Ciascuna Parte contraente riammette, senza formalità, una persona che non soddisfa o non soddisfa più le condizioni di ingresso o di soggiorno vigenti nel territorio dell’altra Parte contraente, se è provato o può essere reso verosimile che questa persona possiede la cittadinanza della Parte contraente richiesta. Lo stesso vale per una persona che, senza aver acquisito la cittadinanza di uno Stato, ha perso la cittadinanza di una Parte contraente dopo essere entrata nel territorio dell’altra Parte contraente.
Su domanda di una Parte contraente, la Parte contraente richiesta rilascia senza indugio alla persona da riammettere un documento di viaggio necessario al suo rimpatrio.
La Parte contraente richiedente riammette di nuovo tale persona senza formalità se, in seguito ad ulteriori verifiche, risulta che essa non era in possesso della cittadinanza della Parte contraente richiesta al momento della sua partenza dal territorio della Parte contraente richiedente e a condizione che gli articoli 3 o 4 non siano applicabili.