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0.142.117.149

Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e
il Governo del Regno di Svezia
sulla riammissione di persone

0.142.117.149 (Stato 20 maggio 2003)

RU 2003 1178

Traduzione1

Concluso il 10 dicembre 2002

Entrato in vigore il 9 gennaio 2003

(Stato 20 maggio 2003)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo del Regno di Svezia,

qui di seguito denominati «Parti contraenti»,

nell’intento di facilitare la riammissione o il transito di persone senza dimora autorizzata nel territorio dell’altra Parte contraente,

nel rispetto della Convenzione del 4 novembre 1950 2 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,

in uno spirito di cooperazione e su una base di reciprocità,

nel rispetto della Convenzione del 28 luglio 1951 3 sullo statuto dei rifugiati, così come emendata dal Protocollo del 31 gennaio 1967 4 ,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente Accordo si applicano le seguenti definizioni:

  1. cittadino di uno Stato terzo:persona che non è né cittadino svizzero né cittadino svedese;
  2. permesso d’entrata: visto, permesso di dimora o altro tipo di documento con il quale una persona è autorizzata ad entrare nel territorio di una Parte contraente.

Art. 2 Riammissione di cittadini

Ciascuna Parte contraente riammette, senza formalità, una persona che non soddisfa o non soddisfa più le condizioni di ingresso o di soggiorno vigenti nel territorio dell’altra Parte contraente, se è provato o può essere reso verosimile che questa persona possiede la cittadinanza della Parte contraente richiesta. Lo stesso vale per una persona che, senza aver acquisito la cittadinanza di uno Stato, ha perso la cittadinanza di una Parte contraente dopo essere entrata nel territorio dell’altra Parte contraente.

Su domanda di una Parte contraente, la Parte contraente richiesta rilascia senza indugio alla persona da riammettere un documento di viaggio necessario al suo rimpatrio.

La Parte contraente richiedente riammette di nuovo tale persona senza formalità se, in seguito ad ulteriori verifiche, risulta che essa non era in possesso della cittadinanza della Parte contraente richiesta al momento della sua partenza dal territorio della Parte contraente richiedente e a condizione che gli articoli 3 o 4 non siano applicabili.

Art. 3 Riammissione di cittadini di Stati terzi

La Parte contraente riammette, senza formalità, un cittadino di uno Stato terzo al quale, al momento del suo arrivo, è stata rifiutata l’entrata nel territorio dell’altra Parte contraente, se è provato o è reso verosimile che il cittadino di uno Stato terzo è arrivato direttamente dal territorio della Parte contraente richiesta. Il ritorno di tale persona sarà effettuato senza indugio con il primo mezzo di trasporto disponibile.

La Parte contraente riammette, su richiesta, anche un cittadino di uno Stato terzo arrivato senza permesso d’entrata o che soggiorna illegalmente nel territorio dell’altra Parte contraente, se è provato o è reso verosimile che è arrivato direttamente dal territorio della Parte contraente richiesta.

Art. 4 Ammissione o riammissione di cittadini di Stati terzi da parte
della Parte contraente responsabile della loro entrata

Se un cittadino di uno Stato terzo arrivato nel territorio della Parte contraente richiedente non soddisfa le condizioni d’entrata vigenti e se tale persona è in possesso di un permesso d’entrata valido rilasciato dalla Parte contraente richiesta, tale Parte contraente l’ammette o la riammette su domanda della Parte contraente richiedente. Qualora le Parti contraenti abbiano entrambe rilasciato un permesso d’entrata, responsabile per la riammissione è la Parte il cui permesso d’entrata scade per ultimo.

La Parte contraente ammette o riammette, su domanda dell’altra Parte contraente, un apolide arrivato nel territorio dell’altra Parte contraente con un documento di viaggio che lo autorizza a tornare nel territorio della Parte contraente che ha rilasciato detto documento. Lo stesso vale per un apolide che, subito prima del suo arrivo nel territorio della Parte contraente richiedente ha soggiornato legalmente nel territorio dell’altra Parte contraente.

Art. 5 Termini

La Parte contraente richiesta risponde senza indugio alla domanda di riammissione, in ogni caso entro un massimo di quindici giorni.

La Parte contraente richiesta riammette senza indugio e al massimo entro un mese le persone la cui riammissione è stata accettata. In caso di problemi giuridici o pratici, questo termine può essere prorogato su domanda della Parte contraente richiedente.

Art. 6 Termini per la scadenza di un obbligo di riammissione

La domanda di riammissione deve essere presentata alla Parte contraente richiesta entro un anno dal momento in cui la Parte contraente richiedente ha accertato un’entrata non autorizzata o la presenza di un cittadino di uno Stato terzo sul suo territorio.

Art. 7 Transito

La Parte contraente permette il transito di un cittadino di uno Stato terzo nel suo territorio, nell’ambito dell’esecuzione di una decisione di allontanamento o di rifiuto d’entrata emanata da un’autorità competente dell’altra Parte contraente, a condizione che la continuazione del viaggio verso lo Stato di destinazione sia assicurata.

La Parte contraente richiedente riammette il cittadino di uno Stato terzo in transito qualora la sua entrata in uno Stato terzo non sia autorizzata, o se la continuazione del viaggio non è più possibile.

Non è necessario alcun visto di transito per la persona scortata e/o per la scorta.

Ai fini del transito, la Parte contraente che ha emanato una decisione di allontanamento o di rifiuto d’entrata nel suo territorio deve indicare alla Parte contraente richiesta se è necessario fornire una scorta alla persona interessata da tale decisione. La Parte contraente richiesta può domandare che un rappresentante dell’autorità competente dell’altra Parte contraente sia presente come scorta durante il transito sul suo territorio.

Art. 8 Protezione dei dati

1. I dati personali trasmessi in applicazione del presente Accordo devono essere raccolti, trattati ed elaborati conformemente al diritto nazionale e internazionale. Devono essere rispettati in particolare i seguenti principi:

  1. la Parte contraente che riceve i dati li utilizza unicamente ai fini indicati e alle condizioni stabilite dalla Parte contraente che li trasmette;
  2. su domanda, la Parte contraente che riceve i dati informa la Parte contraente che li trasmette sul loro uso;
  3. i dati personali possono essere trasmessi e utilizzati solo dalle autorità competenti per l’esecuzione del presente Accordo. L’inoltro dei dati ad altre autorità presuppone l’accordo scritto della Parte contraente che li trasmette;
  4. la Parte contraente che trasmette i dati si accerta che siano esatti, necessari e proporzionati agli scopi perseguiti. Le restrizioni di trasmissione vigenti secondo il diritto nazionale devono essere rispettate. Se i dati trasmessi sono inesatti o qualora risulti che la trasmissione era illecita, la Parte contraente che li riceve deve esserne immediatamente informata. Essa deve correggere o distruggere i dati in questione;
  5. la persona interessata che ne faccia richiesta deve essere informata, conformemente al diritto nazionale della Parte contraente alla quale sono state richieste le informazioni, in merito alla trasmissione dei dati che la riguardano, nonché all’uso previsto;
  6. i dati personali trasmessi sono conservati unicamente fino a quando lo esige lo scopo per il quale sono stati comunicati. Ciascuna Parte contraente assicura il controllo dell’elaborazione e dell’utilizzo dei dati conservati conformemente al diritto nazionale;
  7. Ciascuna Parte contraente protegge i dati personali trasmessi contro l’accesso non autorizzato, le modifiche abusive e la comunicazione non autorizzata. I dati trasmessi beneficiano almeno della protezione di cui godono i dati del medesimo tipo in base al diritto della Parte contraente richiedente.

2. I dati personali da trasmettere nell’ambito della riammissione delle persone possono riguardare unicamente:

  1. i dati personali della persona da trasferire e se necessario quelli dei famigliari (cognome, nome, eventuali cognomi precedenti, soprannomi o pseudonimi, nomi di copertura, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza attuale ed eventualmente precedente);
  2. la carta d’identità, il passaporto o qualsiasi altro documento (numero, durata di validità, autorità di rilascio, data e luogo del rilascio ecc.);
  3. altri particolari necessari per identificare la persona da trasferire (per es. le impronte digitali);
  4. gli itinerari e
  5. la descrizione di qualunque permesso d’entrata rilasciato da una delle Parti contraenti o da uno Stato terzo.

Art. 9 Spese

Le spese di trasporto di una persona, di cui agli articoli 2–4, sono a carico della Parte contraente richiedente fino alla frontiera dell’altra Parte contraente, a meno che non siano assunti dalla società di trasporto.

Le spese di transito, conformemente all’articolo 7 fino alla frontiera dello Stato di destinazione e se necessario del viaggio di ritorno, sono a carico della Parte contraente richiedente.

Art. 10 Disposizioni relative all’esecuzione del presente Accordo

Le Parti contraenti si notificano reciprocamente, per via diplomatica, quali sono le autorità competenti e le persone responsabili dell’esecuzione del presente Accordo. Le Parti contraenti si notificano reciprocamente gli eventuali cambiamenti di tali autorità o persone.

Le autorità competenti s’incontrano quando necessario e decidono circa le disposizioni pratiche per l’esecuzione del presente Accordo.

Art. 11 Principio della buona cooperazione

Le Parti contraenti si prestano reciproca assistenza nell’applicazione e nell’interpretazione del presente Accordo. Le controversie che possono sorgere dall’interpretazione o dall’applicazione del presente Accordo sono risolte tramite consultazioni reciproche e scambi di opinioni, oralmente o per iscritto, tra le Parti contraenti.

Art. 12 Rapporto con altri accordi internazionali

Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i diritti e gli obblighi delle Parti contraenti derivanti dalle disposizioni di altri accordi internazionali firmati dalle Parti contraenti, in particolare:

  1. la Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e gli accordi internazionali sulla tutela dei diritti dell’uomo;
  2. la Convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo statuto dei rifugiati, così come emendata dal Protocollo del 31 gennaio 1967 relativa allo statuto dei rifugiati;
  3. gli accordi internazionali di estradizione.

Art. 13 Applicazione

Il presente Accordo è applicabile anche al territorio e ai cittadini del Principato del Liechtenstein.

Art. 14 Disposizioni finali

Il presente Accordo entra in vigore trenta giorno dopo essere stato firmato.

Ciascuna Parte contraente può provvisoriamente sospendere l’applicazione di parte o di tutto l’Accordo, ad eccezione dell’articolo 2, per ragioni d’ordine pubblico, mediante notifica scritta all’altra Parte. La sospensione può avere effetto immediato.

Il presente Accordo può essere denunciato da ciascuna Parte contraente tramite notifica scritta. La denuncia entra in vigore un mese dopo la data della notifica. Fatto a Berna il 10 dicembre 2002 in due esemplari originali redatti in lingua inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per il
Governo del Regno di Svezia:

Jean-Daniel Gerber

Lars Magnuson

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