altra Parte contraente. La denuncia lascia impregiudicati i diritti dei cittadini di uno Stato contraente che sono già entrati nel territorio dell’altro Stato. Fatto a Nuova Dehli, il 6 ottobre 2016, in due esemplari nelle lingue tedesca, hindi e inglese, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenze d’interpretazione, fa stato il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Simonetta Sommaruga

Per il
Governo dell’India:

Rajnath Singh