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0.142.395.141.1

Accordo
tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein
sulle modalità pratiche relative all’applicazione agevolata
del regolamento Dublino

RU 2013 59

Traduzione1

Concluso il 7 dicembre 2012
Entrato in vigore il 6 gennaio 2013

(Stato 6 gennaio 2013)

Il Confederazione Svizzera,
e
il Principato del Liechtenstein:

(in seguito «Parti contraenti»)

visto l’accordo del 26 ottobre 2004 2 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (in seguito «AAD»), con il quale la Svizzera aderisce al sistema Dublino e applica in particolare il regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (in seguito «regolamento Dublino») nella versione accettata e attuata dalla Svizzera in virtù degli articoli 1 e 4 AAD;

visto il protocollo del 28 febbraio 2008 3 tra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera (in seguito «protocollo relativo all’AAD»), con il quale il Principato del Liechtenstein aderisce al sistema Dublino e applica in particolare il regolamento Dublino nella versione accettata e attuata dal Principato del Liechtenstein in virtù degli articoli 2 e 5 del protocollo relativo all’AAD;

visto l’articolo 23 del regolamento Dublino;

le Parti contraenti hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Il presente accordo disciplina le modalità pratiche per l’applicazione agevolata del regolamento Dublino.

Il presente accordo va applicato conformemente al regolamento Dublino e al regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (in seguito «accordo di applicazione») nelle versioni accettate e applicate dalla Svizzera in virtù degli articoli 1 e 4 AAD e dal Principato del Liechtenstein in virtù degli articoli 2 e 5 del protocollo relativo all’AAD.

Le Parti contraenti impiegano i termini utilizzati nel regolamento Dublino e nel regolamento d’applicazione secondo le definizioni ivi contenute.

Art. 2

Sono competenti per l’applicazione del presente accordo le seguenti autorità (in seguito «autorità competenti»):

  1. presso il Dipartimento federale di giustizia e polizia:
  2. Ufficio federale della migrazione4
    Dublin Office
    Quellenweg 6
    CH-3003 Berna-Wabern
  3. presso il Dipartimento dell’Interno:
  4. Ausländer- und Passamt
    Städtle 38
    Casella postale 684
    9490 Vaduz

Al momento della firma del presente accordo, le Parti contraenti si scambiano le coordinate dei servizi incaricati in seno alle autorità competenti dell’applicazione del presente accordo. Inoltre, le autorità competenti s’informano a vicenda, per scritto e senza indugio, di eventuali cambiamenti relativi a tali servizi.

Art. 3

Le autorità competenti rispondono il più rapidamente possibile alle richieste di presa o ripresa in carico nonché alle richieste d’informazioni secondo l’articolo 21 del regolamento Dublino. Di norma la risposta alle richieste di presa e di ripresa in carico e la risposta alle domande d’informazioni secondo l’articolo 21 sono emanate entro un termine di 10 giorni.

È fatta salva la possibilità di esigere una risposta urgente entro una settimana per i casi di cui all’articolo 17 paragrafo 2 del regolamento Dublino.

Sono parimenti fatte salve le disposizioni sul tacito accordo ai sensi degli articoli 18 paragrafo 7 o 20 paragrafo 1 lettera c del regolamento Dublino.

Art. 4

Le Parti contraenti effettuano via terra i trasferimenti di cittadini di Stati terzi secondo la procedura prevista dal regolamento Dublino e dal regolamento d’applicazione. Le autorità competenti convengono di caso in caso le modalità di consegna delle persone da trasferire, tenendo conto delle necessità di ambo le Parti contraenti.

I trasferimenti via terra dal Principato del Liechtenstein in Svizzera sono effettuati al posto di polizia di Buchs/SG o al centro di polizia di Mels/SG. I trasferimenti via terra dalla Svizzera al Principato del Liechtenstein sono effettuati al posto di polizia di Vaduz/FL.

In casi individuali e d’intesa tra le autorità competenti, per i trasferimenti possono essere utilizzati altri valichi di confine. In linea di principio, le persone in questione possono essere trasferite soltanto in luoghi dotati di infrastrutture atte a garantire una consegna sicura.

In linea di principio, le Parti contraenti convengono preliminarmente le date dei trasferimenti via terra.

Se l’autorità richiesta riconosce la propria competenza per trattare un caso, le autorità competenti convengono senza indugio la data e il luogo del trasferimento.

L’autorità competente che effettua il trasferimento comunica la data, l’ora e il luogo del trasferimento almeno tre giorni lavorativi prima della data prevista.

Il trasferimento è effettuato dalle autorità competenti secondo il diritto nazionale.

Se non sono rispettate le condizioni di trasferimento di cui ai paragrafi 4, 5 e 6, le autorità competenti della Parte contraente richiesta possono rifiutare il trasferimento. In questi casi è convenuta una data di sostituzione per il trasferimento.

I paragrafi 4–8 del presente articolo sono parimenti applicabili in caso di tacito accordo ai sensi degli articoli 18 paragrafo 7 o 20 paragrafo 1 lettera c del regolamento Dublino.

Art. 5

I collaboratori delle autorità competenti per il trasferimento sono autorizzati a far transitare persone sotto custodia sul territorio dell’altra Parte contraente. Lo stesso vale per il trasporto di persone da trasferire verso un aeroporto internazionale ubicato sul territorio dell’altra Parte contraente o verso il luogo del trasferimento alla frontiera con uno Stato limitrofo. L’autorità competente e i Cantoni o i circondari elettorali dell’altra Parte contraente devono essere informati tempestivamente del transito previsto, nonché dell’itinerario, del mezzo di trasporto prescelto e delle generalità della persona oggetto del trasferimento.

Il transito deve seguire il percorso più breve e non deve prevedere soste superflue. In caso di transito a bordo di mezzi di trasporto pubblici, occorre informare in precedenza l’impresa di trasporti interessata.

I collaboratori delle autorità competenti per il trasferimento non sono autorizzati a compiere, sul territorio dell’altra Parte contraente, atti ufficiali estranei al transito previsto, a meno che quest’ultimi non siano necessari per lo stesso transito. In tal caso, occorre adottare tutte le misure di sicurezza necessarie per prevenire una fuga della persona oggetto del trasferimento ed evitare rischi per terze persone e per oggetti o perturbazioni della circolazione. A tale scopo è consentita l’applicazione, laddove necessario, di misure coercitive quali l’impiego di manette. L’applicazione di misure coercitive è retta dal diritto nazionale della Parte contraente sul cui territorio avviene il transito.

Le persone non idonee al trasporto o che, conformemente alle disposizioni pertinenti, non possono essere trasportate sono escluse da questo tipo di transito.

In caso di fuga della persona oggetto del trasferimento, i collaboratori delle autorità competenti per il trasferimento preposti all’accompagnamento sono tenuti a inseguire senza indugio la persona in questione e a informarne immediatamente il primo collaboratore reperibile dell’autorità preposta alla sicurezza della Parte contraente territorialmente competente. I collaboratori delle autorità competenti per il trasferimento preposti all’accompagnamento sono autorizzati a inseguire la persona in questione esclusivamente in prossimità del percorso previsto per il transito. L’inseguimento termina nel momento in cui le autorità preposte alla sicurezza della Parte contraente territorialmente competente ne assumono il controllo e su espressa richiesta di quest’ultime.

Le persone oggetto del trasferimento non necessitano per il proprio transito di documenti di viaggio o di un visto.

Art. 6

Conformemente all’articolo 15 del regolamento d’applicazione, le autorità competenti comunicano per mezzo del sistema DubliNet. In caso di difficoltà tecniche sono ammessi altri sistemi di comunicazione atti a garantire un trattamento celere delle richieste, in priorità il telefax. Le Parti contraenti garantiscono la protezione efficace di tutti i dati contro accessi non autorizzati, modifiche abusive o comunicazioni vietate. Le Parti contraenti sono tenute a rimediare senza indugio alle difficoltà tecniche e a informarsi reciprocamente per scritto delle disfunzioni del sistema DubliNet.

Art. 7

Ciascuna Parte contraente può, per il tramite delle proprie autorità competenti, con-vocare una riunione peritale per chiarire eventuali questioni pratiche legate all’applicazione del presente accordo nonché del regolamento Dublino e del regola-mento d’applicazione. Le autorità competenti convengono la data, l’ora e il luogo degli incontri.

Art. 8

Il presente accordo entra in vigore 30 giorni dopo la sua firma.

Le modifiche del presente accordo convenute tra le Parti contraenti entrano in vigore non appena le Parti contraenti si sono notificate a vicenda l’avvenuto espletamento delle procedure d’approvazione interne.

In caso di emendamento dell’AAD o del protocollo relativo all’AAD in seguito a revisione del regolamento Dublino e/o del regolamento d’applicazione, le Parti contraenti procedono alle necessarie modifiche del presente accordo, le quali entrano in vigore conformemente al paragrafo 2.

Il presente accordo è di durata indeterminata e può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna Parte contraente previa notifica scritta. Perde validità il primo giorno del terzo mese seguente il ricevimento della nota di denuncia.

Il presente accordo decade qualora l’AAD cessa di essere applicabile o è denunciato secondo i suoi articoli 4 paragrafo 7, 7 paragrafo 3 o 16. Il presente accordo decade parimenti qualora il protocollo relativo all’AAD cessa di essere applicabile o è denunciato secondo i suoi articoli 5 paragrafo 7 o 11 oppure secondo il suo articolo 3 in combinato disposto con l’articolo 7 paragrafo 3 AAD.

Dopo la firma e prima dell’entrata in vigore del presente accordo, le autorità competenti informano insieme la Commissione europea conformemente all’articolo 23 paragrafo 2 del regolamento Dublino. Firmato a Berna il 7 dicembre 2012.

Per la
Confederazione Svizzera:

Mario Gattiker

Per il
Principato del Liechtenstein:

Hans Peter Walch