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Accordo
tra Consiglio federale svizzero e il Governo del Sultanato dell’Oman sulla soppressione reciproca dell’obbligo del visto per i titolari
di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale

RU 2010 5031

Traduzione1

Concluso il 6 agosto 2010

Entrato in vigore mediante scambio di note il 18 novembre 2010

(Stato 18 novembre 2010)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo del Sultanato dell’Oman

(detti in seguito «Parti contraenti»),

desiderosi di rafforzare i rapporti bilaterali tra loro esistenti,

nell’intento di agevolare la circolazione dei loro cittadini titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale,

animati dal desiderio di rafforzare la collaborazione fondata sulla reciproca fiducia e sulla solidarietà,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Personale diplomatico e consolare accreditato

I cittadini degli Stati delle Parti contraenti che sono titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale nazionale valido e che sono membri di una missione diplomatica, di un posto consolare o di una rappresentanza permanente del loro Stato presso un’organizzazione con cui è stato stipulato un accordo di sede possono entrare nel territorio dello Stato dell’altra Parte contraente o soggiornarvi senza visto per la durata delle loro funzioni. La Parte contraente accreditante notifica anticipatamente per via diplomatica alla Parte contraente accreditatrice il titolo e la funzione delle persone summenzionate.

I familiari delle persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo beneficiano delle medesime agevolazioni a condizione che siano cittadini della Parte contraente accreditante, che siano titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale nazionale valido e che la Parte contraente accreditante li riconosca come familiari autorizzati a vivere con le persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Art. 2 Altri motivi di viaggio

I cittadini degli Stati delle Parti contraenti che sono titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale nazionale valido e non sono contemplati dal paragrafo 1 dell’articolo 1 sono esentati dall’obbligo del visto per entrare nello Stato dell’altra Parte contraente, soggiornarvi fino a novanta (90) giorni nell’arco di centottanta (180) giorni oppure per uscirne, purché non vi esercitino un’attività lucrativa.

Per le persone che entrano nel territorio svizzero dopo aver transitato attraverso uno o più Stati che applicano integralmente le disposizioni dell’acquis di Schengen, il termine di novanta (90) giorni decorre dalla data in cui è stata attraversata la frontiera esterna dell’area di Schengen.

Art. 3 Rispetto della legislazione nazionale

Durante il loro soggiorno i cittadini delle Parti contraenti rispettano le disposizioni legali in materia di entrata e soggiorno, come pure la legislazione vigente nel territorio dello Stato dell’altra Parte contraente.

Art. 4 Rifiuto d’entrata

Le autorità competenti di ciascuna Parte contraente si riservano il diritto di rifiutare l’entrata o il soggiorno nel proprio territorio ai cittadini dello Stato dell’altra Parte contraente contemplati dagli articoli 1 e 2 del presente Accordo, per ragioni di sicurezza nazionale, ordine pubblico o salute pubblica.

Art. 5 Notifica dei documenti pertinenti

Le autorità competenti delle Parti contraenti si scambiano per via diplomatica i facsimile dei loro passaporti menzionati all’articolo 1 del presente Accordo entro trenta (30) giorni dalla firma del presente Accordo.

L’autorità competente della Parte contraente che modifica i propri passaporti invia all’autorità competente dell’altra Parte contraente, al più tardi trenta (30) giorni prima della loro introduzione, i nuovi facsimile unitamente a tutte le informazioni rilevanti sull’utilizzo dei documenti.

Art. 6 Composizione delle controversie

Le autorità competenti delle Parti contraenti si consultano sui problemi che possono derivare dall’applicazione o dall’interpretazione del presente Accordo. Le Parti contraenti risolvono per via diplomatica le controversie derivanti dal presente Accordo.

Art. 7 Modifiche del presente Accordo

Le modifiche concordate tra le Parti contraenti sono notificate per via diplomatica. Entrano in vigore il giorno della ricezione della seconda notifica con cui le Parti contraenti si comunicano di aver espletato le necessarie procedure interne.

Art. 8 Altri obblighi

Il presente Accordo lascia impregiudicati gli obblighi delle Parti contraenti derivanti dalle convenzioni internazionali cui hanno aderito, in particolare la Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 2 sulle relazioni diplomatiche e la Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 3 sulle relazioni consolari.

Art. 9 Entrata in vigore

Il presente Accordo entra in vigore trenta (30) giorni dopo la ricezione per via diplomatica dell’ultima nota scritta con cui le Parti contraenti si comunicano di aver espletato le formalità necessarie.

Art. 10 Sospensione

Ciascuna Parte contraente può sospendere integralmente o parzialmente l’applicazione del presente Accordo per ragioni di sicurezza nazionale, ordine pubblico o salute pubblica. La Parte contraente interessata notifica anticipatamente per scritto all’altra Parte contraente la propria intenzione di sospendere l’applicazione del presente Accordo. La sospensione entra in vigore il giorno in cui l’altra Parte contraente riceve la notifica. La Parte contraente che ha sospeso l’applicazione del presente Accordo informa senza indugio per via diplomatica l’altra Parte contraente non appena i motivi della sospensione non sussistono più e il presente Accordo è nuovamente applicabile.

Art. 11 Denuncia

Il presente Accordo è concluso a tempo indeterminato. Ciascuna Parte contraente che desidera denunciarlo notifica la sua intenzione per scritto all’altra Parte contraente per via diplomatica. L’Accordo cessa di aver efficacia il trentesimo (30°) giorno dopo la data di ricezione della notifica. Il presente Accordo è stato firmato a Berna il 6 agosto 2010 in due originali in lingua araba, francese e inglese, tutti i testi facenti parimenti fede. In caso di divergenza d’interpretazione fa fede il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per il
Governo del Sultanato dell’Oman:

Alard du Bois-Reymond

Sayyid Badr bin Hamed Al-Busaidi