I cittadini degli Stati delle Parti contraenti che sono titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale nazionale valido e che sono membri di una missione diplomatica, di un posto consolare o di una rappresentanza permanente del loro Stato presso un’organizzazione con cui è stato stipulato un accordo di sede possono entrare nel territorio dello Stato dell’altra Parte contraente o soggiornarvi senza visto per la durata delle loro funzioni. La Parte contraente accreditante notifica anticipatamente per via diplomatica alla Parte contraente accreditatrice il titolo e la funzione delle persone summenzionate.
I familiari delle persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo beneficiano delle medesime agevolazioni a condizione che siano cittadini della Parte contraente accreditante, che siano titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale nazionale valido e che la Parte contraente accreditante li riconosca come familiari autorizzati a vivere con le persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo.