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0.142.115.209

Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo
della Repubblica di Macedonia sulla riammissione
delle persone in posizione irregolare

RU 20125333

Traduzione1

Concluso il 15 marzo 2012

Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° ottobre 2012

(Stato 1° ottobre 2012)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica di Macedonia,

(in seguito «Parti contraenti»),

decisi ad intensificare la cooperazione per combattere in modo più efficace l’immigrazione clandestina,

desiderosi di instaurare, con il presente Accordo e su base di reciprocità, procedure rapide ed efficaci per l’identificazione e il rimpatrio ordinato e sicuro di quanti non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di entrata, presenza e soggiorno nei territori della Confederazione Svizzera o della Repubblica di Macedonia, e di agevolare il transito di tali persone in uno spirito di cooperazione,

tenendo conto che, se necessario, la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Macedonia sono tenute a prodigarsi per allontanare verso il rispettivo Stato d’origine o di residenza i cittadini di un Paese terzo e gli apolidi entrati illegalmente nel loro territorio,

sottolineando che il presente Accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità della Confederazione Svizzera e della Repubblica di Macedonia derivanti dal diritto internazionale, in particolare dalla Convenzione europea del 4 novembre 1950 2 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dalla Convenzione del 28 luglio 1951 3 relativa allo status dei rifugiati,

tenendo conto che la cooperazione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Macedonia nei campi della riammissione e dell’agevolazione degli spostamenti tra i due Stati è nel loro interesse reciproco,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente Accordo si intende per:

  1. «cittadino della Confederazione Svizzera»: chiunque abbia la cittadinanza della Confederazione Svizzera;
  2. «cittadino della Repubblica di Macedonia»: chiunque abbia la cittadinanza della Repubblica di Macedonia;
  3. «cittadino di un Paese terzo»: chiunque abbia una cittadinanza diversa da quella della Confederazione Svizzera o della Repubblica di Macedonia;
  4. «apolide»: qualsiasi persona priva di cittadinanza;
  5. «permesso di soggiorno»: certificato di qualunque tipo, rilasciato dalla Confederazione Svizzera o dalla Repubblica di Macedonia, che autorizza una persona a soggiornare sul loro territorio. Non rientrano nella definizione i permessi temporanei di permanere nel territorio in attesa che venga esaminata la domanda di asilo o la domanda di permesso di soggiorno;
  6. «visto»: autorizzazione rilasciata o decisione adottata dalla Confederazione Svizzera o dalla Repubblica di Macedonia per consentire l’entrata o il transito nel suo territorio. Sono esclusi i visti di transito aeroportuale;
  7. «Stato richiedente»: lo Stato (Confederazione Svizzera o Repubblica di Macedonia) che presenta domanda di riammissione ai sensi dell’articolo 4 oppure domanda di transito ai sensi dell’articolo 11 del presente Accordo;
  8. «Stato richiesto»: lo Stato (Confederazione Svizzera o Repubblica di Macedonia) cui è indirizzata una domanda di riammissione ai sensi dell’articolo 4 oppure una domanda di transito ai sensi dell’articolo 11 del presente Accordo;
  9. «autorità competente»: qualsiasi autorità nazionale della Confederazione Svizzera o della Repubblica di Macedonia incaricata dell’attuazione del presente Accordo conformemente all’articolo 16;
  10. «riammissione»: il trasferimento da parte dello Stato richiedente e l’ammissione da parte dello Stato richiesto di persone (cittadini dello Stato richiesto, cittadini di Paesi terzi o apolidi) di cui sono stati accertati l’entrata, la presenza o il soggiorno illegali nello Stato richiedente, conformemente alle disposizioni del presente Accordo;
  11. «transito»: il passaggio di un cittadino di un Paese terzo o di un apolide nel territorio dello Stato richiesto durante il trasferimento dallo Stato richiedente al Paese di destinazione.

Sezione I Obblighi di riammissione

Art. 2 Riammissione dei propri cittadini

Lo Stato richiesto riammette sul proprio territorio, su istanza dello Stato richiedente e senza ulteriori adempimenti rispetto a quelli previsti dal presente Accordo, tutti coloro che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di entrata, presenza o soggiorno nel territorio dello Stato richiedente, purché sia accertato o vi sia la fondata presunzione, conformemente all’articolo 6 del presente Accordo, che siano cittadini dello Stato richiesto.

Lo Stato richiesto riammette anche:

  1. i figli minorenni non coniugati delle persone di cui al paragrafo 1, a prescindere dal luogo di nascita o dalla cittadinanza, salvo che godano di un diritto autonomo di residenza nello Stato richiedente;
  2. il coniuge delle persone di cui al paragrafo 1, avente cittadinanza diversa, purché abbia o ottenga il diritto di entrata o di soggiorno nel territorio dello Stato richiesto, salvo che goda di un titolo di soggiorno autonomo nel territorio dello Stato richiedente.

Ciascuna Parte contraente riammette anche le persone alle quali dopo la loro entrata sul territorio dello Stato richiedente è stata revocata la cittadinanza dello Stato richiesto o che vi hanno rinunciato, sempre che le autorità competenti dello Stato richiedente non abbiano per lo meno assicurato loro la naturalizzazione.

Lo Stato richiesto rilascia senza indugio il necessario documento di viaggio munito di un periodo di validità di 30 giorni, destinato alla persona di cui è stata approvata la riammissione; lo fa a prescindere dalla volontà della persona da riammettere.

Qualora sia impossibile, per motivi de jure o de facto, rimpatriare l’interessato entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, lo Stato richiesto rilascia, entro 14 giorni di calendario, un nuovo documento di viaggio con lo stesso periodo di validità senza che siano necessarie ulteriori verifiche. Se entro 14 giorni di calendario lo Stato richiesto non ha rilasciato un nuovo documento di viaggio, si considera che accetta il documento per stranieri rilasciato dallo Stato richiedente.

Art. 3 Riammissione di cittadini di Paesi terzi e di apolidi

Lo Stato richiesto riammette sul proprio territorio, su istanza dello Stato richiedente e senza ulteriori adempimenti rispetto a quelli previsti dal presente Accordo, i cittadini di Paesi terzi e gli apolidi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di entrata, presenza o soggiorno nel territorio dello Stato richiedente, purché sia accertato o vi sia la fondata presunzione, conformemente all’articolo 7 del presente Accordo, che tali persone:

  1. siano entrate irregolarmente nel territorio dello Stato richiedente in provenienza dal territorio dello Stato richiesto; oppure
  2. possedevano, al momento dell’entrata, un permesso di soggiorno valido rilasciato dallo Stato richiesto; oppure
  3. possedevano, al momento dell’entrata, un visto valido rilasciato dallo Stato richiesto e siano entrati nel territorio dello Stato richiedente in provenienza dal territorio dello Stato richiesto.

L’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se:

  1. il cittadino di un Paese terzo o l’apolide si è trovato soltanto in transito attraverso un aeroporto internazionale dello Stato richiesto; oppure
  2. lo Stato richiedente ha rilasciato al cittadino di un Paese terzo o all’apolide un visto o un permesso di soggiorno prima che entrasse nel suo territorio o una volta entrato, sempre che:–l’interessato non sia in possesso di un visto o di un permesso di soggiorno con un periodo di validità superiore rilasciato dallo Stato richiesto, oppure–il visto o il permesso di soggiorno rilasciato dallo Stato richiedente sia stato ottenuto usando documenti falsi o contraffatti;
  3. il cittadino di un Paese terzo o l’apolide non necessita di un visto per entrare nel territorio dello Stato richiedente.

La Repubblica di Macedonia riammette, su istanza della Confederazione Svizzera, i cittadini della ex Repubblica socialista federativa di Iugoslavia che non hanno acquisito un’altra cittadinanza, nati e registrati come domiciliati alla data dell’8 settembre 1991 nel territorio della ex Repubblica Socialista di Macedonia.

Dopo che lo Stato richiesto ha dato risposta scritta favorevole alla domanda di riammissione, lo Stato richiedente rilascia all’interessato un documento di viaggio riconosciuto dallo Stato richiesto. Se lo Stato richiedente è la Repubblica di Macedonia, tale documento di viaggio è un passaporto per stranieri rilasciato dal Ministero dell’Interno. Se lo Stato richiedente è la Confederazione Svizzera, tale documento di viaggio è un documento di viaggio svizzero d’emergenza rilasciato dall’Ufficio federale della migrazione 4 del Dipartimento federale di giustizia e polizia.

Sezione II Procedura di riammissione

Art. 4 Principi

Fatto salvo il paragrafo 2, il trasferimento di una persona da riammettere secondo uno degli obblighi di cui agli articoli 2 e 3 del presente Accordo è subordinato alla presentazione di una domanda di riammissione all’autorità competente dello Stato richiesto.

Non è necessaria una domanda di riammissione se l’interessato è in possesso di un documento di viaggio o di una carta d’identità validi e, se del caso, di un visto o di un permesso di soggiorno validi dello Stato richiesto.

Art. 5 Domanda di riammissione

La domanda di riammissione contiene:

  1. tutti i dati disponibili della persona da riammettere (p. es. nomi, cognomi, data e luogo di nascita, sesso e ultimo luogo di residenza nello Stato richiesto) e, eventualmente, i dati relativi ai figli minorenni non coniugati e/o al coniuge;
  2. indicazione dei mezzi con i quali è fornita la prova o la prova «prima facie» delle condizioni per la riammissione;
  3. una fotografia della persona da riammettere;
  4. se necessari e disponibili, i dati biometrici della persona da riammettere, quali impronte digitali, immagine della retina o dell’iride, riconoscimento vocale, immagine del volto e misure della mano.

Un modulo comune per le domande di riammissione figura nell’allegato 6 del Protocollo d’applicazione del presente Accordo.

Art. 6 Prove della cittadinanza

La cittadinanza ai sensi dell’articolo 2 paragrafo 1 del presente Accordo può essere dimostrata, in particolare, con i documenti elencati nell’Allegato 1 del Protocollo d’applicazione del presente Accordo. Se vengono presentati tali documenti, lo Stato richiesto riconosce la cittadinanza senza che siano necessarie ulteriori verifiche. La prova della cittadinanza non può essere basata su documenti falsi.

La prova «prima facie» della cittadinanza ai sensi dell’articolo 2 paragrafo 1 del presente Accordo è basata, in particolare, sui documenti elencati nell’Allegato 2 del Protocollo d’applicazione del presente Accordo, ancorché scaduti. Se vengono presentati tali documenti, lo Stato richiesto ritiene accertata la cittadinanza, sempre che non possa provare il contrario. La prova «prima facie» della cittadinanza non può essere basata su documenti falsi.

Se non può essere presentato alcuno dei documenti di cui all’allegato 1 o 2 del Protocollo d’applicazione del presente Accordo, la rappresentanza diplomatica o consolare competente dello Stato richiesto interroga senza indugio la persona da riammettere onde stabilirne la cittadinanza. La rappresentanza diplomatica o consolare stende un rapporto scritto dell’interrogatorio. In caso di esito negativo occorre addurre i pertinenti motivi. In caso di esito positivo, lo Stato richiedente predispone una domanda di riammissione conformemente agli articoli 4 e 5 del presente Accordo.

Se del caso, è possibile designare esperti incaricati di verificare la cittadinanza della persona da riammettere.

Art. 7 Prove riguardanti i cittadini di Paesi terzi e gli apolidi

L’adempimento delle condizioni per la riammissione di cittadini di Paesi terzi e di apolidi ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 1 del presente Accordo è dimostrato, in particolare, con i mezzi di prova elencati nell’Allegato 3 parte A del Protocollo d’applicazione del presente Accordo; tale prova non può essere basata su documenti falsi. Le Parti contraenti riconoscono reciprocamente tali mezzi di prova senza che siano necessarie ulteriori verifiche.

La prova «prima facie» delle condizioni per la riammissione di cittadini di Paesi terzi e di apolidi ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 1 del presente Accordo è basata, in particolare, sui mezzi elencati nell’Allegato 3 parte B del Protocollo d’applicazione del presente Accordo; tale prova non può essere basata su documenti falsi. Se viene presentata una prova «prima facie», le Parti contraenti ritengono adempite le condizioni, a meno che non possano provare il contrario.

L’illegalità dell’entrata, della presenza o del soggiorno è stabilita mediante i documenti di viaggio dell’interessato sui quali non figurino il visto o il permesso di soggiorno necessari per il territorio dello Stato richiedente. Analogamente, costituisce prova «prima facie» dell’illegalità dell’entrata, della presenza o del soggiorno una dichiarazione dello Stato richiedente da cui risulti che l’interessato non possiede i documenti di viaggio, il visto o il permesso di soggiorno necessari.

La prova «prima facie» delle condizioni per la riammissione di cittadini della ex Repubblica socialista federativa di Iugoslavia ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 3 del presente Accordo è basata, in particolare, sui mezzi elencati nell’Allegato 4 del Protocollo d’applicazione del presente Accordo; tale prova non può essere basata su documenti falsi. Se viene presentata una prova «prima facie», la Repubblica di Macedonia ritiene adempite le condizioni, a meno che non possa provare il contrario.

Art. 8 Termini

La domanda di riammissione deve essere presentata all’autorità competente dello Stato richiesto entro un anno dalla data in cui l’autorità competente dello Stato richiedente ha preso conoscenza del fatto che un cittadino di un Paese terzo o un apolide non soddisfa o non soddisfa più le condizioni in vigore per l’entrata, la presenza o il soggiorno. Non vi è obbligo di riammissione qualora la domanda di riammissione concernente gli interessati sia stata presentata dopo il suddetto termine. Qualora non sia possibile presentare in tempo la domanda per motivi de jure o de facto, il termine è prorogato, su istanza, fino a 60 giorni di calendario a decorrere dalla data in cui tali motivi abbiano cessato di esistere.

Alla domanda di riammissione lo Stato richiesto dà senza indugio risposta scritta, in ogni caso entro un massimo 14 giorni di calendario. I termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda di riammissione. Qualora non sia possibile rispondere tempestivamente per motivi de jure o de facto, il termine è prorogato, su richiesta debitamente motivata, fino a un massimo di 30 giorni di calendario.

Lo Stato richiedente ottiene motivazione scritta del rigetto di una domanda di riammissione.

In caso di approvazione, il trasferimento avviene entro sei mesi nei termini convenuti dalle competenti autorità conformemente all’articolo 9 paragrafo 1 del presente Accordo. Su istanza dello Stato richiedente, questo termine può essere prorogato per il tempo necessario a sormontare gli ostacoli giuridici o pratici al trasferimento.

Art. 9 Modalità di trasferimento e mezzi di trasporto

Prima di trasferire una persona, le autorità competenti dello Stato richiedente e dello Stato richiesto stabiliscono per scritto, anticipatamente, la data del trasferimento, il valico di frontiera, le eventuali scorte e altre informazioni pertinenti.

Per quanto possibile e se del caso, i punti stabiliti per scritto di cui al paragrafo 1 contengono parimenti le informazioni seguenti:

  1. una dichiarazione, rilasciata con il consenso dell’interessato, attestante che la persona da trasferire può aver bisogno di assistenza o di cure;
  2. tutte le altre misure di protezione o di sicurezza necessarie nel caso specifico o le informazioni sulle condizioni di salute dell’interessato, qualora ciò sia nel suo interesse.

Sono autorizzati tutti i mezzi di trasporto aereo o terrestre. Il trasferimento aereo non è subordinato all’uso di vettori nazionali dello Stato richiedente o dello Stato richiesto, ed è possibile utilizzare sia i voli di linea che i voli charter. Se è necessaria una scorta, essa non deve costituirsi obbligatoriamente di personale autorizzato dello Stato richiedente, basta che sia personale autorizzato delle Parti contraenti.

Art. 10 Riammissione indebita

Lo Stato richiedente reintegra chiunque sia stato riammesso dallo Stato richiesto se è appurato, entro tre mesi dal ritorno dell’interessato, che non sono adempite le condizioni di cui all’articolo 2 o 3 del presente Accordo. In questo caso si osservano, in quanto applicabili, le norme di procedura del presente Accordo, e lo Stato richiesto trasmette tutte le informazioni disponibili sull’identità e sulla cittadinanza effettive dell’interessato.

Sezione III Operazioni di transito

Art. 11 Principi

Le Parti contraenti cercano di limitare il transito dei cittadini di Paesi terzi o degli apolidi ai casi in cui non sia possibile il rimpatrio direttamente nello Stato di destinazione.

Lo Stato richiesto autorizza il transito dei cittadini di Paesi terzi o degli apolidi se sono garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito e la riammissione nello Stato di destinazione .

Il transito di cittadini di Paesi terzi o di apolidi è effettuato sotto scorta se lo Stato richiesto lo richiede. Le modalità procedurali per il transito sotto scorta sono rette dal Protocollo d’applicazione del presente Accordo.

Lo Stato richiesto può opporsi al transito:

  1. se il cittadino di un Paese terzo o l’apolide rischia realmente, nello Stato di destinazione o in un altro Stato di transito, di subire torture, pene o trattamenti inumani o degradanti o la pena di morte, oppure di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le opinioni politiche; oppure
  2. se il cittadino di un Paese terzo o l’apolide deve subire procedimenti o sanzioni penali nello Stato richiesto o in un altro Stato di transito; oppure
  3. per motivi attinenti alla pubblica sanità, alla sicurezza interna, all’ordine pubblico o ad altri interessi nazionali dello Stato richiesto.

Lo Stato richiesto può revocare tutte le autorizzazioni rilasciate qualora emergano o si appurino successivamente circostanze di cui al paragrafo 4 che impediscono l’operazione di transito, o qualora non siano più garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito o la riammissione nello Stato di destinazione. In tal caso, lo Stato richiedente reintegra, se necessario e senza indugio, il cittadino di un Paese terzo o l’apolide.

Art. 12 Procedura di transito

Un modulo comune per le domande di transito figura nell’allegato 7 del Protocollo d’applicazione del presente Accordo.

La domanda di transito deve essere presentata per scritto all’autorità competente dello Stato richiesto e contenere le seguenti informazioni:

  1. tipo di transito (aereo o terrestre), itinerario, altri Stati di transito e Stato di destinazione finale;
  2. dati dell’interessato (nome, cognome, nome da nubile, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi, data di nascita, sesso e possibilmente luogo di nascita, cittadinanza, lingua, tipo e numero del documento di viaggio);
  3. valico di frontiera previsto, ora del trasferimento ed eventuale scorta.

Lo Stato richiesto informa lo Stato richiedente del proprio consenso all’operazione di transito, entro due giorni lavorativi dopo il ricevimento della domanda e per scritto, confermando il valico di frontiera e l’orario previsti per l’ammissione, oppure lo informa che il transito è rifiutato spiegando i motivi del rifiuto.

In caso di transito aereo, la persona da riammettere e le eventuali scorte sono esonerate, nei limiti degli obblighi internazionali dello Stato richiesto, dall’obbligo del visto di transito aeroportuale.

Le autorità competenti dello Stato richiesto, previe consultazioni reciproche, collaborano alle operazioni di transito, provvedendo segnatamente alla sorveglianza degli interessati e mettendo a disposizione strutture adatte allo scopo.

Sezione IV Spese

Art. 13 Spese di trasporto e di transito

Tutte le spese di trasporto afferenti alla riammissione e al transito ai sensi del presente Accordo fino al valico di frontiera dello Stato di destinazione finale sono a carico dello Stato richiedente, come anche le spese di trasporto e manutenzione dello Stato richiesto afferenti al ritorno di persone ai sensi dell’articolo 10 del presente Accordo. È fatto salvo il diritto delle autorità competenti delle Parti contraenti di recuperare tali spese dall’interessato o da terzi.

Sezione V Protezione dei dati e clausola di non incidenza

Art. 14 Protezione dei dati

I dati personali vengono comunicati solo qualora ciò sia necessario per l’applicazione del presente Accordo da parte delle autorità competenti delle Parti contraenti, a seconda dei casi. Per la comunicazione, il trattamento o l’elaborazione dei dati personali in un caso specifico, le autorità competenti della Confederazione Svizzera si attengono alla loro legislazione nazionale pertinente e le autorità competenti della Repubblica di Macedonia si attengono alla loro legislazione nazionale pertinente.

Si applicano inoltre i seguenti principi:

  1. i dati personali devono essere trattati lealmente e lecitamente;
  2. i dati personali devono essere rilevati per le specifiche, esplicite e legittime finalità dell’attuazione del presente Accordo e successivamente non devono essere trattati dall’autorità che li comunica e da quella che li riceve in modo incompatibile con tali finalità;
  3. i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e non eccessivi rispetto alle finalità per le quali vengono rilevati e/o per le quali vengono successivamente trattati; in particolare, i dati personali comunicati possono riguardare unicamente:–gli estremi della persona da trasferire e, se del caso, dei membri della sua famiglia (nomi, cognomi, eventuali nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi, sesso, stato civile, data e luogo di nascita, cittadinanza attuale, eventuali cittadinanze precedenti),–il passaporto, la carta di identità o la patente di guida e altri documenti di legittimazione o di viaggio (numero, periodo di validità, data, autorità e luogo di rilascio),–scali e itinerari,–altre informazioni necessarie per identificare la persona da trasferire o per esaminare le condizioni di riammissione ai sensi del presente Accordo;
  4. i dati personali devono essere esatti e, se necessario, aggiornati;
  5. i dati personali devono essere conservati in modo da consentire l’identificazione dell’interessato per e non oltre il tempo necessario a conseguire le finalità per le quali sono rilevati o successivamente trattati;
  6. sia l’autorità che comunica i dati personali che quella che li riceve prendono tutte le misure del caso per rettificare, cancellare o congelare i dati il cui trattamento non sia conforme alle disposizioni del presente articolo, in particolare quando i dati non sono adeguati, pertinenti ed esatti, ovvero risultano eccessivi rispetto alle finalità per le quali vengono trattati. Ciò comprende anche l’obbligo di informare l’altra Parte contraente della rettifica, della cancellazione o del congelamento di tali dati;
  7. su richiesta, l’autorità che riceve i dati personali informa l’autorità che li ha comunicati del loro uso e dei risultati ottenuti. Su richiesta, la persona interessata deve essere informata in merito alla trasmissione dei dati che la riguardano e all’uso previsto;
  8. i dati personali possono essere comunicati solo alle autorità competenti. L’eventuale trasmissione ad altri organi è subordinata alla previa autorizzazione dell’autorità che li comunica;
  9. l’autorità che comunica i dati personali e l’autorità che li riceve sono tenute a registrare per scritto la trasmissione e il ricevimento dei dati. Proteggono i dati personali trasmessi contro l’accesso non autorizzato, le modifiche abusive e la comunicazione non autorizzata. Il controllo del trattamento e dell’utilizzo dei dati è assicurato per ciascuna Parte contraente da un organo nazionale indipendente e competente.

Art. 15 Clausola di non incidenza

Il presente Accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità della Confederazione Svizzera e della Repubblica di Macedonia derivanti dal diritto internazionale, in particolare da tutti i trattati di cui sono parte, inclusi quelli menzionati nel preambolo.

Nessuna disposizione del presente Accordo osta al ritorno di una persona secondo altre modalità formali o informali.

Sezione VI Attuazione e applicazione

Art. 16 Cooperazione e riunioni peritali

Le Parti contraenti si scambiano i facsimile dei rispettivi documenti di viaggio per stranieri conformemente all’articolo 3 paragrafo 4 del presente Accordo non appena lo stesso entra in vigore.

Le competenti autorità delle Parti contraenti si prestano mutua assistenza per l’applicazione e l’interpretazione del presente Accordo.

Ciascuna Parte contraente può chiedere la riunione di esperti di entrambe le Parti contraenti al fine di risolvere questioni relative all’attuazione e all’applicazione del presente Accordo.

Le Parti contraenti risolvono per via diplomatica le difficoltà riguardanti l’attuazione e l’applicazione del presente Accordo.

Art. 17 Protocollo d’applicazione

Le Parti contraenti concludono un protocollo d’applicazione contenente disposizioni riguardanti:

  1. la designazione delle autorità competenti;
  2. i valichi di frontiera per il trasferimento di persone;
  3. le modalità di comunicazione tra le autorità competenti;
  4. le condizioni per i trasferimenti di persone sotto scorta, compreso il transito sotto scorta dei cittadini di Paesi terzi e degli apolidi;
  5. ulteriori mezzi e documenti necessari per l’applicazione del presente Accordo;
  6. le modalità e procedure per recuperare le spese afferenti all’applicazione dell’articolo 13 del presente Accordo.

Sezione VII Disposizioni finali

Art. 18 Modifiche

Il presente accordo può essere modificato o completato di comune intesa dalle Parti contraenti. Le modifiche e i complementi entrano in vigore secondo la procedura prevista dall’articolo 19 del presente Accordo.

Art. 19 Entrata in vigore, durata e denuncia

Il presente Accordo è ratificato o approvato dalle Parti contraenti in conformità delle loro procedure.

Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti contraenti si notificano l’avvenuto espletamento delle procedure di cui al paragrafo 1.

Il presente Accordo sostituisce l’Accordo del 16 aprile 1998 5 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo macedone concernente la riammissione di persone senza dimora autorizzata, firmato a Skopje.

Il presente Accordo è concluso per un periodo illimitato.

Ciascuna Parte contraente può, dandone notifica ufficiale all’altra Parte contraente, sospendere temporaneamente, completamente o in parte l’attuazione del presente Accordo in relazione ai cittadini di Paesi terzi e agli apolidi, per motivi di sicurezza, di ordine pubblico o di salute pubblica. La sospensione entra in vigore il secondo giorno successivo alla notifica.

Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente Accordo o parte di esso dandone notifica ufficiale all’altra Parte contraente. Il presente Accordo termina sei mesi dopo la notifica. Fatto a Skopje, il 15 marzo 2012, in duplice esemplare nelle lingue francese, macedone e inglese, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenza d’interpretazione del presente Accordo è utilizzato il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Stefano Lazzarotto

Per il
Governo della Repubblica di Macedonia:

Gordana Jankuloska

Protocollo d’applicazione

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia della Confederazione Svizzera
e
il Ministero dell’Interno della Repubblica di Macedonia,

(in seguito «Parti contraenti»);

conformemente all’articolo 17 dell’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Macedonia sulla riammissione delle persone in posizione irregolare (in seguito «Accordo»),

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Autorità competenti

Le autorità competenti per l’applicazione dell’Accordo sono:

  1. per la Confederazione Svizzera:
  2. Dipartimento federale di giustizia e polizia
    Ufficio federale della migrazione6
    Divisione Ritorno
    Quellenweg 6
    3003 Berna-Wabern
  3. per la Repubblica di Macedonia:
  4. Ministero dell’Interno
    Ufficio degli affari pubblici
    Divisione per le frontiere e la migrazione
    Sezione degli stranieri e della riammissione
    Dimche Mirchev bb
    1000 Skopje

Le designazioni precise delle autorità competenti e qualsiasi modifica in merito sono comunicate senza indugio all’autorità competente dell’altra Parte contraente.

Art. 2 Domanda di riammissione

L’autorità competente dello Stato richiedente invia per scritto la domanda di riammissione direttamente all’autorità competente dello Stato richiesto per una via di trasmissione sicura.

L’autorità competente dello Stato richiesto invia per scritto la risposta alla domanda di riammissione direttamente all’autorità competente dello Stato richiedente per una via di trasmissione sicura.

Art. 3 Altri documenti

Se lo Stato richiedente ritiene che altri documenti, non elencati negli allegati
1–4 del presente Protocollo d’applicazione, sono necessari per comprovare la cittadinanza della persona da riammettere, tali documenti devono essere inviati allo Stato richiesto assieme alla domanda di riammissione.

Lo Stato richiesto decide se tenere conto dei documenti menzionati nel paragrafo 1 nel quadro del trattamento della domanda di riammissione.

Art. 4 Interrogatorio

Se, conformemente all’articolo 6 paragrafo 3 dell’Accordo, la cittadinanza della persona da riammettere non può essere dimostrata in base ai documenti elencati nell’allegato 1 o 2 del presente Protocollo d’applicazione, sono applicabili una o entrambe le procedure seguenti:

  1. l’autorità competente di ciascuna Parte contraente può sollecitare un interrogatorio presso una rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato richiesto allo scopo di accertare la cittadinanza della persona da riammettere. L’interrogatorio è effettuato entro tre giorni lavorativi dalla data in cui è stato sollecitato. La rappresentanza diplomatica o consolare trasmette il proprio rapporto all’autorità competente dello Stato richiedente entro tre giorni lavorativi dall’interrogatorio;
  2. l’autorità competente dello Stato richiedente sollecita interrogatori da parte di esperti dello Stato richiesto, da svolgersi sul territorio dello Stato richiedente. Se dagli interrogatori degli esperti emerge la prova o la fondata presunzione della cittadinanza della persona da riammettere, le è immediatamente rilasciato un documento di viaggio.

Art. 5 Procedura di riammissione e di transito

Ai fini della riammissione e del transito delle persone da riammettere, le Parti contraenti riconoscono i seguenti valichi di frontiera:

  1. per la Confederazione Svizzera: gli aeroporti internazionali di Zurigo-Kloten, Basilea-Mulhouse e Ginevra-Cointrin e il valico di frontiera di Sankt Margrethen;
  2. per la Repubblica di Macedonia: l’aeroporto internazionale di Skopje – Aleksander Veliki e i valichi di frontiera di Tabanovce, Dolno Blace, Bogorodica e Kafasan.

Ciascuna Parte contraente informa l’altra, senza indugio e per via diplomatica, di ogni cambiamento dell’elenco dei valichi di frontiera di cui al paragrafo 1.

Art. 6 Domanda di transito

L’autorità competente dello Stato richiedente invia la domanda di transito direttamente all’autorità competente dello Stato richiesto per una via di trasmissione sicura.

L’autorità competente dello Stato richiesto invia la risposta alla domanda di transito direttamente all’autorità competente dello Stato richiedente per una via di trasmissione sicura.

Art. 7 Riammissione o transito con scorta

Se la riammissione o il transito di una persona avviene sotto scorta, lo Stato richiedente deve fornire le seguenti indicazioni: nomi, cognomi, gradi, posizioni degli agenti di scorta, tipo, numero e data di rilascio dei loro passaporti e legittimazioni di servizio, contenuto del loro mandato.

Gli agenti di scorta devono rispettare le leggi dello Stato richiesto.

Gli agenti di scorta non devono portare armi o altri oggetti vietati sul territorio dello Stato richiesto.

Gli agenti di scorta svolgono la loro missione in civile, sono muniti di passaporto e legittimazione di servizio validi e sono in grado di comprovare il mandato conferito loro dalle autorità competenti dello Stato richiedente.

Le autorità competenti delle Parti contraenti stabiliscono anticipatamente, caso per caso, il numero di agenti di scorta.

Le autorità competenti cooperano per quanto riguarda tutte le questioni legate al soggiorno degli agenti di scorta sul territorio dello Stato richiesto. Se necessario, gli agenti di scorta vengono assistiti dall’autorità competente dello Stato richiesto.

Art. 8 Spese

Conformemente all’articolo 13 dell’Accordo, lo Stato richiedente rimborsa allo Stato richiesto, entro 30 giorni dalla ricezione della fattura, le spese sopportate risultanti dalla riammissione e dal transito.

Art. 9 Lingua

Salvo intesa contraria, le autorità competenti delle Parti contraenti per l’applicazione dell’Accordo impiegano la lingua inglese per la comunicazione orale e scritta.

Art. 10 Allegati

Gli allegati 1–7 costituiscono parte integrante del presente Protocollo d’applicazione.

Art. 11 Entrata in vigore, denuncia e sospensione

Il presente Protocollo d’applicazione entra in vigore alla stessa data dell’Accordo.

Il presente Protocollo d’applicazione è denunciato alla stessa data dell’Accordo.

Il presente Protocollo d’applicazione non ha effetto durante la sospensione dell’Accordo. Fatto a Skopje, il 15 marzo 2012, in duplice esemplare nelle lingue inglese, francese e macedone, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenza d’interpretazione del presente Protocollo d’applicazione è utilizzato il testo inglese.

Per il
Dipartimento federale di giustizia
e polizia della Confederazione Svizzera:

Stefano Lazzarotto

Per il
Ministero dell’Interno della
Repubblica di Macedonia:

Gordana Jankuloska

Allegato 1

Lista di documenti e prove concernenti la cittadinanza

(art. 6 par. 1)

  1. Passaporti nazionali validi di tutti i tipi;
  2. carte d’identità nazionali valide;
  3. libretti militari e carte d’identità militari validi.

Allegato 2

Lista di documenti e prove concernenti la cittadinanza

(art. 6 par. 2)

  1. Tutti i documenti elencati nell’allegato 1 del presente Protocollo d’applicazione la cui validità è scaduta o loro fotocopie;
  2. patenti di guida o loro fotocopie;
  3. certificati di nascita o loro fotocopie;
  4. tessere aziendali o loro fotocopie;
  5. dichiarazioni di testimoni;
  6. dichiarazioni dell’interessato e lingua da questi parlata, anche in base ai risultati di un test ufficiale volto a stabilirne la cittadinanza;
  7. certificati di cittadinanza o altri documenti ufficiali da cui risulti la cittadinanza o loro fotocopia;
  8. esami del DNA;
  9. dati biometrici quali impronte digitali, immagine della retina o dell’iride, riconoscimento vocale, immagine del volto e misure della mano;
  10. tutti gli altri documenti che possono concorrere a stabilire la cittadinanza dell’interessato.

Allegato 3

Lista di documenti e prove
concernenti i cittadini di un Paese terzo e gli apolidi

(art. 7 par. 1 e 2)

Parte A
  1. Timbri di entrata/uscita, o annotazioni analoghe, sul documento di viaggio dell’interessato o altre prove dell’entrata o dell’uscita (p. es. videoregistrazioni o fotografie);
  2. documenti, certificati e note di ogni tipo (fatture alberghiere, biglietti d’appuntamento presso medici o dentisti, carte di accesso a edifici pubblici o privati, contratti di noleggio auto, ricevute di carte di credito ecc.) da cui risulti chiaramente che l’interessato ha soggiornato nel territorio dello Stato richiesto;
  3. biglietti nominativi e/o liste di passeggeri per viaggi via aereo, ferrovia, mare o pullman attestanti la presenza e l’itinerario dell’interessato nel territorio dello Stato richiesto;
  4. informazioni da cui risulti che l’interessato si è servito di una guida o di un’agenzia di viaggi;
  5. dichiarazioni ufficiali rilasciate, segnatamente, dal personale dell’autorità di frontiera e da altri testimoni che possano attestare il passaggio del confine da parte dell’interessato;
  6. dichiarazioni ufficiali dell’interessato in procedimenti giudiziari o amministrativi.
Parte B
  1. Descrizione del luogo e delle circostanze in cui la persona è stata fermata dopo l’entrata nel territorio dello Stato richiedente, rilasciata dalle autorità competenti di questo Stato;
  2. informazioni sull’identità e/o sul soggiorno di una persona, fornite da un’organizzazione internazionale o non governativa;
  3. comunicazioni o conferma di informazioni da parte di familiari, compagni di viaggio ecc.;
  4. dichiarazioni dell’interessato.

Allegato 4

Lista di documenti e prove
concernenti i cittadini di un Paese terzo e gli apolidi

(art. 7 par. 4)

  1. Certificati di nascita, o loro fotocopie, rilasciati dalla ex Repubblica socialista federativa di Iugoslavia;
  2. documenti pubblici, o loro fotocopie, rilasciati dalla Repubblica di Macedonia o dalla ex Repubblica socialista federativa di Iugoslavia, attestanti il luogo di nascita e il domicilio registrato, come previsto all’articolo 3 paragrafo 3 dell’Accordo;
  3. altri documenti o certificati, o loro fotocopie, attestanti il luogo di nascita e il domicilio registrato nel territorio della Repubblica di Macedonia;
  4. dichiarazioni ufficiali dell’interessato in procedimenti giudiziari o amministrativi.

Allegato 5

Dichiarazione comune relativa all’articolo 2 paragrafo 1

«Le Parti contraenti prendono atto che, conformemente alla legislazione in materia di cittadinanza della Confederazione Svizzera e della Repubblica di Macedonia, un cittadino svizzero o macedone non può essere privato della sua cittadinanza senza acquistarne un’altra.

Le Parti contraenti convengono di consultarsi a tempo debito in caso di cambiamento di tale situazione legale.»

Allegato 6

Autorità richiedente:

Riferimento:

Destinatario: Autorità richiesta:

(luogo e data)

Domanda di riammissione ai sensi dell’articolo 5 dell’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Macedonia sulla riammissione delle persone in posizione irregolare

А. Dati personali

1. Cognome e nome (sottolineare il cognome):

2. Nome da nubile:

3. Data e luogo di nascita:

4. Sesso e descrizione fisica
(altezza, colore degli occhi, segni particolari ecc.):

5. Alias (nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi):

6. Cittadinanza e lingua:

7. Stato civile: coniugato/a celibe/nubile divorziato/a vedovo/a

Per le persone coniugate:

Nome del coniuge:

Nome ed età dei figli (se del caso):

8. Ultimo indirizzo nello Stato richiedente:

B. Dati personali del coniuge (se del caso)

1. Cognome e nome (sottolineare il cognome):

2. Nome da nubile:

3. Data e luogo di nascita:

4. Sesso e descrizione fisica
(altezza, colore degli occhi, segni particolari ecc.):

5. Alias (nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi):

6. Cittadinanza e lingua:

C. Dati personali dei figli (se del caso)

1. Cognome e nome (sottolineare il cognome):

2. Data e luogo di nascita:

3. Sesso e descrizione fisica
(altezza, colore degli occhi, segni particolari ecc.):

4. Cittadinanza e lingua:

D. Mezzi di prova allegati

E. Osservazioni

(firma) (timbro)

Allegato 7

Autorità richiedente:

Riferimento:

Destinatario: Autorità richiesta:

(luogo e data)

Domanda di transito ai sensi dell’articolo 12 dell’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Macedonia sulla riammissione delle persone in posizione irregolare

А. Dati personali

1. Cognome e nome (sottolineare il cognome):

2. Nome da nubile:

3. Data e luogo di nascita:

4. Sesso e descrizione fisica
(altezza, colore degli occhi, segni particolari ecc.):

5. Alias (nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi):

6. Cittadinanza e lingua:

7. Tipo e numero del documento di viaggio:

B. Operazione di transito

1. Tipo di transito:

per via aerea

via terra

2. Stato di destinazione finale:

3. Altri eventuali Stati di transito:

4. Valico di frontiera proposto, data e orario del trasferimento ed eventuali scorte:

5. Ammissione garantita in ogni altro Stato di transito e nello Stato di destinazione finale (art. 12 par. 2)?

no

6. Conoscenza di motivi di rifiuto di un transito (art. 12 par. 3)?

no

C. Osservazioni

(firma) (timbro)