Lexipedia

0.142.116.907

Accordo
tra il Consiglio federale svizzero
e il Governo della Repubblica slovacca
relativo allo scambio di tirocinanti

RU 1996 1239

Traduzione1

Concluso l’8 dicembre 1995
Entrato in vigore mediante scambio di note il 6 febbraio 1996

(Stato 18 settembre 2000)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica slovacca

dappresso: Parti contraenti,

animati dalla volontà di sviluppare la collaborazione tra i rispettivi Paesi secondo il principio della compartecipazione, nonché il vantaggio reciproco e l’interesse comune, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Il presente Accordo è applicabile allo scambio di cittadini svizzeri e slovacchi che assumono per un tempo limitato nell’altro Paese un impiego nella professione appresa allo scopo di perfezionare le proprie conoscenze professionali e linguistiche (dappresso: «tirocinanti»). I tirocinanti devono avere compiuto almeno 18 anni di età e non devono di norma aver superato i 35 anni di età; essi devono aver acquisito una qualificazione professionale. 2

L’impiego può essere assunto in tutte le professioni, salvo in quelle legalmente limitate per gli stranieri. Qualora l’esercizio nella professione fosse subordinato ad un’autorizzazione, l’interessato dovrà prima chiedere detta autorizzazione.

Art. 2

L’autorizzazione per tirocinanti è accordata, di norma, per una durata fino a 12 mesi. Può essere prorogata di 6 mesi al massimo; i contratti di lavoro devono essere conclusi per una durata determinata, in osservanza del limite stabilito qui innanzi.

La necessaria autorizzazione a svolgere l’attività stipulata nel contratto di lavoro è rilasciata dal Paese di accoglienza conformemente alle disposizioni in vigore circa l’ingresso e l’uscita, il soggiorno e l’esercizio di un’attività lucrativa parte degli stranieri.

Gli interessati devono inoltrare la domanda, corredata di tutte le indicazioni necessarie, all’autorità del Paese di origine incaricata dell’applicazione dei presente Accordo (cfr. art. 8). Dopo esame, questa autorità trasmetterà la domanda il più rapidamente possibile all’autorità del Paese di accoglienza.

Ambedue le Parti contraenti provvederanno al disbrigo gratuito di tutte le formalità attinenti alle autorizzazioni per tirocinanti. L’interessato o il datore di lavoro devono, ai sensi delle prescrizioni in vigore nel Paese di accoglienza, pagare le tasse e gli emolumenti usuali riscossi per l’entrata e il soggiorno.

Art. 3

Le autorizzazioni per tirocinanti sono accordate nel limite del contingente di cui all’articolo 6 paragrafo 1 indipendentemente dalla situazione del mercato del lavoro nel Paese di accoglienza.

Art. 4

I tirocinanti non possono svolgere un’attività lucrativa né essere ammessi ad un lavoro diversi da quelli indicati nell’autorizzazione. L’autorità competente può, in casi debitamente giustificati, autorizzare un cambiamento di lavoro.

Art. 5

I tirocinanti fruiscono, in materia di alloggio, condizioni di lavoro e salario, degli stessi diritti e doveri che il diritto dei lavoro concede ai lavoratori del Paese di accoglienza. L’imposta sul salario è retta dalla vigente legislazione fiscale del Paese di accoglienza.

L’autorizzazione è accordata solo qualora le condizioni di impiego convenute con il datore di lavoro sono conformi alla legislazione in materia di lavoro e di assicurazioni sociali del Paese di accoglienza. Oltre alle condizioni generali di impiego, il contratto di lavoro stipula segnatamente:

  1. il pagamento del salario secondo le tariffe fissate dai contratti collettivi di lavoro o, in assenza di queste ultime, secondo i salari in uso nella regione e nella professione; il salario deve corrispondere al lavoro fornito e consentire al tirocinante di provvedere alle proprie necessità;
  2. l’assicurazione contro i rischi di malattia, infortuni, invalidità e decesso;
  3. il pagamento delle spese di viaggio e di alloggio del tirocinante.

Art. 6

Il numero dei tirocinanti ammesso da ciascun Paese non può superare 100 unità per anno civile.

Il contingente può essere interamente utilizzato, indipendentemente dal numero dei tirocinanti che risiedono sul territorio dei Paese di accoglienza in virtù del presente Accordo. Qualora uno Stato non esaurisse il contingente di cui al paragrafo 1, l’altro Stato non può prevalersene per ridurre il contingente convenuto. li saldo non utilizzato non può essere riportato sull’anno successivo. Una proroga della durata dei tirocinio in virtù dell’articolo 2 non è considerata come una nuova ammissione.

Le Parti all’Accordo possono convenire mediante scambio di note, entro il 1° luglio dell’anno in corso, di modificare il contingente per l’anno successivo.

Art. 7

Le persone che desiderano assumere un impiego di tirocinante dovranno, di norma, cercare di propria iniziativa un impiego nell’altro Paese. Le autorità competenti (cfr. art. 8) possono con misure adeguate assistere i tirocinanti nella ricerca di un posto di lavoro.

Art. 8

Le autorità competenti per il presente Accordo sono:

  1. per il Consiglio federale svizzero, il Dipartimento federale dell’economia pubblica 3;
  2. per la Repubblica slovacca, il Ministero del lavoro, degli affari sociali e della famiglia della Repubblica slovacca.

Le autorità incaricate dell’applicazione del presente Accordo sono:

  1. per il Dipartimento federale dell’economia pubblica, l’Ufficio federale dell’industria, delle arti e e mestieri e del lavoro4 a Berna;
  2. per il Ministero del lavoro, degli affari sociali e della famiglia della Repubblica slovacca, l’amministrazione del servizio dell’impiego a Bratislava.

Le autorità incaricate dell’applicazione del presente Accordo fissano, di comune intesa, precise modalità di applicazione.

Art. 9

Il presente Accordo soggiace all’approvazione delle Parti contraenti in conformità della procedura prevista dalla rispettiva legislazione. Esso entra in vigore non appena le Parti si saranno notificate l’approvazione del proprio Governo.

Il presente Accordo ha validità illimitata e può essere denunziato per scritto su richiesta di una delle Parti contraenti mediante preavviso di sei mesi entro il 31 dicembre dell’anno in corso.

In caso di denunzia le autorizzazioni accordate in virtù del presente Accordo rimangono valide sino allo scadere della durata inizialmente fissata. Fatto a Berna, l’8 dicembre 1995, in due esemplari nelle lingue tedesca e slovacca, i due testi facenti ugualmente fede.

Per il

Per il Governo

Consiglio federale svizzero:

della Repubblica slovacca:

Jean-Luc Nordmann

Ábela Krála