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0.142.301

Protocollo sullo statuto dei rifugiati Conchiuso a Nuova York il 31 gennaio 1967 Approvato dall’Assemblea federale il 4 marzo 1968 Istrumento d’adesione depositato dalla Svizzera il 20 maggio 1968 Entrato in vigore per la Svizzera il 20 maggio 1968

RU 1968 1148; FF 1967 II 721

Traduzione

(Stato 28 febbraio 2022)

Gli Stati partecipanti al presente Protocollo,

considerando che la Convenzione sullo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 1 (detta qui di seguito «Convenzione») è applicabile soltanto alle persone rifugiatesi a cagione di avvenimenti anteriori al 1° gennaio 1951,

considerando che dopo l’approvazione della Convenzione sono apparse nuove categorie di rifugiati, le quali pertanto possono essere escluse dalla Convenzione,

considerando l’opportunità di applicare il medesimo statuto a tutti i rifugiati compresi nella definizione espressa dalla Convenzione, senza tener conto della data limite del 1° gennaio 1951,

hanno convenuto quanto segue:

Art. I Disposizione generale

Gli Stati partecipanti al presente Protocollo si obbligano ad applicare ai rifugiati, definiti in seguito come tali, gli articoli 2 a 34 della Convenzione.

Ai fini del presente Protocollo, il termine «rifugiato», salvo restando quanto riguarda l’applicazione del paragrafo 3 seguente, indica ogni persona corrispondente alla definizione espressa nell’articolo 1 della Convenzione, come se le locuzioni «... per causa di avvenimenti anteriori al l’gennaio 1951» e «... in seguito a tali avvenimenti» non fossero recepite nel paragrafo 2 sezione A, dell’articolo 1.

Il presente Protocollo va applicato dagli Stati partecipanti senza limitazione geografica alcuna; tuttavia, le dichiarazioni espresse, in virtù della sezione B paragrafo 1 capoverso a dell’articolo 1 della Convenzione, da Stati partecipanti alla stessa, sono parimente applicabili al presente Protocollo, semprechè gli obblighi dello Stato dichiarante non siano stati estesi, giusta la sezione B paragrafo 2 dell’articolo 1 della Convenzione.

Art. II Cooperazione delle autorità nazionali con le Nazioni Unite

Gli Stati partecipanti si obbligano a collaborare con l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, o con qualsiasi altra istituzione delle Nazioni Unite che dovesse succedergli, nell’esercizio delle sue funzioni e segnatamente nell’agevolare il suo compito di vigilanza sull’applicazione delle disposizioni del presente Protocollo.

Per consentire all’Alto Commissariato, o a qualsiasi altra istituzione delle Nazioni Unite a lui succeduta, la presentazione di rapporti agli organi competenti delle Nazioni Unite, gli Stati partecipanti si obbligano a fornirgli, nella forma adeguata, le informazioni ed i dati statistici richiesti circa:

  1. lo statuto dei rifugiati;
  2. l’esecuzione del presente Protocollo;
  3. le leggi, i regolamenti e i decreti, concernenti i rifugiati, già vigenti o che entreranno in vigore.

Art. III Informazioni sulla legislazione nazionale

Gli Stati partecipanti comunicano al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite il testo delle leggi e dei regolamenti emanati per l’applicazione del presente Protocollo.

Art. IV Composizione di vertenze

Qualsiasi vertenza sorta tra gli Stati partecipanti circa l’interpretazione o l’applicazione del presente Protocollo è sottoposta, a domanda di una parte interessata, alla Corte internazionale di Giustizia, purché non sia stato possibile comporla in altro modo.

Art. V Adesione

Il presente Protocollo è aperto all’adesione degli Stati partecipanti alla Convenzione e di qualsiasi altro Stato, Membro dell’Organizzazione delle Nazioni Unite o di una sua istituzione specializzata, oppure di ogni Stato cui l’Assemblea generale ha trasmesso un invito d’adesione al presente Protocollo. L’adesione avviene mediante il deposito del pertinente strumento presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. VI Clausola federale

Ove trattisi di uno Stato federativo o non unitario, sono applicabili le seguenti disposizioni:

  1. per quanto concerne gli articoli della Convenzione, applicabili giusta il paragrafo 1 dell’articolo 1 del presente Protocollo, la cui esecuzione spetta al potere legislativo federale, gli obblighi del governo federale sono identici a quelli degli Stati partecipanti che non sono Stati federativi;
  2. per quanto concerne gli articoli della Convenzione, applicabili giusta il paragrafo precitato, ma la cui esecuzione spetta al potere legislativo dei singoli Stati, province o cantoni componenti (in ciò autonomi grazie al sistema costituzionale federativo), il governo federale ne comunica i disposti, il più presto possibile e con il suo parere favorevole, alle autorità competenti degli Stati, delle province o dei cantoni;
  3. uno Stato federativo partecipante al presente Protocollo deve comunicare, a richiesta di qualsiasi altro Stato partecipante, trasmessagli dal Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, un esposto della legislazione e della prassi vigente nella federazione e nelle regioni che la costituiscono, per quanto concerne l’una o l’altra disposizione della Convenzione, applicabile giusta il paragrafo 1 dell’articolo I dei presente Protocollo; nell’esposto, va parimente indicato in quale misura tale disposizione sia stata eseguita mediante un atto legislativo o in altro modo.

Art. VII Riserve e dichiarazioni

Ciascuno Stato partecipante può, al momento dell’adesione, esprimere riserve riguardo all’articolo IV del presente Protocollo e quanto all’applicazione, giusta l’articolo 1 del medesimo, di ogni disposizione della Convenzione, salvo quelle degli articoli 1, 3, 4, 16 (1) e 33, semprechè, ove trattisi di uno Stato partecipante, le riserve espresse in virtù del presente articolo non concernano i rifugiati cui è applicabile la Convenzione.

Le riserve espresse dagli Stati partecipanti conformemente all’articolo 42 della Convenzione sono applicabili agli obblighi derivanti dal presente Protocollo, a meno che le riserve suddette siano state ritirate nel frattempo.

Lo Stato che ha espresso una riserva, giusta il paragrafo 1 del presente articolo, può ritirarla, in ogni momento, inviando una comunicazione al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Le dichiarazioni espresse, in virtù dell’articolo 40 paragrafi 1 e 2 della Convenzione, da uno Stato partecipante a questa, che aderisce al presente Protocollo sono applicabili anche a quest’ultimo, a meno che, al momento della adesione, la parte interessata abbia inviato una dichiarazione contraria al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell’ articolo 40 e del paragrafo 3 dell’articolo 44 della Convenzione sono applicabili, mutatis mutandis, anche al presente protocollo.

Art. VIII

Il presente Protocollo entra in vigore il giorno del deposito del sesto strumento d’adesione.

Per ciascuno Stato che aderisce al Protocollo dopo il deposito dei sesto strumento d’adesione, il Protocollo entrerà in vigore il giorno in cui detto Stato avrà depositato il suo strumento d’adesione.

Art. IX Disdetta

Ciascuna Parte partecipante può disdire il presente Protocollo in ogni tempo mediante comunicazione scritta al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

La disdetta ha effetto, per lo Stato interessato, un anno dopo la data in cui è stata ricevuta dal Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. X Comunicazioni del Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite

Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite comunica agli Stati indicati all’articolo V le date d’entrata in vigore, d’adesione, di deposito e ritiro delle riserve, di disdetta e delle pertinenti dichiarazioni e notificazioni.

Art. XI Deposito del Protocollo presso gli archivi della Segreteria dell’Organizzazione delle Nazioni Unite

Un esemplare del presente Protocollo, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo fanno parimente fede, firmato dal Presidente dell’Assemblea generale e dal Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, sarà depositato presso gli archivi della Segreteria dell’Organizzazione. Il Segretario generale trasmetterà una copia certificata conforme a tutti gli Stati Membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e agli altri Stati indicati nell’articolo V.

(Seguono le firme)

0.142.301

Campo d’applicazione il 28 febbraio 20222

Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Afghanistan

30 agosto

2005 A

30 agosto

2005

Albania

18 agosto

1992 A

18 agosto

1992

Algeria

8 novembre

1967

8 novembre

1967

Angola*

23 giugno

1981 A

23 giugno

1981

Antigua e Barbuda

7 settembre

1995 A

7 settembre

1995

Argentina

6 dicembre

1967

6 dicembre

1967

Armenia

6 luglio

1993 A

6 luglio

1993

Australia*

13 dicembre

1973

13 dicembre

1973

Austria

5 settembre

1973

5 settembre

1973

Azerbaigian

12 febbraio

1993 A

12 febbraio

1993

Bahamas

15 settembre

1993 A

15 settembre

1993

Belarus

23 agosto

2001 A

23 agosto

2001

Belgio**

8 aprile

1969

8 aprile

1969

Belize

27 giugno

1990 A

27 giugno

1990

Benin

6 luglio

1970

6 luglio

1970

Bolivia

9 febbraio

1982 A

9 febbraio

1982

Bosnia e Erzegovina

1° settembre

1993 S

6 marzo

1992

Botswana*

6 gennaio

1969

6 gennaio

1969

Brasile

7 aprile

1972

7 aprile

1972

Bulgaria

12 maggio

1993 A

12 maggio

1993

Burkina Faso

18 giugno

1980 A

18 giugno

1980

Burundi*

15 marzo

1971

15 marzo

1971

Cambogia

15 ottobre

1992 A

15 ottobre

1992

Camerun

19 settembre

1967

4 ottobre

1967

Canada

4 giugno

1969

4 giugno

1969

Capo Verde*

9 luglio

1987 A

9 luglio

1987

Ceca, Repubblica

11 maggio

1993 S

1° gennaio

1993

Ciad

19 agosto

1981 A

19 agosto

1981

Cile

27 aprile

1972

27 aprile

1972

Cina*

24 settembre

1982 A

24 settembre

1982

Macao* a

3 dicembre

1999

20 dicembre

1999

Cipro

9 luglio

1968

9 luglio

1968

Città del Vaticano

8 giugno

1967

4 ottobre

1967

Colombia

4 marzo

1980 A

4 marzo

1980

Congo (Brazzaville)*

10 luglio

1970

10 luglio

1970

Congo (Kinshasa)

13 gennaio

1975

13 gennaio

1975

Corea (Sud)

3 dicembre

1992 A

3 dicembre

1992

Costa Rica

28 marzo

1978

28 marzo

1978

Côte d’Ivoire

16 febbraio

1970

16 febbraio

1970

Croazia

12 ottobre

1992 S

8 ottobre

1991

Danimarca

29 gennaio

1968

29 gennaio

1968

Dominica

17 febbraio

1994 A

17 febbraio

1994

Dominicana, Repubblica

4 gennaio

1978

4 gennaio

1978

Ecuador

6 marzo

1969

6 marzo

1969

Egitto

22 maggio

1981 A

22 maggio

1981

El Salvador*

28 aprile

1983

28 aprile

1983

Estonia

10 aprile

1997 A

10 aprile

1997

Eswatini*

28 gennaio

1969

28 gennaio

1969

Etiopia* **

10 novembre

1969

10 novembre

1969

Figi

12 giugno

1972 S

10 ottobre

1970

Filippine

22 luglio

1981 A

22 luglio

1981

Finlandia*

10 ottobre

1968

10 ottobre

1968

Francia**

3 febbraio

1971

3 febbraio

1971

Gabon

28 agosto

1973

28 agosto

1973

Gambia

29 settembre

1967

4 ottobre

1967

Georgia

9 agosto

1999 A

9 agosto

1999

Germania**

5 novembre

1969

5 novembre

1969

Ghana*

30 ottobre

1968

30 ottobre

1968

Giamaica*

30 ottobre

1980

30 ottobre

1980

Giappone

1° gennaio

1982 A

1° gennaio

1982

Gibuti

9 agosto

1977 S

27 giugno

1977

Grecia

7 agosto

1968

7 agosto

1968

Guatemala

22 settembre

1983 A

22 settembre

1983

Guinea

16 maggio

1968

16 maggio

1968

Guinea equatoriale

7 febbraio

1986 A

7 febbraio

1986

Guinea-Bissau

11 febbraio

1976

11 febbraio

1976

Haiti

25 settembre

1984 A

25 settembre

1984

Honduras*

23 marzo

1992 A

23 marzo

1992

Iran

28 luglio

1976

28 luglio

1976

Irlanda

6 novembre

1968

6 novembre

1968

Islanda

26 aprile

1968

26 aprile

1968

Israele*

14 giugno

1968

14 giugno

1968

Italia**

26 gennaio

1972

26 gennaio

1972

Kazakstan

15 gennaio

1999 A

15 gennaio

1999

Kenya

13 novembre

1981 A

13 novembre

1981

Kirghizistan

8 ottobre

1996 A

8 ottobre

1996

Lesotho

14 maggio

1981 A

14 maggio

1981

Lettonia*

31 luglio

1997 A

31 luglio

1997

Liberia

27 febbraio

1980

27 febbraio

1980

Liechtenstein

20 maggio

1968

20 maggio

1968

Lituania

28 aprile

1997 A

28 aprile

1997

Lussemburgo* **

22 aprile

1971

22 aprile

1971

Macedonia del Nord

18 gennaio

1994 S

17 settembre

1991

Malawi*

10 dicembre

1987 A

10 dicembre

1987

Mali

2 febbraio

1973

2 febbraio

1973

Malta*

15 settembre

1971

15 settembre

1971

Marocco

20 aprile

1971

20 aprile

1971

Mauritania

5 maggio

1987 A

5 maggio

1987

Messico

7 giugno

2000 A

7 giugno

2000

Moldova

31 gennaio

2002 A

31 gennaio

2002

Monaco

16 giugno

2010 A

16 giugno

2010

Montenegro

10 ottobre

2006 S

3 giugno

2006

Mozambico

1° maggio

1989 A

1° maggio

1989

Nauru

28 giugno

2011 A

28 giugno

2011

Nicaragua

28 marzo

1980

28 marzo

1980

Niger

2 febbraio

1970

2 febbraio

1970

Nigeria

2 maggio

1968

2 maggio

1968

Norvegia

28 novembre

1967

28 novembre

1967

Nuova Zelanda

6 agosto

1973

6 agosto

1973

Paesi Bassi

Aruba b

29 novembre

1968

29 novembre

1968

Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)

22 giugno

2011

22 giugno

2011

Panama

2 agosto

1978

2 agosto

1978

Papua Nuova Guinea

17 luglio

1986 A

17 luglio

1986

Paraguay

1° aprile

1970

1° aprile

1970

Perù*

15 settembre

1983 A

15 settembre

1983

Polonia

27 settembre

1991 A

27 settembre

1991

Portogallo*

13 luglio

1976

13 luglio

1976

Regno Unito*

4 settembre

1968

4 settembre

1968

Jersey

20 febbraio

1996

20 maggio

1996

Rep. Centrafricana

30 agosto

1967

4 ottobre

1967

Romania

7 agosto

1991 A

7 agosto

1991

Ruanda*

3 gennaio

1980

3 gennaio

1980

Russia

2 febbraio

1993 A

2 febbraio

1993

Saint Vincent e Grenadine*

3 novembre

2003 A

3 novembre

2003

Salomone, Isole

12 aprile

1995 A

12 aprile

1995

Samoa

29 novembre

1994 A

29 novembre

1994

São Tomé e Príncipe

1° febbraio

1978

1° febbraio

1978

Seicelle

23 aprile

1980

23 aprile

1980

Senegal

3 ottobre

1967

4 ottobre

1967

Serbia

8 giugno

1967

4 ottobre

1967

Sierra Leone

22 maggio

1981 A

22 maggio

1981

Slovacchia

4 febbraio

1993 S

1° gennaio

1993

Slovenia

6 luglio

1992 S

25 giugno

1991

Somalia*

10 ottobre

1978 A

10 ottobre

1978

Spagna

14 agosto

1978

14 agosto

1978

Stati Uniti*

1° novembre

1968

1° novembre

1968

Sudafrica

12 gennaio

1996 A

12 gennaio

1996

Sudan

23 maggio

1974

23 maggio

1974

Sudan del Sud

10 dicembre

2018 A

10 dicembre

2018

Suriname

29 novembre

1978 S

25 novembre

1975

Svezia

4 ottobre

1967

4 ottobre

1967

Svizzera

20 maggio

1968

20 maggio

1968

Tagikistan

7 dicembre

1993 A

7 dicembre

1993

Tanzania*

4 settembre

1968

4 settembre

1968

Timor-Leste*

7 maggio

2003 A

7 maggio

2003

Togo

1° dicembre

1969

1° dicembre

1969

Trinidad e Tobago

10 novembre

2000 A

10 novembre

2000

Tunisia

16 ottobre

1968

16 ottobre

1968

Turchia*

31 luglio

1968

31 luglio

1968

Turkmenistan

2 marzo

1998 A

2 marzo

1998

Tuvalu

7 marzo

1986 S

1° ottobre

1978

Ucraina

4 aprile

2002 A

4 aprile

2002

Uganda*

27 settembre

1976

27 settembre

1976

Ungheria

14 marzo

1989 A

14 marzo

1989

Uruguay

22 settembre

1970

22 settembre

1970

Venezuela*

19 settembre

1986 A

19 settembre

1986

Yemen

18 gennaio

1980

18 gennaio

1980

Zambia

24 settembre

1969

24 settembre

1969

Zimbabwe

25 agosto

1981

25 agosto

1981

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Obiezioni.
  3. Le riserve, dichiarazioni e obiezioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: http://treaties.un.org/ oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
  4. In base ad una dichiarazione della Repubblica Popolare Cinese del 13 apr. 1987, le Prot. è applicabile dal 20 dic. 1999 alla Regione amministrativa speciale (RAS) di Macao.
  5. Il 1° gennaio 1986 l'isola di Aruba, che faceva parte delle Antille olandesi, ha ottenuto l'autonomia interna in seno al Regno dei Paesi Bassi. Questo cambiamento ha effetti unicamente sulle relazioni di diritto costituzionale interne al Regno