Ogni domanda di transito contiene:
- dati personali ed eventualmente cittadinanza della persona da far transitare;
- indicazioni sul documento di viaggio della persona da far transitare;
- data del viaggio, numero del volo, ora e luogo d’arrivo sul territorio della Parte contraente richiesta, ora e luogo di partenza dal territorio della Parte contraente richiesta, Paese e luogo di destinazione oppure altri Paesi di transito;
- informazioni da cui risulta che il Paese di destinazione o altri Paesi di transito hanno accettato l’ammissione della persona in questione;
- se il transito avviene sotto scorta, dati sugli agenti di scorta (dati personali, funzione, documento di viaggio, legittimazione di servizio).
Un modello del modulo per la domanda di transito figura nell’allegato 2 del presente Protocollo. Ogni voce deve essere compilata o stralciata.
La domanda è trasmessa direttamente alle autorità competenti per una via di trasmissione sicura, in particolare per telefax, in giorni feriali, almeno 48 ore prima del transito o, se il transito avviene di sabato, domenica o in un giorno festivo, almeno 72 ore prima del transito. Se la scorta è garantita dalla Parte contraente richiesta, la domanda va trasmessa il più tardi 96 ore prima.
La Parte contraente richiesta risponde alla domanda di transito nel più breve termine di tempo, il più tardi entro 24 ore dalla ricezione della domanda nei giorni feriali o, al più tardi entro 48 ore, se la domanda è trasmessa di sabato, domenica o un giorno festivo.
Il transito di una persona avviene soltanto quando la Parte contraente richiesta ha accettato la domanda di transito e lo ha comunicato per scritto alla Parte contraente richiedente. L’accettazione relativa al transito è valida per 30 giorni. Questo termine può essere prorogato d’intesa fra le due Parti contraenti.
Se la persona da far transitare ha bisogno di cure mediche, nella misura in cui sia nell’interesse della persona in questione, la Parte contraente richiedente fornisce inoltre informazioni sulla necessità di un trattamento medico particolare o di un’altra assistenza, di sorveglianza o di trasporto in ambulanza.
Se respinge la domanda di transito perché non sono adempiute le condizioni menzionate nell’articolo 6 dell’Accordo oppure si applica l’articolo 7 dell’Accordo, la Parte contraente richiesta comunica per scritto alla Parte contraente richiedente i motivi determinanti per siffatta decisione.
Se il transito avviene sotto scorta, la consegna della persona da far transitare è documentata dalle autorità competenti delle Parti contraenti in un verbale di consegna (il pertinente modulo figura nell’allegato 3 del presente Protocollo) a meno che la scorta nel Paese di destinazione o in un altro Paese di transito sia assicurata da rappresentanti della Parte contraente richiedente.