Il presente Accordo è applicabile allo scambio di cittadini svizzeri e slovacchi che assumono per un tempo limitato nell’altro Paese un impiego nella professione appresa allo scopo di perfezionare le proprie conoscenze professionali e linguistiche (dappresso: «tirocinanti»). I tirocinanti devono avere compiuto almeno 18 anni di età e non devono di norma aver superato i 35 anni di età; essi devono aver acquisito una qualificazione professionale. 2
L’impiego può essere assunto in tutte le professioni, salvo in quelle legalmente limitate per gli stranieri. Qualora l’esercizio nella professione fosse subordinato ad un’autorizzazione, l’interessato dovrà prima chiedere detta autorizzazione.