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Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e
il Governo della Repubblica di Polonia
concernente la consegna e la riammissione
di persone in situazione irregolare

RU 2006 1821

Traduzione1

Concluso il 19 settembre 2005
Entrato in vigore mediante scambio di note il 31 marzo 2006

(Stato 31 marzo 2006)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica di Polonia

detti qui di seguito «le Parti contraenti»,

mossi dal desiderio di agevolare, con spirito di collaborazione e secondo il principio della reciprocità, la consegna e la riammissione di persone in situazione irregolare;

nel rispetto della Dichiarazione universale sui diritti dell’uomo, adottata il 10 dicembre 1948 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 2 , della Convenzione sullo statuto dei rifugiati, adottata a Ginevra il 28 luglio 1951 3 , e del Protocollo sullo statuto dei rifugiati concluso a New York il 31 gennaio 1967 4 ,

hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I Riammissione di cittadini delle Parti contraenti

Art. 1

Su domanda dell’altra Parte contraente, ciascuna Parte contraente riammette, senza altre formalità che non siano fissate nel presente Accordo, ogni persona che non adempie o non adempie più le condizioni vigenti di ingresso o di dimora sul territorio della Parte contraente richiedente, se viene provato o reso verosimile che questa persona possiede la cittadinanza della Parte richiesta.

La Parte contraente richiedente riammette la persona di cui si fa menzione nel paragrafo 1. alle stesse condizioni se da una verifica successiva risulta che essa, al momento di lasciare il territorio della Parte contraente richiedente non possedeva la cittadinanza della Parte contraente richiesta.

Art. 2

Se è reso verosimile che una persona da riammettere possiede la cittadinanza dell’altra Parte contraente, una rappresentanza diplomatica o consolare della Parte contraente richiesta dopo riesame provvede senza indugio a far allestire per questa persona un documento di viaggio nella misura in cui sia necessario per la sua riammissione.

Se esiste un dubbio sulla cittadinanza di una persona da riammettere, su richiesta dell’altra Parte contraente una rappresentanza diplomatica o consolare della Parte contraente richiesta, entro tre giorni feriali successivi alla ricezione della domanda, prende tutte le misure necessarie per stabilire la cittadinanza della persona in questione. In particolare fanno parte di queste misure l’audizione della persona in questione e le ricerche nei registri essenziali. Se conferma la cittadinanza, la rappresentanza diplomatica o consolare provvede senza indugio ad allestire per questa persona un documento di viaggio.

Capitolo II Riammissione di cittadini di Stati terzi e apolidi

Art. 3

Ciascuna Parte contraente, su richiesta dell’altra Parte contraente, riammette senza altre formalità che non siano fissate nel presente Accordo ogni cittadino di Stati terzi o apolide che non adempie o non adempie più le condizioni vigenti di ingresso o di soggiorno sul territorio della Parte contraente richiedente, se questa persona possiede un visto valido o un qualsiasi permesso di soggiorno valido rilasciato dalla Parte contraente richiesta.

Ciascuna Parte contraente, su richiesta dell’altra Parte contraente, riammette senza altre formalità che non siano fissate nel presente Accordo ogni cittadino di Stati terzi o apolide che non adempie o non adempie più le condizioni vigenti di ingresso o di soggiorno sul territorio della Parte contraente richiedente, se viene provato o reso verosimile che questa persona è giunta con un mezzo di trasporto pubblico (aeroplano, bus o ferrovia) direttamente sul territorio della Parte contraente richiedente, dopo essere giunto sul territorio della Parte contraente richiesta, avervi soggiornato e aver viaggiato attraverso detto territorio.

Ciascuna Parte contraente, su richiesta dell’altra Parte contraente, riammette senza altre formalità che non siano fissate nel presente Accordo ogni cittadino di Stati terzi o apolide che non adempie o non adempie più le condizioni vigenti di ingresso o di soggiorno sul territorio della Parte contraente richiedente, se viene provato o reso verosimile che questa persona in un periodo di sei mesi innanzi alla presentazione della domanda di riammissione ha lasciato il territorio della Parte contraente richiesta dopo avervi soggiornato legalmente per almeno sei giorni.

Art. 4

L’obbligo di riammissione giusta l’articolo 3 non sussiste per:

  1. i cittadini di Stati terzi o gli apolidi a cui la Parte contraente richiedente ha rilasciato un visto diverso dal visto di transito o il visto aeroportuale o un qualsiasi altro permesso di soggiorno, a meno che la Parte contraente richiesta abbia rilasciato un visto valido o un permesso di soggiorno valido di durata più lunga;
  2. i cittadini di Stati terzi o gli apolidi autorizzati a soggiornare sul territorio di uno Stato con il quale la Parte contraente richiedente ha un confine nazionale comune;
  3. i cittadini di Stati terzi o gli apolidi che hanno soggiornato da più di un anno sul territorio della Parte contraente richiedente, a meno che non siano in possesso di un qualsiasi permesso di soggiorno valido rilasciato dalla Parte contraente richiesta;
  4. i cittadini di Stati terzi o gli apolidi ai quali la Parte contraente richiedente ha riconosciuto lo statuto di rifugiati in applicazione della Convenzione adottata a Ginevra il 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati e del Protocollo concluso a New York il 31 gennaio 1967 sullo statuto dei rifugiati oppure lo statuto di apolidi in applicazione della Convenzione adottata il 28 settembre 19545 a New York sullo statuto degli apolidi;
  5. i cittadini di Stati terzi o gli apolidi che la Parte contraente richiesta ha rinviato nel loro Paese d’origine o verso uno Stato terzo, a condizione che non siano entrati sul territorio della Parte contraente richiedente dopo che, in seguito all’esecuzione dell’allontanamento dal territorio della Parte contraente richiesta, sono nuovamente entrati sul territorio della Parte contraente richiesta, l’hanno attraversato oppure vi hanno soggiornato.

Art. 5

La Parte contraente richiedente riammette sul suo territorio senza altre formalità che non siano fissate nel presente Accordo ogni persona menzionata nell’articolo 3 se da accertamenti posteriori risulta che al momento di lasciare il territorio della Parte contraente richiedente essa non adempiva le condizioni di cui nell’articolo 3.

Capitolo III Transito

Art. 6

Ciascuna Parte contraente autorizza, su richiesta dell’altra Parte contraente, il transito sul proprio territorio di cittadini di Stati terzi o di apolidi oggetto di una decisione di allontanamento o di rifiuto d’ingresso emanata dalla Parte contraente richiedente, nella misura in cui la Parte contraente richiedente ha garantito l’ammissione nello Stato di destinazione o in altri Stati di transito.

La Parte contraente richiedente garantisce alla Parte contraente richiesta che ogni persona di cui è autorizzato il transito possiede un biglietto di viaggio valido e un documento di viaggio valido per lo Stato di destinazione. La Parte contraente richiedente assume l’intera responsabilità durante tutto il viaggio di un cittadino di uno Stato terzo o di un apolide verso lo Stato di destinazione o in altri Stati di transito e riammette tale persona qualora, per un motivo qualsiasi, la decisione di allontanamento o di rifiuto d’ingresso non possa essere eseguita.

Art. 7

Il transito ai fini dell’esecuzione di un allontanamento o dopo un rifiuto d’ingresso può essere rifiutato se:

  1. un cittadino di uno Stato terzo o un apolide nello Stato di destinazione o in un altro Stato di transito rischia di essere perseguitato a causa della sua razza, religione, cittadinanza, appartenenza a un determinato gruppo sociale o a causa delle sue opinioni politiche;
  2. un cittadino di uno Stato terzo o un apolide nello Stato di destinazione, in un altro Stato di transito o sul territorio della Parte contraente richiesta può aspettarsi un procedimento penale o un’esecuzione di pena. Prima del transito, la Parte contraente richiesta informa per scritto la Parte contraente richiedente riguardo a un siffatto procedimento penale aperto sul suo territorio o riguardo a una siffatta condanna pronunciata.

Art. 8

La Parte contraente richiedente comunica alla Parte contraente richiesta se la persona da far transitare deve essere scortata. La Parte contraente richiesta può assicurare essa stessa la scorta o autorizzare la Parte contraente richiedente ad assicurare la scorta sul suo territorio.

Art. 9

Se il transito avviene sotto scorta, gli agenti di scorta, mentre svolgono il loro incarico, devono disporre di un passaporto, di una legittimazione di servizio e di un permesso di transito rilasciato dalle autorità competenti della Parte contraente richiesta.

Gli agenti di scorta della Parte contraente richiedente scortano in abiti borghesi la persona da far transitare. Possono utilizzare manette di plastica se, a causa del comportamento di questa persona, l’uso è necessario per garantire la sicurezza durante il viaggio.

Durante il transito, gli agenti di scorta sono responsabili per la custodia dei cittadini di Stati terzi o degli apolidi e devono assicurarsi che la persona in questione si imbarchi sull’aeroplano. A tal fine ricevono il sostegno delle autorità competenti della Parte contraente richiesta e ne devono seguire le istruzioni.

Se del caso, la Parte contraente richiesta si assume la responsabilità per la custodia e l’imbarco dei cittadini di Stati terzi e degli apolidi.

La Parte contraente richiedente prende tutte le misure necessarie affinché il cittadino di Stati terzi o l’apolide attraversi il più in fretta possibile l’aeroporto della Parte contraente richiesta.

Art. 10

Se la persona da far transitare rifiuta d’imbarcarsi o se l’imbarco è impossibile, la Parte contraente richiedente riprende in consegna questa persona immediatamente oppure entro 24 ore al massimo a partire dal suo arrivo all’aeroporto.

Art. 11

Se partecipano al transito, le autorità competenti della Parte contraente richiesta comunicano alle autorità competenti della Parte contraente richiedente tutti i fatti degni di nota sopravvenuti durante il transito.

Capitolo IV Protezione dei dati

Art. 12

I dati che devono essere comunicati in relazione con il presente Accordo possono concernere esclusivamente:

  1. i dati personali riguardanti la persona da riammettere o da far transitare come anche, se necessario, quelli riguardanti i suoi famigliari (cognome, nome, se del caso cognomi precedenti, soprannomi o pseudonimi, nomi fittizi, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza attuale e precedente);
  2. il passaporto, la carta d’identità, altri documenti di identità e documenti di viaggio;
  3. altre informazioni necessarie all’identificazione della persona da riammettere o da far transitare (in particolare impronte digitali, fotografie);
  4. luoghi di soggiorno e itinerari di viaggio;
  5. i permessi di soggiorno o i visti concessi.

I dati personali sono trattati da ciascuna Parte contraente conformemente al proprio diritto interno, salvaguardando i diritti della persona in questione e alle condizioni di cui nei paragrafi 3–7.

I dati personali possono essere trattati unicamente dalle autorità competenti per l’esecuzione del presente Accordo ed esclusivamente ai fini del presente Accordo. La Parte contraente che trasmette i dati deve accertarsi della loro esattezza, come pure della necessità e della proporzionalità rispetto allo scopo perseguito con la comunicazione. Se i dati trasmessi sono inesatti oppure la trasmissione era indebita, la Parte contraente che ha ricevuto i dati deve essere immediatamente avvertita. Questa deve rettificare o distruggere i dati in questione.

I dati personali possono essere comunicati esclusivamente alle autorità o ai servizi competenti che adempiono i compiti menzionati nel presente Accordo. Possono essere ritrasmessi ad altre autorità o servizi soltanto previa autorizzazione scritta delle autorità competenti che li ha comunicati. I dati personali trasmessi possono essere conservati soltanto fino a quando lo esige lo scopo per cui sono stati trasmessi.

Ciascuna Parte contraente informa l’altra Parte contraente, su richiesta, in merito all’utilizzo dei dati e dei risultati ottenuti.

Ciascuna Parte contraente documenta la trasmissione dei dati personali.

Ciascuna Parte contraente è tenuta a proteggere i dati personali trasmessi contro l’accesso non autorizzato, le modifiche abusive e la comunicazione illecita.

Capitolo V Disposizioni generali e finali

Art. 13

I costi per il trasporto di una persona da riammettere giusta gli articoli 1, 3 e 5 fino alla frontiera nazionale della Parte contraente richiesta e, se necessario, i costi per un eventuale viaggio di ritorno sono a carico della Parte contraente richiedente.

I costi per un transito giusta gli articoli 6 e 10 fino allo Stato di destinazione e, se necessario, i costi per un eventuale viaggio di ritorno sono a carico della Parte contraente richiedente.

Art. 14

I particolari dell’esecuzione del presente Accordo sono stabiliti nel Protocollo d’applicazione. Quest’ultimo è parte integrante del presente Accordo e comprende in particolare quanto segue:

  1. le autorità competenti per l’esecuzione dell’Accordo;
  2. i moduli per la domanda di riammissione e di transito;
  3. le modalità di pagamento dei costi;
  4. le modalità di trasmissione delle domande concernenti le persone da riammettere o far transitare;
  5. i documenti e le informazioni con cui sono stati provati o resi verosimili la cittadinanza oppure l’ingresso sul territorio della Parte contraente richiesta, il soggiorno o il transito attraverso questo territorio;
  6. i posti di frontiera in cui possono essere effettuati la riammissione o il transito;
  7. i termini per il trattamento delle domande di riammissione o di transito e per la loro esecuzione.

Le modifiche concernenti le autorità competenti o i posti di frontiera sono comunicate senza indugio per via diplomatica all’autorità competente dell’altra Parte contraente.

Art. 15

Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi delle Parti contraenti derivanti:

  1. dalla Convenzione conclusa a Ginevra il 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati e dal Protocollo concluso a New York il 31 gennaio 1967 sullo statuto dei rifugiati;
  2. dagli Accordi firmati dalle Parti contraenti in materia di tutela dei diritti dell’uomo;
  3. dai Trattati internazionali in materia di estradizione;
  4. da altri importanti Accordi internazionali.

Art. 16

Le disposizioni del presente Accordo sono attuate da un’autorità competente giusta l’articolo 14 paragrafo 1. lettera a conformemente al proprio diritto interno.

Art. 17

Le competenti autorità delle Parti contraenti cooperano e si consultano in merito all’applicazione del presente Accordo.

Ciascuna Parte contraente può richiedere la riunione di esperti delle due Parti contraenti al fine di chiarire le questioni e le divergenze d’opinione in connessione con l’interpretazione e l’applicazione del presente Accordo.

Le divergenze d’opinione vengono appianate dalle Parti contraenti per via diplomatica.

Art. 18

Il presente Accordo si applica anche al territorio del Principato del Liechtenstein e ai suoi cittadini.

Art. 19

All’entrata in vigore del presente Accordo sono abrogati gli articoli 7–9 e 14 dell’Accordo concluso a Berna il 2 settembre 1991 6 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Polonia concernente la soppressione reciproca dell’obbligo del visto.

Art. 20

Per il presente Accordo è necessaria l’approvazione conforme al diritto interno di entrambe le Parti contraenti, comunicata mediante note diplomatiche. Il presente Accordo entra in vigore 30 giorni dopo la ricezione dell’ultima notifica.

Ciascuna Parte contraente può a titolo provvisorio sospendere completamente o parzialmente il presente Accordo, ad eccezione dell’articolo 1, per motivi attinenti alla sicurezza nazionale, all’ordine pubblico o alla salute pubblica, mediante notifica scritta all’altra Parte contraente. La sospensione entra in vigore due giorni dopo la ricezione della notifica. Le Parti contraenti si comunicano senza indugio il motivo della sospensione.

Il presente Accordo è concluso a tempo indeterminato. Ciascuna Parte contraente può denunciare in qualsiasi momento il presente Accordo mediante notifica all’altra Parte contraente. La denuncia ha effetto 60 giorni dopo la ricezione della notifica.

In fede di che , i rappresentanti delle Parti contraenti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno sottoscritto il presente Accordo.

Fatto a Varsavia il 19 settembre 2005 in due esemplari originali rispettivamente in lingua tedesca, polacca e inglese, tutti i testi facenti parimente fede. In caso di divergenze d’opinione sull’interpretazione del presente Accordo è determinante il tenore inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per il
Governo della Repubblica di Polonia:

André von Graffenried

Pawel Dakowski

Protocollo d’applicazione

Sul fondamento dell’articolo 14 dell’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Polonia concernente la consegna e la riammissione di persone in situazione irregolare, detto di seguito «Accordo»,

è convenuto quanto segue:

Art. 1 Riammissione di persone di cui all’articolo 1 dell’Accordo

Ciascuna domanda di riammissione contiene:

  1. i dati personali della persona da riammettere;
  2. indicazioni relative ai documenti menzionati nell’articolo 2 del presente Protocollo che si riferiscono alla persona da riammettere.

Un modello del modulo per la domanda di riammissione figura nell’allegato 1 del presente Protocollo. Ogni voce deve essere compilata o stralciata.

Ogni domanda di riammissione è trasmessa direttamente alle autorità competenti per una via di trasmissione sicura, in particolare per telefax.

La Parte contraente richiesta risponde alla domanda di riammissione nel più breve termine di tempo, il più tardi entro due giorni feriali dalla ricezione della domanda. Nel caso previsto all’articolo 2 paragrafo 2. dell’Accordo il termine può essere prorogato fino a quattro giorni feriali.

La consegna di una persona avviene soltanto quando la Parte contraente richiesta ha accettato la domanda di riammissione e lo ha comunicato per scritto alla Parte contraente richiedente. L’accettazione relativa all’ammissione è valida per 30 giorni. Questo termine può essere prorogato d’intesa fra le due Parti contraenti.

La Parte contraente richiedente comunica alla Parte contraente richiesta l’orario di arrivo della persona cui si riferisce la domanda di riammissione il più tardi con tre giorni d’anticipo.

Se la persona cui si riferisce la domanda di riammissione possiede documenti falsificati o contraffatti della Parte contraente richiesta, questi documenti vengono inviati dalla Parte contraente richiedente quando sarà stata comunicata l’accettazione relativa alla riammissione.

Se la persona da riammettere ha bisogno di cure mediche, nella misura in cui sia nell’interesse della persona in questione, la Parte contraente richiedente fornisce inoltre informazioni sulla necessità di un trattamento medico o di un’altra assistenza, di sorveglianza o di trasporto in ambulanza.

Se respinge la domanda di riammissione perché non sono adempiute le condizioni menzionate nell’articolo 1 dell’Accordo, la Parte contraente richiesta comunica per scritto alla Parte contraente richiedente i motivi determinanti per siffatta decisione.

Art. 2 Documenti con cui, giusta l’articolo 1 dell’Accordo, è provato
o reso verosimile che una persona possiede la cittadinanza di una Parte contraente

La cittadinanza della persona da riammettere è provata con i seguenti documenti validi:

  1. Per la Repubblica di Polonia:–qualsiasi tipo di passaporto,–carta d’identità,–certificato di cittadinanza;
  2. Per la Confederazione Svizzera:–qualsiasi tipo di passaporto,–carta d’identità,–libretto di famiglia con la menzione di un luogo di attinenza in Svizzera.

All’entrata in vigore dell’Accordo, le autorità competenti delle Parti contraenti si trasmettono vicendevolmente un modello dei documenti concernenti la cittadinanza.

La cittadinanza della persona da riammettere è resa verosimile in base ai seguenti documenti e informazioni:

  1. uno dei documenti menzionati al paragrafo 1. la cui validità è scaduta;
  2. documento rilasciato dalle autorità della Parte contraente richiesta dal quale si evince l’identità della persona in questione (in particolare licenza di condurre, libretto di marinaio, libretto militare, legittimazione di servizio);
  3. indicazioni contenute nei registri dello stato civile della Parte contraente richiesta;
  4. copia di uno dei documenti sopra elencati o menzionati nel paragrafo 1.;
  5. verbale ufficiale di dichiarazioni della persona da riammettere;
  6. verbale ufficiale di dichiarazioni di testimoni;
  7. perizia sul confronto delle impronte digitali che sono registrate negli incarti dattiloscopici delle Parti contraenti;
  8. perizia linguistica sulla lingua della persona in questione;
  9. un altro documento accettabile per la Parte contraente richiesta.

Art. 3 Riammissione di una persona giusta gli articoli da 3–5 dell’Accordo

Ogni domanda di riammissione contiene:

  1. dati personali ed eventualmente cittadinanza della persona da riammettere;
  2. indicazioni sui documenti menzionati nell’articolo 4 del presente Protocollo che si riferiscono alla persona da riammettere.

Un modello del modulo per la domanda di riammissione figura nell’allegato 1 del presente Protocollo. Ogni voce deve essere compilata o stralciata.

Ogni domanda di riammissione è trasmessa direttamente alle autorità competenti per una via di trasmissione sicura, in particolare per telefax.

La Parte contraente richiesta risponde alla domanda di riammissione nel più breve termine di tempo, il più tardi però entro otto giorni feriali dalla ricezione della domanda.

La consegna di una persona avviene soltanto quando la Parte contraente richiesta ha accettato la domanda di riammissione e lo ha comunicato per scritto alla Parte contraente richiedente. L’accettazione relativa alla riammissione è valida per 30 giorni. Questo termine può essere prorogato d’intesa fra le due Parti contraenti.

La Parte contraente richiedente comunica alla Parte contraente richiesta l’orario di arrivo della persona cui si riferisce la domanda di riammissione il più tardi con tre giorni d’anticipo.

Se la persona cui si riferisce la domanda di riammissione possiede documenti falsificati o contraffatti della Parte contraente richiesta, questi documenti vengono inviati dalla Parte contraente richiedente quando sarà stata comunicata l’accettazione relativa alla riammissione.

Se la persona da riammettere ha bisogno di cure mediche, nella misura in cui sia nell’interesse della persona in questione la Parte contraente richiedente fornisce inoltre informazioni sulla necessità di un trattamento medico o di un’altra assistenza, di sorveglianza o di trasporto in ambulanza.

Se la Parte contraente richiesta respinge la domanda di riammissione perché non sono adempiute le condizioni menzionate nell’articolo 3 dell’Accordo oppure si applica l’articolo 4 dell’Accordo, comunica per scritto alla Parte contraente richiedente i motivi determinanti per siffatta decisione.

Art. 4 Documenti con cui, giusta l’articolo 3 dell’Accordo, è provato o
reso verosimile l’ingresso o il soggiorno di cittadini di Stati terzi o
di apolidi sul territorio della Parte contraente richiesta

L’ingresso o il soggiorno di cittadini di Stati terzi o di apolidi sul territorio della Parte contraente richiesta è provato con uno dei mezzi probatori seguenti:

  1. timbro d’entrata o di uscita o altre indicazioni equivalenti apposti da un’autorità competente della Parte contraente richiesta sui documenti di viaggio o d’identità autentici, falsificati o contraffatti;
  2. documento valido che dimostra un soggiorno legale sul territorio della Parte contraente richiesta;
  3. documento scaduto da meno di sei mesi dalla ricezione della domanda di riammissione che dimostra un soggiorno legale sul territorio della Parte contraente richiesta;
  4. visto valido che autorizza il soggiorno sul territorio della Parte contraente richiesta;
  5. visto valido scaduto da meno di sei mesi dalla ricezione della domanda di riammissione che autorizza il soggiorno sul territorio della Parte contraente richiesta;
  6. documento personale valido di viaggio che la Parte contraente richiesta ha rilasciato il più tardi sei mesi innanzi la ricezione della domanda di riammissione;
  7. documento valido indicante l’identità della persona in questione (in particolare licenza di condurre, libretto di marinaio, legittimazione di servizio) che è stato rilasciato dalle autorità della Parte contraente richiesta il più tardi sei mesi innanzi la ricezione della domanda di riammissione.

L’ingresso o il soggiorno di cittadini di Stati terzi o apolidi sul territorio della Parte contraente richiesta è reso verosimile con uno/a dei/delle seguenti documenti/informazioni:

  1. un documento menzionato nel paragrafo 1. lettere c ed e scaduto da oltre sei mesi dalla ricezione della domanda di riammissione;
  2. un documento valido menzionato nel paragrafo 1. lettere f e g rilasciato da più di sei mesi dalla ricezione della domanda di riammissione;
  3. un documento scaduto, menzionato nel paragrafo 1. lettere f e g, di cui è irrilevante la data del rilascio;
  4. dati dei registri dello stato civile della Parte contraente richiesta;
  5. copia di uno dei documenti sopra elencati o menzionati nel paragrafo 1.;
  6. verbale ufficiale delle dichiarazioni della persona da riammettere;
  7. verbale ufficiale delle dichiarazioni dei testimoni;
  8. biglietti di viaggio;
  9. scontrini di cambio di valuta;
  10. biglietti d’entrata a istituzioni pubbliche;
  11. fatture di alberghi;
  12. perizia sul confronto delle impronte digitali che sono registrate negli incarti dattiloscopici delle Parti contraenti;
  13. un altro documento accettabile per la Parte contraente richiesta.

Art. 5 Transito di una persona giusta gli articoli da 6–11 dell’Accordo

Ogni domanda di transito contiene:

  1. dati personali ed eventualmente cittadinanza della persona da far transitare;
  2. indicazioni sul documento di viaggio della persona da far transitare;
  3. data del viaggio, numero del volo, ora e luogo d’arrivo sul territorio della Parte contraente richiesta, ora e luogo di partenza dal territorio della Parte contraente richiesta, Paese e luogo di destinazione oppure altri Paesi di transito;
  4. informazioni da cui risulta che il Paese di destinazione o altri Paesi di transito hanno accettato l’ammissione della persona in questione;
  5. se il transito avviene sotto scorta, dati sugli agenti di scorta (dati personali, funzione, documento di viaggio, legittimazione di servizio).

Un modello del modulo per la domanda di transito figura nell’allegato 2 del presente Protocollo. Ogni voce deve essere compilata o stralciata.

La domanda è trasmessa direttamente alle autorità competenti per una via di trasmissione sicura, in particolare per telefax, in giorni feriali, almeno 48 ore prima del transito o, se il transito avviene di sabato, domenica o in un giorno festivo, almeno 72 ore prima del transito. Se la scorta è garantita dalla Parte contraente richiesta, la domanda va trasmessa il più tardi 96 ore prima.

La Parte contraente richiesta risponde alla domanda di transito nel più breve termine di tempo, il più tardi entro 24 ore dalla ricezione della domanda nei giorni feriali o, al più tardi entro 48 ore, se la domanda è trasmessa di sabato, domenica o un giorno festivo.

Il transito di una persona avviene soltanto quando la Parte contraente richiesta ha accettato la domanda di transito e lo ha comunicato per scritto alla Parte contraente richiedente. L’accettazione relativa al transito è valida per 30 giorni. Questo termine può essere prorogato d’intesa fra le due Parti contraenti.

Se la persona da far transitare ha bisogno di cure mediche, nella misura in cui sia nell’interesse della persona in questione, la Parte contraente richiedente fornisce inoltre informazioni sulla necessità di un trattamento medico particolare o di un’altra assistenza, di sorveglianza o di trasporto in ambulanza.

Se respinge la domanda di transito perché non sono adempiute le condizioni menzionate nell’articolo 6 dell’Accordo oppure si applica l’articolo 7 dell’Accordo, la Parte contraente richiesta comunica per scritto alla Parte contraente richiedente i motivi determinanti per siffatta decisione.

Se il transito avviene sotto scorta, la consegna della persona da far transitare è documentata dalle autorità competenti delle Parti contraenti in un verbale di consegna (il pertinente modulo figura nell’allegato 3 del presente Protocollo) a meno che la scorta nel Paese di destinazione o in un altro Paese di transito sia assicurata da rappresentanti della Parte contraente richiedente.

Art. 6 Autorità competenti

Le autorità competenti per la presentazione, la ricezione e il trattamento delle domande di riammissione sono:

  1. per la Repubblica di Polonia:
  2. Comando supremo della guardia di confine
    Indirizzo: Al. Niepodleglosci 100, PL- 02-514 Varsavia
    Tel.: +48 22 54 29 203
    Tel.: +48 22 60 29 313 (dopo le ore 16.00)
    Fax: +48 22 54 29 205
    E-Mail: wydzanaliz@sg.gov.pl
  3. b) per la Confederazione Svizzera:
  4. Dipartimento federale di giustizia e polizia
    Ufficio federale della migrazione7
    Divisione dimora e promovimento del ritorno
    Indirizzo: Quellenweg 6, CH-3003 Berne-Wabern
    Tel.: +41 /31 325 92 75
    Fax: +41 /31 325 91 15

Le autorità competenti per la presentazione, la ricezione e il trattamento delle domande di transito sono:

  1. per la Repubblica di Polonia:
  2. Comando supremo della guardia di confine
    Indirizzo: Al. Niepodleglosci 100, PL- 02-514 Varsavia
    Tel.: +48 22 54 29 203
    Tel.: +48 22 60 29 313 (dopo le ore 16.00)
    Fax: +48 22 54 29 205
    E-Mail: wydzanaliz@sg.gov.p
  3. per la Confederazione Svizzera:
  4. Dipartimento federale di giustizia e polizia
    Ufficio federale della migrazione8
    swissREPAT, Sostegno federale al ritorno
    Indirizzo: Casella postale 2478, CH-8058 Zurigo-Aeroporto
    Tel.: +41 /43 816 74 40
    Fax: +41 /43 816 74 58

Art. 7 Posti di frontiera

La riammissione e il transito avvengono ai seguenti posti di frontiera:

nella Repubblica di Polonia:

  1. Aeroporto internazionale Varsavia-Okecie
  2. Aeroporto internazionale Cracovia-Balice

nella Confederazione Svizzera:

  1. Aeroporto internazionale Zurigo-Kloten
  2. Aeroporto internazionale Ginevra-Cointrin

Art. 8 Pagamento dei costi

La Parte contraente richiedente paga i costi per la consegna o il transito di una persona giusta l’articolo 13 dell’Accordo entro 30 giorni dalla ricezione di un conteggio forfetario che comprende fatture e altri documenti sui costi risultanti. Essa versa l’ammontare da pagare sul conto bancario comunicato dalla Parte contraente richiesta.

Le Parti contraenti fanno in modo che la consegna delle persone accompagnate avvenga in modo per quanto possibile efficiente ed economo e a tal fine prendono le misure di sicurezza necessarie più appropriate.

Art. 9 Lingua di comunicazione

Nella misura in cui le Parti contraenti non convengano altrimenti, le autorità competenti delle Parti contraenti nell’applicazione dell’Accordo impiegano la lingua inglese per l’informazione orale e scritta.

Art. 10 Disposizione finale

Il presente Protocollo entra in vigore contemporaneamente all’Accordo e scade contemporaneamente ad esso.

Allegato I

Domanda di riammissione

Informazioni sull’autorità competente richiedente

Autorità competente:

Telefono:

Fax:

E-Mail:

Persona competente
(nome, cognome e funzione):

Incarto n°:

Data, ora e firma:

Informazioni sull’autorità competente richiesta

Autorità competente:

Telefono:

Fax:

E-Mail:

Dati personali della persona da riammettere

Cognome e nome:

Cognomi e nomi precedenti, pseudonimi, soprannomi o nomi fittizi:

Data e luogo di nascita:

Sesso:

Cittadinanza attuale e precedente:

Luogo di residenza nello Stato della Parte contraente richiesta:

Altri famigliari (soprattutto
minorenni) che accompagnano la persona da riammettere:

Identità accertata:

Si

No

Il foglio delle impronte digitali viene spedito per posta:


Si


No

Informazioni sui documenti secondo gli articoli 2 e 4
del Protocollo d’applicazione

Genere/tipo del documento
(numero, data e luogo del rilascio, autorità, ecc.):

Genere/tipo del visto (numero, data e luogo del rilascio, autorità, ecc.):

Timbro d’ingresso o d’uscita:

Altri documenti o informazioni:

Informazioni sull’ingresso e sul soggiorno sul territorio dello Stato richiedente

Data dell’ingresso:

Itinerario:

Informazioni sul soggiorno sul territorio e sulla partenza dal territorio dello Stato richiesto

Durata del soggiorno:

Data della partenza:

Altre informazioni utili (fotografie, lingua, effetti personali, assistenza medica necessaria, rischi derivanti dalla persona in questione per se stessa o per altri, ecc.)

Modalità proposte per la riammissione

Data della consegna:

Ora e luogo della consegna:

Numero del volo:

Allegati

Elenco dei documenti allegati:

Conferma di ricezione

Data:

Ora:

Decisione dell’autorità competente richiesta:


Accordo □


Rifiuto □

Motivazione in caso di rifiuto:

Nome, cognome e funzione della persona competente:

Firma:

Allegato II

Domanda di transito

Informazioni sull’autorità competente richiedente

Autorità competente:

Telefono:

Fax:

E-Mail:

Persona competente
(nome, cognome e funzione):

Incarto n°:

Data, ora e firma:

Informazioni sull’autorità competente richiesta

Autorità competente:

Telefono:

Fax:

E-Mail:

Dati personali della persona da far transitare

Cognome e nome:

Cognomi e nomi precedenti, pseudonimi, soprannomi o nomi fittizi:

Data e luogo di nascita:

Sesso:

Cittadinanza:

Residenza nel Paese di destinazione:

Altri famigliari
(soprattutto minorenni), che accompagnano la persona da
far transitare:

Identità accertata:

Si

No

Il foglio delle impronte digitali viene spedito per posta:


Si


No

Documenti di viaggio

Genere/tipo del documento
(numero, data e luogo del rilascio, autorità, data di scadenza ecc.):

Genere/tipo del documento
(numero, data e luogo del rilascio, autorità, data di scadenza, ecc.):

Date del viaggio

Itinerario:

Numero del volo, data, ora e luogo d’arrivo nello Stato richiesto:

Numero del volo, data, ora e luogo di partenza dallo Stato richiesto:

Stato e luogo di destinazione:

Scorta

Informazioni sulla scorta:

Dati personali degli agenti di
scorta (cognome e nome, numero del passaporto e legittimazione di servizio):

Altre informazioni utili (fotografie, lingua, effetti personali, assistenza medica necessaria, rischi derivanti dalla persona in questione per se stessa o per altri, ecc.)

Allegati

Documento da cui risulta l’accettazione del Paese di destinazione o di un altro Paese di transito (acclusa):

Elenco di altri documenti acclusi:

Conferma di ricezione

Data:

Ora:

Decisione dell’autorità competente richiesta:


Accordo □


Rifiuto □

Motivazione in caso di rifiuto:

Nome, cognome e funzione della persona competente:

Firma:

Allegato III

Verbale di consegna (transito)

Informazioni sulla consegna

Data della domanda di transito:

Luogo della consegna:

Data e ora della consegna:

Autorità competente per la
consegna:

Autorità competente per la
presa in consegna:

Dati personali della persona da consegnare

Cognome e nomi,
data di nascita:

Cognome e nomi,
data di nascita:

Cognome e nomi,
data di nascita:

Cognome e nomi,
data di nascita:

Elenco dei documenti acclusi

Osservazioni

Firme

Nome, cognome e funzione dell’agente che effettua la
consegna:

Firma:

Nome, cognome e funzione dell’agente che prende in
consegna:

Firma: