Le Parti contraenti effettuano via terra i trasferimenti di cittadini di Stati terzi secondo la procedura prevista dal regolamento Dublino e dal regolamento d’applicazione. Le autorità competenti convengono di caso in caso le modalità di consegna delle persone da trasferire, tenendo conto delle necessità di ambo le Parti contraenti.
I trasferimenti via terra dal Principato del Liechtenstein in Svizzera sono effettuati al posto di polizia di Buchs/SG o al centro di polizia di Mels/SG. I trasferimenti via terra dalla Svizzera al Principato del Liechtenstein sono effettuati al posto di polizia di Vaduz/FL.
In casi individuali e d’intesa tra le autorità competenti, per i trasferimenti possono essere utilizzati altri valichi di confine. In linea di principio, le persone in questione possono essere trasferite soltanto in luoghi dotati di infrastrutture atte a garantire una consegna sicura.
In linea di principio, le Parti contraenti convengono preliminarmente le date dei trasferimenti via terra.
Se l’autorità richiesta riconosce la propria competenza per trattare un caso, le autorità competenti convengono senza indugio la data e il luogo del trasferimento.
L’autorità competente che effettua il trasferimento comunica la data, l’ora e il luogo del trasferimento almeno tre giorni lavorativi prima della data prevista.
Il trasferimento è effettuato dalle autorità competenti secondo il diritto nazionale.
Se non sono rispettate le condizioni di trasferimento di cui ai paragrafi 4, 5 e 6, le autorità competenti della Parte contraente richiesta possono rifiutare il trasferimento. In questi casi è convenuta una data di sostituzione per il trasferimento.
I paragrafi 4–8 del presente articolo sono parimenti applicabili in caso di tacito accordo ai sensi degli articoli 18 paragrafo 7 o 20 paragrafo 1 lettera c del regolamento Dublino.