Lexipedia

0.142.38

Accordo sulla soppressione dei visti per i rifugiati Conchiuso a Strasburgo il 20 aprile 1959 Approvato dall’Assemblea federale il 27 settembre 1966 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 20 dicembre 1966 Entrato in vigore per la Svizzera il 21 gennaio 1967

RU 1967 886; FF 1966 I 425

Traduzione

(Stato 13 febbraio 2025)

I Governi firmatari, Membri del Consiglio d’Europa,

animati dal desiderio di agevolare i viaggi dei rifugiati sul loro territorio,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

I rifugiati residenti regolarmente sul territorio di una delle Parti Contraenti saranno dispensati, secondo il presente Accordo sotto condizione di reciprocità, dalle formalità dei visti per entrare sul territorio delle altre Parti Contraenti e uscirne da tutte le frontiere, in quanto:

  1. siano titolari di un titolo di viaggio valido, rilasciato dalle autorità della Parte Contraente di loro residenza regolare, conformemente alle disposizioni della Convenzione del 28 luglio 19511 sullo Statuto dei Rifugiati o dell’Accordo del 15 ottobre 19462 concernente il rilascio di un titolo di viaggio ai rifugiati;
  2. il loro soggiorno sia inferiore o uguale a tre mesi.

Il visto può essere richiesto per qualsiasi soggiorno di durata superiore a tre mesi o per qualsiasi entrata nel territorio di un’altra Parte per esercitarvi una attività lucrativa.

Art. 2

Il termine «territorio» di una Parte Contraente avrà, per quanto concerne il presente Accordo, il significato che questa Parte gli attribuirà in una dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

Art. 3

Nella misura in cui sia ritenuto necessario da una o più Parti Contraenti, il passaggio della frontiera avverrà soltanto in posti autorizzati.

Art. 4

Le disposizioni del presente Accordo non toccano le prescrizioni legali e regolamentari circa il soggiorno degli stranieri sul territorio di ciascuna delle Parti Contraenti.

Ciascuna delle Parti Contraenti si riserva il diritto di rifiutare l’entrata o il soggiorno sul suo territorio alle persone che essa considera indesiderabili.

Art. 5

I rifugiati, che si sono recati sul territorio di una Parte Contraente beneficiano delle disposizioni del presente Accordo, saranno riammessi in qualsiasi momento sul territorio della Parte Contraente, le cui autorità hanno rilasciato loro un titolo di viaggio, su semplice domanda della prima Parte Contraente, salvo che questa abbia autorizzato gli interessati a domiciliarsi sul suo territorio.

Art. 6

Le disposizioni del presente Accordo non toccano le disposizioni delle legislazioni nazionali, dei trattati, convenzioni o accordi bilaterali o multilaterali, che sono o entreranno in vigore, secondo le quali misure più favorevoli sarebbero applicate ai rifugiati residenti regolarmente sul territorio di una delle Parti Contraenti per quanto concerne il passaggio della frontiera.

Art. 7

Ciascuna Parte Contraente si riserva la facoltà, per motivi attinenti all’ordine pubblico, alla sicurezza o alla salute pubblica, di non applicare immediatamente il presente Accordo o di sospenderne temporaneamente l’applicazione rispetto alle altre Parti o a talune di esse, salvo per quanto concerne le disposizioni dell’articolo 5. Questa misura sarà immediatamente notificata al Segretario Generale dei Consiglio d’Europa. Lo stesso vale per l’abrogazione della misura.

Ciascuna Parte Contraente, che si prevarrà di una delle facoltà previste nel capoverso precedente, potrà pretendere l’applicazione del presente Accordo da un’altra Parte soltanto nella misura in cui essa stessa lo applicherà verso questa Parte.

Art. 8

Gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

Il presente Accordo è aperto alla firma dei Membri del Consiglio d’Europa, che possono divenirne Parte mediante:

  1. la firma senza riserva di ratificazione;
  2. la firma con riserva di ratificazione, seguita da ratificazione.

Art. 9

Il presente Accordo entrerà in vigore un mese dopo la data alla quale tre Membri dei Consiglio, conformemente alle disposizioni dell’articolo 8, avranno firmato l’Accordo senza riserva di ratificazione o l’avranno ratificato.

Per ciascun Membro che ulteriormente firmerà l’Accordo senza riserva di ratificazione o lo ratificherà, l’Accordo entrerà in vigore un mese dopo la data della firma o del deposito dello strumento di ratificazione.

Art. 10

Dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa può, con voto unanime, invitare ogni Stato non membro del Consiglio, che è Parte della Convenzione del 28 luglio 1951 3 sullo Statuto dei Rifugiati o dell’Accordo del 15 ottobre 1946 4 concernente il rilascio di un titolo di viaggio ai rifugiati, ad aderire al presente Accordo. L’adesione esplicherà effetto un mese dopo la data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

Art. 11

Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ratificherà ai Membri del Consiglio e agli Stati aderenti:

  1. tutte le firme con le eventuali riserve di ratificazione, il deposito di ogni strumento di ratificazione e la data dell’entrata in vigore del presente Accordo;
  2. il deposito di ogni strumento di adesione effettuato in applicazione dell’articolo 10;
  3. ogni ratificazione o dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni degli articoli 2, 7, 12 e la data alla quale essa esplicherà effetto.

Art. 12

Ciascuna Parte Contraente potrà mettere fine, per quanto la concerne, all’applicazione del presente Accordo, mediante un preavviso di tre mesi, dato con notificazione al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Strasburgo, il 20 aprile 1959, nelle lingue francese e inglese, i cui testi fanno ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato all’archivio del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio trasmetterà copia certificata conforme ai Governi firmatari.

(Seguono le firme)

0.142.38

Campo d’applicazione il 13 febbraio 20255

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)
Firmato senza riserva di ratificazione (F)

Entrata in vigore

Belgio

20 aprile

1959 F

3 settembre

1960

Ceca, Repubblica

9 marzo

1999 F

10 aprile

1999

Danimarca*

30 novembre

1960 F

1° gennaio

1961

Finlandia*

4 luglio

1990

5 agosto

1990

Germania

6 novembre

1961

7 dicembre

1961

Irlanda*

29 ottobre

1969 F

30 novembre

1969

Islanda

8 settembre

1966

9 ottobre

1966

Italia

1° giugno

1965

2 luglio

1965

Liechtenstein*

28 ottobre

1969 A

29 novembre

1969

Lussemburgo

24 aprile

1961

25 maggio

1961

Malta*

17 gennaio

1989 F

18 febbraio

1989

Norvegia*

25 novembre

1960 F

1° gennaio

1961

Paesi Bassi a

3 agosto

1960

3 settembre

1960

Polonia*

20 aprile

2005

21 maggio

2005

Portogallo*

12 ottobre

1981

13 novembre

1981

Azzorre e Madera

1° dicembre

1981

13 novembre

1981

Romania

24 aprile

2001

25 maggio

2001

Slovacchia*

27 gennaio

2005

28 febbraio

2005

Spagna

30 giugno

1982

1° agosto

1982

Svezia*

30 novembre

1960 F

1° gennaio

1961

Svizzera*

20 dicembre

1966

21 gennaio

1967

Ungheria*

6 novembre

2009

7 dicembre

2009

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet del Consiglio d’Europa: http://conventions.coe.int oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

a Al Regno in Europa.

Dichiarazioni

Svizzera

Il domicilio, giusta l’articolo 5 dell’Accordo europeo sulla soppressione dei visti per i rifugiati, è valutato tenendo conto del luogo ove è il centro degli interessi personali del rifugiato. Conseguentemente, la presenza nel territorio d’un’altra Parte Contraente, per soggiorno in istituti d’educazione, di cura, di riposo o analoghi, non è domicilio secondo la predetta accezione.