I cittadini di ciascuno Stato che sono titolari di un passaporto diplomatico nazionale valido sono esentati dall’obbligo del visto per entrare nel territorio dell’altro Stato, soggiornarvi fino a 90 (novanta) giorni nell’arco di 180 (centottanta) giorni oppure per uscirne, purché non inizino nell’altro Stato un’attività lucrativa indipendente o salariata.
Per le persone che entrano nel territorio della Svizzera dopo aver transitato dal territorio di uno o più Stati che applicano integralmente le disposizioni relative al passaggio di frontiera e ai visti conformemente all’Acquis di Schengen, la data dell’attraversamento della frontiera esterna Schengen è considerata come data dell’inizio del soggiorno nello spazio formato da tali Stati (limitato a 90 giorni), mentre la data di partenza è considerata data della fine del soggiorno in tale spazio.
Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica, in particolare, ai cittadini di ciascuno Stato titolari di un passaporto diplomatico nazionale valido che entrano e soggiornano nel territorio dell’altro Stato per la durata della loro attività in veste di membri di una missione diplomatica, di un posto consolare o di una missione permanente del loro Stato oppure in veste di funzionari di un’organizzazione internazionale.