Gli Stati partecipanti al presente Protocollo si obbligano ad applicare ai rifugiati, definiti in seguito come tali, gli articoli 2 a 34 della Convenzione.
Ai fini del presente Protocollo, il termine «rifugiato», salvo restando quanto riguarda l’applicazione del paragrafo 3 seguente, indica ogni persona corrispondente alla definizione espressa nell’articolo 1 della Convenzione, come se le locuzioni «... per causa di avvenimenti anteriori al l’gennaio 1951» e «... in seguito a tali avvenimenti» non fossero recepite nel paragrafo 2 sezione A, dell’articolo 1.
Il presente Protocollo va applicato dagli Stati partecipanti senza limitazione geografica alcuna; tuttavia, le dichiarazioni espresse, in virtù della sezione B paragrafo 1 capoverso a dell’articolo 1 della Convenzione, da Stati partecipanti alla stessa, sono parimente applicabili al presente Protocollo, semprechè gli obblighi dello Stato dichiarante non siano stati estesi, giusta la sezione B paragrafo 2 dell’articolo 1 della Convenzione.