Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica di Macedonia,
(in seguito «Parti contraenti»),
decisi ad intensificare la cooperazione per combattere in modo più efficace l’immigrazione clandestina,
desiderosi di instaurare, con il presente Accordo e su base di reciprocità, procedure rapide ed efficaci per l’identificazione e il rimpatrio ordinato e sicuro di quanti non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di entrata, presenza e soggiorno nei territori della Confederazione Svizzera o della Repubblica di Macedonia, e di agevolare il transito di tali persone in uno spirito di cooperazione,
tenendo conto che, se necessario, la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Macedonia sono tenute a prodigarsi per allontanare verso il rispettivo Stato d’origine o di residenza i cittadini di un Paese terzo e gli apolidi entrati illegalmente nel loro territorio,
sottolineando che il presente Accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità della Confederazione Svizzera e della Repubblica di Macedonia derivanti dal diritto internazionale, in particolare dalla Convenzione europea del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dalla Convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati,
tenendo conto che la cooperazione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Macedonia nei campi della riammissione e dell’agevolazione degli spostamenti tra i due Stati è nel loro interesse reciproco,
hanno convenuto quanto segue:
Art.
1
Definizioni
Ai fini del presente Accordo si intende per:
- «cittadino della Confederazione Svizzera»: chiunque abbia la cittadinanza della Confederazione Svizzera;
- «cittadino della Repubblica di Macedonia»: chiunque abbia la cittadinanza della Repubblica di Macedonia;
- «cittadino di un Paese terzo»: chiunque abbia una cittadinanza diversa da quella della Confederazione Svizzera o della Repubblica di Macedonia;
- «apolide»: qualsiasi persona priva di cittadinanza;
- «permesso di soggiorno»: certificato di qualunque tipo, rilasciato dalla Confederazione Svizzera o dalla Repubblica di Macedonia, che autorizza una persona a soggiornare sul loro territorio. Non rientrano nella definizione i permessi temporanei di permanere nel territorio in attesa che venga esaminata la domanda di asilo o la domanda di permesso di soggiorno;
- «visto»: autorizzazione rilasciata o decisione adottata dalla Confederazione Svizzera o dalla Repubblica di Macedonia per consentire l’entrata o il transito nel suo territorio. Sono esclusi i visti di transito aeroportuale;
- «Stato richiedente»: lo Stato (Confederazione Svizzera o Repubblica di Macedonia) che presenta domanda di riammissione ai sensi dell’articolo 4 oppure domanda di transito ai sensi dell’articolo 11 del presente Accordo;
- «Stato richiesto»: lo Stato (Confederazione Svizzera o Repubblica di Macedonia) cui è indirizzata una domanda di riammissione ai sensi dell’articolo 4 oppure una domanda di transito ai sensi dell’articolo 11 del presente Accordo;
- «autorità competente»: qualsiasi autorità nazionale della Confederazione Svizzera o della Repubblica di Macedonia incaricata dell’attuazione del presente Accordo conformemente all’articolo 16;
- «riammissione»: il trasferimento da parte dello Stato richiedente e l’ammissione da parte dello Stato richiesto di persone (cittadini dello Stato richiesto, cittadini di Paesi terzi o apolidi) di cui sono stati accertati l’entrata, la presenza o il soggiorno illegali nello Stato richiedente, conformemente alle disposizioni del presente Accordo;
- «transito»: il passaggio di un cittadino di un Paese terzo o di un apolide nel territorio dello Stato richiesto durante il trasferimento dallo Stato richiedente al Paese di destinazione.
Allegato 5
Dichiarazione comune relativa all’articolo 2 paragrafo 1
«Le Parti contraenti prendono atto che, conformemente alla legislazione in materia di cittadinanza della Confederazione Svizzera e della Repubblica di Macedonia, un cittadino svizzero o macedone non può essere privato della sua cittadinanza senza acquistarne un’altra.
Le Parti contraenti convengono di consultarsi a tempo debito in caso di cambiamento di tale situazione legale.»
Allegato 6
Autorità richiedente:
Riferimento:
Destinatario: Autorità richiesta:
(luogo e data)
Domanda di riammissione ai sensi dell’articolo 5 dell’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Macedonia sulla riammissione delle persone in posizione irregolare
А. Dati personali
4. Sesso e descrizione fisica
(altezza, colore degli occhi, segni particolari ecc.):
5. Alias (nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi):
6. Cittadinanza e lingua:
7. Stato civile: coniugato/a celibe/nubile divorziato/a vedovo/a
Per le persone coniugate:
Nome del coniuge:
Nome ed età dei figli (se del caso):
8. Ultimo indirizzo nello Stato richiedente:
B. Dati personali del coniuge (se del caso)
1. Cognome e nome (sottolineare il cognome):
2. Nome da nubile:
3. Data e luogo di nascita:
4. Sesso e descrizione fisica
(altezza, colore degli occhi, segni particolari ecc.):
5. Alias (nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi):
6. Cittadinanza e lingua:
C. Dati personali dei figli (se del caso)
1. Cognome e nome (sottolineare il cognome):
2. Data e luogo di nascita:
3. Sesso e descrizione fisica
(altezza, colore degli occhi, segni particolari ecc.):
4. Cittadinanza e lingua:
D. Mezzi di prova allegati
E. Osservazioni
(firma) (timbro)
Allegato 7
Autorità richiedente:
Riferimento:
Destinatario: Autorità richiesta:
(luogo e data)
Domanda di transito ai sensi dell’articolo 12 dell’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Macedonia sulla riammissione delle persone in posizione irregolare
А. Dati personali
4. Sesso e descrizione fisica
(altezza, colore degli occhi, segni particolari ecc.):
5. Alias (nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi):
6. Cittadinanza e lingua:
7. Tipo e numero del documento di viaggio:
B. Operazione di transito
1. Tipo di transito:
2. Stato di destinazione finale:
3. Altri eventuali Stati di transito:
4. Valico di frontiera proposto, data e orario del trasferimento ed eventuali scorte:
5. Ammissione garantita in ogni altro Stato di transito e nello Stato di destinazione finale (art. 12 par. 2)?
6. Conoscenza di motivi di rifiuto di un transito (art. 12 par. 3)?
C. Osservazioni
(firma) (timbro)